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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 febbraio 2026

Cassazione n. 07585/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 95/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 36264/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Palermo svolta la relazione dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Aldo ESPOSITO, con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7585/2026 Roma, lì, 25/02/2026 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Palermo ha rigettato la richiesta di riconoscimento di un indennizzo per ingiusta detenzione, presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ritenendo sussistente un comportamento di costui, ostativo all’insorgenza del diritto.

Dall’ordinanza emerge, in particolare, che l’istante aveva sofferto, dapprima, la detenzione preventiva inframuraria, quindi, quella domiciliare, nell’ambito di un procedimento penale nel quale gli era stato contestato il concorso nei reati di rapina aggravata e sequestro di persona.

Dopo una condanna nel doppio grado di merito, era stato assolto da entrambe le accuse in sede di rinvio, a seguito di annullamento da parte del giudice di legittimità.

La misura più afflittiva era stata sostituita con quella domiciliare dal Tribunale di Palermo, adito per il riesame.

Il comportamento ostativo è stato ravvisato in alcuni elementi che la Corte territoriale ha ritenuto giudizialmente accertati, quali la vicinanza dell’istante a coimputati definitivamente condannati per la rapina, ricavata dal contenuto di intercettazioni, indicativo della programmazione di una serie di atti predatori del tipo di quello contestato e la sottoposizione dell’[OSCURATO:PERSONA], al momento dei fatti, alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

2. La difesa dell’interessato ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto vizio della motivazione quanto alla condotta gravemente colposa ritenuta in capo all’istante.

La difesa ha ritenuto che, alla luce degli insegnamenti del giudice di legittimità, gli elementi valorizzati dalla Corte della riparazione non giustificassero le rassegnate conclusioni, atteso che gli indizi ricavati dal contenuto delle intercettazioni (intercorse anche con un soggetto non sottoposto a indagini) non erano stati ritenuti sufficienti a fondare la condanna dell’[OSCURATO:PERSONA].

Riportato per ampi stralci il contenuto delle affermazioni pronunciate nella sentenza assolutoria, la difesa ha opposto che il giudice del merito avrebbe ritenuto gli indizi non univoci, siccome non gravi e neppure precisi, inferendone la illogicità dell’affermazione della Corte della riparazione, secondo cui l’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato soggetto contiguo ai coimputati.

Infatti, il conversante [OSCURATO:PERSONA], principale interlocutore, non era stato indagato, laddove [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe sono rispettivamente figlio e padre del ricorrente; le conversazioni con il primo non avevano riguardato il reato per il quale si era proceduto, mentre quelle con i parenti non ne avrebbero dimostrato un atteggiamento di connivenza, seppur intercorse in concomitanza con i fatti.

Infine, il deducente ha opposto la irrilevanza della condizione di sorvegliato speciale dell’[OSCURATO:PERSONA].

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Aldo ESPOSITO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. L’Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero resistente, ha depositato memoria scritta, con la quale ha chiesto, in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l’inammissibilità del ricorso e respingere ogni altra richiesta di parte ricorrente; in subordine, accertare e dichiarare l’infondatezza del ricorso e, per l’effetto, respingerlo unitamente a ogni altra richiesta di parte ricorrente con ogni conseguente statuizione per ciò che concerne spese, diritti e onorari del giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va accolto nei termini che si vanno a esporre.

2. È necessario premettere che, nel caso all’esame, si versa in un’ipotesi di ingiustizia sostanziale ai sensi dell’art. 314 comma 1, cod. proc. pen., non essendo emerso che il titolo si stato annullato in via definitiva in sede cautelare.

Pertanto, del tutto eccentrica, rispetto all’istanza esaminata nell’ordinanza oggetto di ricorso, è il riferimento alla distinzione di detta ipotesi rispetto a quella disciplinata dal comma 2 della stessa norma.

