CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 12872/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] con cui hachiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Corte d’Appello di Napoli ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensidell’art. 314 cod. proc. pen. presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] conriferimento alla detenzione da costui subita (dal 29 maggio 2015 al 16 luglio 2016in stato di custodia in carcere e dal 16 luglio 2016 al 20 luglio 2019 in regime diarresti domiciliari) in un procedimento penale nel quale gli erano stati contestatii reati di cui agli artt. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n 309 e 7 legge 203/91 (capo 1)e 73 e 80 d.P.R. n. 309/90 (capo 3 bis)1.1. Con sentenza del Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale diSalerno, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine ad entrambi i reati, escluse leaggravanti contestate; tale sentenza era stata confermata dalla Corte di [OSCURATO:PERSONA] in data 5 luglio 2017. La Corte di Cassazione, in data 15 gennaio2019, aveva annullato tale sentenza e la Corte di appello di Napoli in sede digiudizio di rinvio aveva assolto il ricorrente ai sensi dell’art. 530 comma 2 cod.proc. pen. per non avere commesso il fatto in ordine ad entrambi i reati. Taleultima sentenza è divenuta irrevocabile in data 11 febbraio 2020.1.2.La Corte della riparazione ha ravvisato la condizione ostativa della colpagrave nella condotta processuale del ricorrente. Il collaboratore di giustiziaCosimo [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato [OSCURATO:PERSONA] come soggetto fornitore di sostanzastupefacente e il riscontro alla chiamata in correità era stato individuato in alcuneconversazione fra il collaboratore e altro soggetto, indentificato appunto inRuggiero, transitate su una utenza intestata, tuttavia, ad altro soggetto. Secondola Corte la colpa grave di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe consistita nell’avere egli taciuto siaal giudice della cautela, sia al giudice del merito la sua estraneità rispetto a taleutenza.2.La difesa dell’interessato ha proposto ricorso formulando un unico motivocon cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione allasussistenza della colpa grave. Osserva il difensore che la Corte, in mancanza dieffettiva utilizzazione della scheda Sim intestata a [OSCURATO:PERSONA] da parte delricorrente, ha addebito allo stesso ricorrente tale carenza, in tal modo violandoi principi in materia di onere della prova e prima ancora il diritto dell’imputato didifendersi tacendo. Il difensore ha ricordato come con la nuova formulazionedell’art. 314 cod. proc. pen. è stato codificato il principio per cui l’esercizio da partedell’imputato della facoltà di cui all’art. 64 comma 3 lettera b) non può incideresul diritto alla riparazione.3.Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], harassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata.4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il tramite dell’Avvocaturadello Stato, ha depositato una memoria con cui ha chiesto dichiararsi inammissibileo rigettarsi il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso deve essere accolto, in quanto fondato il motivo.2. La Corte di Appello ha dato atto, in premessa, che l'imputazione a caricodi [OSCURATO:PERSONA] di partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90con il ruolo di fornitore stabile di sostanza stupefacente originava dalledichiarazione del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], riscontrate da una seriedi conversazioni legittimamente intercettate in cui il soggetto, indicato dalcollaborante quale fornitore di stupefacente e riconosciuto in [OSCURATO:PERSONA],adoperava una scheda Sim intestata a tale [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha, indi,precisato che [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto, in quanto le dichiarazioni delcollaboratore di giustizia erano state ritenute prive di riscontri individualizzanti ein particolare non era stato accertato che la Sim intestata a [OSCURATO:PERSONA] forsein realtà in uso a [OSCURATO:PERSONA] e che, dunque, egli avesse intrattenuto conversazionicon il chiamante in correità.Così perimetrato l’ambito del giudizio cautelare e del giudizio di merito, laCorte ha ritenuto che l’avere [OSCURATO:PERSONA] omesso di chiarire di non essere ilsoggetto intercettato abbia integrato una condotta gravemente colposa, ostativarispetto all'indennizzo in quanto sinergica rispetto all’adozione del provvedimentocautelare, ovvero idonea a trarre l'inganno il giudice della cautela.La Corte ha sì dato atto che il novellato art. 314 cod. proc. pen. vieta diconsiderare colposo l’esercizio della facoltà di non rispondere prevista dall’art. 64comma 3 cod. proc. pen.; tuttavia, ha ritenuto che nel caso di specie assumesserilievo non già il silenzio tenuto nel corso dell’interrogatorio ex art. 294 cod. proc.pen. quanto la mancata comunicazione di fatti e circostanze decisive. Risponde aregole di prudenza per il soggetto in vinculis – hanno argomentato i giudici dellariparazione – tenere un atteggiamento leale e collaborativo con l’autoritàgiudiziaria e fornire tutti gli elementi di cui ha esclusiva disponibilità checonsentano di opporsi alla ricostruzione della pubblica accusa e porre nel nulla glielementi indiziari sfavorevoli fino a quel momento raccolti.3. I rilievi mossi dal ricorrente a tale percorso argomentativo colgono nelsegno.Il tema che viene in rilievo è quello della possibile incidenza del diritto didifendersi in tutte le sue possibili articolazioni sul riconoscimento dell’equariparazione.3.1.E’ noto, e la stessa Corte ne fa menzione, che l’art. 314, comma 1, cod.proc. pen, così come modificato dal d.lgs. n. 188 del 8/11/2021, ha previsto che“L’esercizio da parte dell’imputato della facoltà di cui all’articolo 64, comma 