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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 gennaio 2025

Cassazione n. 03993/2025

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L., rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 2 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliatoin Roma, via Celimontana, 38 presso lo studio legale Avv. [OSCURATO:PERSONA]Panariti -controricorrente– Oggetto: rapporti bancari Avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenzen.103/2021 pubblicata il 20.1.2021, notificata il 20.1.2021.

Udita la relazione svolta nella Camera di consigliodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.−Si legge nella sentenza impugnata che c on att o di citazione notificato il 10.10.2016 [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti alla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena proponendo appello avverso la sentenza n. 2694/2016, pubblicata dal Tribunale di Firenze il 18.7.2016, che rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo per l'importo di € 509.621,05, oltre interessi e spese, ottenuto dalla detta Banca nei confronti del Giunti in qualità di garante della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, poi fallita.

Tale impugnazione è stata accolta, avendo la Corte di Firenze accertato il difetto di capacitàprocessuale della banca.

2. ─ S iena [OSCURATO:SOCIETA] . ha notificato ricorso per cassazione con due motiv i .

Resiste con controricorso Giunti, che ha pure depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

3. ─ Con il primo motivo si deduce : i llegittimità del provvedimento ex art. 360, n.3, c.p.c. per violazione degli artt. 166 e 351 c.p.c., nonché del principio generale della conservazione degli atti e dell’art. 159 c.p.c. nella parte in cui ha dichiarato la contumacia della banca nel procedimento di appello.

Con il secondo motivosi deduce: illegittimità del provvedimento impugnato ex art. 360, n.3, c.p.c. per violazione dell’art. 78, comma 2, c.p.c. nella parte in cui ha ritenuto la mancanza di capacità processuale della banca e ha,per l’effetto, dichiarato nullo il decreto ingiuntivo opposto. 4.─ Il ricorso è inammissibile.Siena [OSCURATO:SOCIETA] propone l’impugnazione senza dichiarare di agire quale avente causa di MPS e non è stata parte nel giudizio di merito; pertanto,non ha legittimazione a impugnare.

Il ricorso è inoltre mancante della sommaria esposizione dei fatti di causa.

Il disposto dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa - non risponde ad un'esigenza di mero formalismo, bensì a consentire alla S.C. di conoscere dall'atto, senza attingerli aliunde , gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti; per soddisfare tale requisito occorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l'indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenza impugnata (Cass., n. 22575/2019; Cass., n. 12865/2020; Cass., n. 1352/2024).

La mancanza dell’esposizione dei fatti non può essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l'esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione(cfr., sul punto, Cass., Sez.

U., n.11308/2014 e Cass., n. 6611/2022 ) . 5.− Segue la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 10.000per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L., rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 2 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliatoin Roma, via Celimontana, 38 presso lo studio legale Avv. [OSCURATO:PERSONA]Panariti -controricorrente– Oggetto: rapporti bancari Avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenzen.103/2021 pubblicata il 20.1.2021, notificata il 20.1.2021. Udita la relazione svolta nella Camera di consigliodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.−Si legge nella sentenza impugnata che c on att o di citazione notificato il 10.10.2016 [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti alla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena proponendo appello avverso la sentenza n. 2694/2016, pubblicata dal Tribunale di Firenze il 18.7.2016, che rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo per l'importo di € 509.621,05, oltre interessi e spese, ottenuto dalla detta Banca nei confronti del Giunti in qualità di garante della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, poi fallita. Tale impugnazione è stata accolta, avendo la Corte di Firenze accertato il difetto di capacitàprocessuale della banca. 2. ─ S iena [OSCURATO:SOCIETA] . ha notificato ricorso per cassazione con due motiv i . Resiste con controricorso Giunti, che ha pure depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 3. ─ Con il primo motivo si deduce : i llegittimità del provvedimento ex art. 360, n.3, c.p.c. per violazione degli artt. 166 e 351 c.p.c., nonché del principio generale della conservazione degli atti e dell’art. 159 c.p.c. nella parte in cui ha dichiarato la contumacia della banca nel procedimento di appello. Con il secondo motivosi deduce: illegittimità del provvedimento impugnato ex art. 360, n.3, c.p.c. per violazione dell’art. 78, comma 2, c.p.c. nella parte in cui ha ritenuto la mancanza di capacità processuale della banca e ha,per l’effetto, dichiarato nullo il decreto ingiuntivo opposto. 4.─ Il ricorso è inammissibile.Siena [OSCURATO:SOCIETA] propone l’impugnazione senza dichiarare di agire quale avente causa di MPS e non è stata parte nel giudizio di merito; pertanto,non ha legittimazione a impugnare. Il ricorso è inoltre mancante della sommaria esposizione dei fatti di causa. Il disposto dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa - non risponde ad un'esigenza di mero formalismo, bensì a consentire alla S.C. di conoscere dall'atto, senza attingerli aliunde , gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti; per soddisfare tale requisito occorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l'indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenza impugnata (Cass., n. 22575/2019; Cass., n. 12865/2020; Cass., n. 1352/2024). La mancanza dell’esposizione dei fatti non può essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l'esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione(cfr., sul punto, Cass., Sez. U., n.11308/2014 e Cass., n. 6611/2022 ) . 5.− Segue la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 10.000per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Co