Pertanto, può affermarsi che le considerazioni svolte dal primo paragrafo dei motivi della decisione di cui alla pag. 6 del documento sino ai primi due righi della pag. 9 costituiscono un mero refuso, a conferma di tale conclusione deponendo sia il senso compiuto della motivazione da pag. 9 in avanti, espressamente riferibile all’istanza presentata nell’interesse dell’[OSCURATO:PERSONA], ma soprattutto la eccentricità del riferimento al “gravame” e ai reati di resistenza e lesioni, estranei all’oggetto della disamina, non apprezzandosi neppure una continuità logica tra le parole conclusive della pag. 3 e quelle iniziali della pag. 4 della ordinanza.

3. Tanto premesso, la Corte territoriale ha ricostruito la vicenda che fa da sfondo al presente procedimento nei seguenti termini: il ricorrente era stato assolto a seguito di annullamento con rinvio per avere il giudice rimettente nella sentenza rescindente, riportata per ampi stralci nell’ordinanza, censurato la motivazione nella parte in cui i giudici del merito avevano ritenuto la decisività, ai fini della condanna penale, dei contatti dell’[OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA], individuato come basista, tenuto conto dei chiarimenti offerti a difesa a mezzo di indagini difensive, alla stregua dei quali era stata introdotta una spiegazione alternativa di quei dialoghi.

Il giudice del rinvio, a sua volta, aveva ritenuto plausibile la spiegazione alternativa degli elementi a carico, pur confermandone la storicità, come precisato dalla Corte della riparazione.

Si tratta di elementi che, invero, la stessa difesa non ha smentito né contestato e che, anzi, ha richiamato in ricorso, pur avendone opposto l’irrilevanza in sede di verifica della condizione negativa di cui all’art. 314 comma 1, cod. proc. pen.

Si tratta, invero, di dialoghi, nei quali, secondo il giudice dell’assoluzione, si era disquisito di obiettivi da colpire, ma che, per quanto riguarda quello con il [OSCURATO:PERSONA], pur rappresentando grave indizio di un coinvolgimento dell’[OSCURATO:PERSONA] nella commissione di analoghi fatti di reato, non era decisivo ai fini della condanna, non essendo stato perpetrato alcun reato in quell’occasione; quanto alle conversazioni con i congiunti, invece, le stesse non erano sufficienti a sostenere che l’[OSCURATO:PERSONA] fosse l’ideatore della condotta ai danni del FERRAIOLI, posta in essere dai coimputati.

Di talché deve ritenersi incontestato che l’[OSCURATO:PERSONA] avesse intrattenuto quelle conversazioni, nel corso delle quali si era discusso di possibili obiettivi da colpire e avuto contatti con i propri congiunti in concomitanza dei fatti oggetto del procedimento e per i quali i predetti erano stati condannati in via definitiva.

4. Ciò posto, il motivo è fondato, sebbene nei limiti che si vanno a esporre.

4.1. Il giudice della riparazione per l’ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di accertare, con valutazione ex ante – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082 - 01; n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952 - 01; n. 3895 del 14/12/2017, dep. 2018, P., Rv. 271739 - 01; n. 39726 del 27/9/2023, [OSCURATO:PERSONA], RV. 285069 - 01).

Nello svolgimento di detta verifica, dunque, il giudice deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Hosni, Rv. 276458 - 01).

Questo è il significato dell’autonomia esistente tra il giudizio per la riparazione e quello di cognizione: essi impegnano piani di indagine diversi che possono portare a conclusioni differenti in base allo stesso materiale probatorio in atti; il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4 n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 - 01; n. 46469 del 14/9/2018, Colandrea, Rv. 274350 - 01).

4.2. Quanto alla natura del comportamento ostativo, poi, esso può essere certamente integrato dalle cc.dd. frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento, ma il giudice della riparazione deve fornire adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498 - 01; n. 850 del 28/9/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565 - 01).

Trattasi, peraltro, di comportamento astrattamente rilevante anche ove le frequentazioni intervengano con persone legate da rapporto di parentela, sempre che siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate (Sez. 4, n. 29550 del 5/6/2019, Morabito, Rv. 277475 - 01).

