CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40658/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato il proscioglimento della stessa dal reato di furto di energia elettrica, per difetto di querela; Ritenuto che i due motivi di ricorso, che invocano l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 162 ter cod. pen. e per prescrizione, non sono deducibili rispetto alla natura della decisione impugnata, la quale, essendo fondata sull'assenza di una condizione di procedibilità, impedisce qualunque esame nel merito anche per rilevare l'eventuale estinzione del reato (Sez. 3, n. 43240 del 06/07/2016, 0., Rv. 267937 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/12