3,lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo.»Si tratta di modifica introdotta dal legislatore al fine di adeguare lanormativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti dellapresunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimentopenali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all’esame, allaemanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati eimputati (cfr. considerato n. 10 e n. 24 della Direttiva).In attuazione di tale direttiva, è stato inserito nell’art. 314 cod. proc. pen.il periodo su indicato (art. 4, comma 1, lett. b, d. lgs. n. 188 del 2021) ed è statointrodotta con l’art. 115 bis cod. proc. pen. una procedura di correzione ad istanzadell’interessato dei riferimenti contenuti nei provvedimenti giudiziari allacolpevolezza, in violazione della presunzione di innocenza.In passato la giurisprudenza aveva affermato la necessità di conciliare ildiritto al silenzio con la incidenza che tale comportamento poteva assumere intermini di condotta gravemente imprudente e negligente da parte di chi, pur aconoscenza di fatti potenzialmente idonei a neutralizzare la portata del quadroindiziario posto a fondamento del titolo cautelare, scelga di esercitare le facoltà dilegge, ostacolando l’accertamento dei fatti e contribuendo, in tal modo, aingenerare la falsa apparenza di un reato (Sez. 3, n. 51084 del 11/7/2017, Rv.271419; sez. 4, n. 25252 del 20/5/2016, Rv. 267393; Sez. 3 n. 29967 del20/4/2014, Rv. 259941). Per effetto della modifica legislativa, il silenzio serbatodall’indagato o dall’imputato nel corso dell’interrogatorio o esame non può di perse solo integrare il fattore ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione.Il divieto di valorizzare l'esercizio della facoltà di difendersi tacendo, per effettodella nuova formulazione dell’art. 314 cod. proc. pen., non incontra alcunalimitazione, sicché in nessun caso il giudice della riparazione può fare ricorso asiffatto comportamento difensivo per affermare la sussistenza della condottaostativa, che dovrà eventualmente essere rinvenuta in altri comportamenti (Sez.4, n. 8615 del 08/02/2022, Rv. 283017; Sez. 4 n. 19621 del 12/04/2022, Rv.283241; Sez. 4 n. 8616 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non mass.).In virtù di tale modifica, si è sostenuto che non può darsi rilievo, al finedella configurazione della condizione ostativa, alla affermazione da partedell’indagato o dell’imputato della propria innocenza, o di estraneità alle accusemosse, in quanto tale affermazione, da un lato, a fronte del proscioglimentonel merito, non potrà essere ritenuta ontologicamente “falsa” e, dall’altro, èanch’essa estrinsecazione del diritto di difendersi (Sez. 4, n. 6321 del 17/01/2024,Rv. 285806). Si è, invece, affermato che il mendacio dell'indagato in sede diinterrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incidesull'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del dirittoalla riparazione anche a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen., postoche la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condottaassimilabile al silenzio serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art.64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen. In tal senso si è sostenuto che altro è serbareil silenzio, altro è fornire una versione oggettivamente e deliberatamente mendacel’apparenza del reato (Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Rv. 282581).3.2. Così inquadrato il tema del diritto al silenzio anche nella evoluzione dellagiurisprudenza di legittimità, la Corte nel caso in esame, pur avendo chiarito cheil solo silenzio del soggetto sottoposto a cautela non può assurgere acomportamento gravemente colposo, ha nella sostanza attribuito rilievo proprio atale condotta, in aperta violazione della disposizione di legge e in continuità conprincipi superati dal nuovo quadro normativo.I giudici della riparazione hanno spiegato che il Pubblico Ministero non erariuscito a provare che la utenza su cui erano transitate le telefonate con ilcollaboratore di giustizia, aventi ad oggetto i traffici di stupefacenti, fosse stata inuso a [OSCURATO:PERSONA]. Pur in assenza di un qualche elemento indiziario che consentissedi identificarlo come il soggetto che aveva trattato per telefono con [OSCURATO:PERSONA], igiudici hanno ritenuto che il non avere egli chiarito di non essere statol’utilizzatore del telefono valesse a configurare una condotta gravementenegligente. In tal modo non hanno fatto altro che valorizzare il diritto di difendersitacendo, ovvero l’esercizio del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondereche per espressa previsione normativa non può integrare la condizione ostativa.La Corte, nella sostanza, ha imputato al soggetto in allora indagato non già uncontegno mendace rispetto a situazioni rilevanti, bensì di non aver chiarito di nonessere l’utilizzatore della utenza intercettata a lui non riconducibile,addebitandogli in tal modo, a titolo di colpa, il “fallimento” da parte dell’accusadella prova del suo coinvolgimento nel reato per il quale è stato sottoposto acautela.4. L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio allaCorte di appello di Napoli, che nel nuovo giudizio dovrà attenersi ai principi suindicati ed eventualmente verificare la sussistenza della condizione ostativa allariparazione in relazione a condotte dolose o gravemente colpose del [OSCURATO:PERSONA],differenti rispetto al silenzio serbato in sede di interrogatorio, purché accertatenel loro accadimento fattuale nel giudizio di cognizione.Alla Corte di appello si demanda la regolamentazione delle spese tra le partidel presente giudizio di legittimità. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Napoli cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti delpresente giudizio di legittimità.Deciso il 27 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]