Pertanto, affinchè il comportamento del richiedente, percepibile come indicativo – nei reati contestati in concorso – di una sua contiguità con i coimputati, integri gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, è necessaria in capo allo stesso la consapevolezza dell'attività criminale altrui (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547 – 01, in fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva negato la riparazione per essersi l'istante accompagnato agli autori di un omicidio nel giorno di commissione del reato senza motivare in ordine alla consapevolezza dello stesso che tale frequentazione potesse integrare una condotta gravemente imprudente, tale da determinare l'intervento dell'autorità giudiziaria; n. 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv. 249237 – 01).

5. Tanto premesso, nella specie, la Corte della riparazione ha dato atto della circostanza che gli elementi valorizzati erano rimasti accertati in sede di merito e gli stessi, invero, non sono stati contestati dalla difesa che vi ha fatto anzi esplicito riferimento in ricorso per inferirne la natura non decisiva ai fini della verifica della condizione negativa di cui all’art. 314 comma 1, cod. proc. pen.

Tuttavia, occorre operare un distinguo rispetto ai diversi elementi fattuali valorizzati dalla Corte palermitana.

Va rilevata, in premessa, la genericità del ricorso nella parte in cui la difesa ha contestato il rilievo accordato dai giudici della riparazione anche alla sottoposizione dell’[OSCURATO:PERSONA], al momento dei fatti, alla misura della sorveglianza speciale: la critica, infatti, non sviluppa alcun rilievo critico rispetto alla decisione ed è, pertanto, priva del necessario requisito della specificità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01).

È, poi, infondata la censura che riguarda la rilevanza assegnata dalla Corte della riparazione alle conversazioni intrattenute dall’[OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA], anche alla luce della ricostruzione operata nel ricorso.

L’inquadramento del comportamento dell’[OSCURATO:PERSONA] in termini di negligenza o imprudenza è corretto alla stregua dei principi sopra richiamati: lo stesso giudice dell’assoluzione, infatti, secondo quanto riportato nell’ordinanza impugnata, ha considerato quei dialoghi gravemente indizianti di un coinvolgimento dell’[OSCURATO:PERSONA] in illeciti del tipo di quello per il quale era processo, cioè di possibili obiettivi da colpire (cfr. pag. 11 dell’ordinanza impugnata).

Viceversa, la motivazione incorre nel denunciato vizio di manifesta illogicità quanto al rilievo assegnato ai dialoghi intrattenuti dall’[OSCURATO:PERSONA] con i coimputati condannati in via definitiva per la rapina oggetto del procedimento penale d’interesse.

Invero, la Corte della riparazione si è limitata a parlare di vicinanza con i coimputati poi condannati per quella rapina, senza tuttavia definire il contenuto di tale vicinanza e la natura dei rapporti intrattenuti dall’[OSCURATO:PERSONA] con costoro.

E, subito dopo, ha affermato che tale vicinanza si ricaverebbe dai dialoghi intercettati, nei quali i conversanti avrebbero fatto riferimento alla progettazione di una serie di rapine a danno di altre vittime.

Cosicché non è dato comprendere a quali dialoghi faccia riferimento la Corte, allorquando si riferisce al reato effettivamente posto in essere e per il quale i coimputati erano stati condannati in via definitiva, non avendo neppure specificato, secondo i principi sopra richiamati, se fosse emersa la consapevolezza dell’[OSCURATO:PERSONA] quanto alle intenzioni criminose dei suoi interlocutori.

6. La fondatezza di tale rilievo impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per un rinnovato giudizio, all’esito del quale la Corte della riparazione dovrà rivalutare anche la condotta rimasta accertata (conversazioni con il [OSCURATO:PERSONA]) e verificarne l’idoneità a integrare la condizione negativa di cui all’art. 314 comma 1, cod. proc. pen.

Al giudice del rinvio va, infine, rimessa anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.

Così è deciso, 21 gennaio 2026.

La Consigliera est.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 95/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 36264/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Palermo svolta la relazione dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Aldo ESPOSITO, con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7585/2026 Roma, lì, 25/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Palermo ha rigettato la richiesta di riconoscimento di un indennizzo per ingiusta detenzione, presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ritenendo sussistente un comportamento di costui, ostativo all’insorgenza del diritto. Dall’ordinanza emerge, in particolare, che l’istante aveva sofferto, dapprima, la detenzione preventiva inframuraria, quindi, quella domiciliare, nell’ambito di un procedimento penale nel quale gli era stato contestato il concorso nei reati di rapina aggravata e sequestro di persona. Dopo una condanna nel doppio grado di merito, era stato assolto da entrambe le accuse in sede di rinvio, a seguito di annullamento da parte del giudice di legittimità. La misura più afflittiva era stata sostituita con quella domiciliare dal Tribunale di Palermo, adito per il riesame. Il comportamento ostativo è stato ravvisato in alcuni elementi che la Corte territoriale ha ritenuto giudizialmente accertati, quali la vicinanza dell’istante a coimputati definitivamente condannati per la rapina, ricavata dal contenuto di intercettazioni, indicativo della programmazione di una serie di atti predatori del tipo di quello contestato e la sottoposizione dell’[OSCURATO:PERSONA], al momento dei fatti, alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. 2. La difesa dell’interessato ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto vizio della motivazione quanto alla condotta gravemente colposa ritenuta in capo all’istante. La difesa ha ritenuto che, alla luce degli insegnamenti del giudice di legittimità, gli elementi valorizzati dalla Corte della riparazione non giustificassero le rassegnate conclusioni, atteso che gli indizi ricavati dal contenuto delle intercettazioni (intercorse anche con un soggetto non sottoposto a indagini) non erano stati ritenuti sufficienti a fondare la condanna dell’[OSCURATO:PERSONA]. Riportato per ampi stralci il contenuto delle affermazioni pronunciate nella sentenza assolutoria, la difesa ha opposto che il giudice del merito avrebbe ritenuto gli indizi non univoci, siccome non gravi e neppure precisi, inferendone la illogicità dell’affermazione della Corte della riparazione, secondo cui l’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato soggetto contiguo ai coimputati. Infatti, il conversante [OSCURATO:PERSONA], principale interlocutore, non era stato indagato, laddove [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe sono rispettivamente figlio e padre del ricorrente; le conversazioni con il primo non avevano riguardato il reato per il quale si era proceduto, mentre quelle con i parenti non ne avrebbero dimostrato un atteggiamento di connivenza, seppur intercorse in concomitanza con i fatti. Infine, il deducente ha opposto la irrilevanza della condizione di sorvegliato speciale dell’[OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Aldo ESPOSITO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. L’Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero resistente, ha depositato memoria scritta, con la quale ha chiesto, in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l’inammissibilità del ricorso e respingere ogni altra richiesta di parte ricorrente; in subordine, accertare e dichiarare l’infondatezza del ricorso e, per l’effetto, respingerlo unitamente a ogni altra richiesta di parte ricorrente con ogni conseguente statuizione per ciò che concerne spese, diritti e onorari del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto nei termini che si vanno a esporre. 2. È necessario premettere che, nel caso all’esame, si versa in un’ipotesi di ingiustizia sostanziale ai sensi dell’art. 314 comma 1, cod. proc. pen., non essendo emerso che il titolo si stato annullato in via definitiva in sede cautelare. Pertanto, del tutto eccentrica, rispetto all’istanza esaminata nell’ordinanza oggetto di ricorso, è il riferimento alla distinzione di detta ipotesi rispetto a quella disciplinata dal comma 2 della stessa norma. Pertanto, può affermarsi che le considerazioni svolte dal primo paragrafo dei motivi della decisione di cui alla pag. 6 del documento sino ai primi due righi della pag. 9 costituiscono un mero refuso, a conferma di tale conclusione deponendo sia il senso compiuto della motivazione da pag. 9 in avanti, espressamente riferibile all’istanza presentata nell’interesse dell’[OSCURATO:PERSONA], ma soprattutto la eccentricità del riferimento al “gravame” e ai reati di resistenza e lesioni, estranei all’oggetto della disamina, non apprezzandosi neppure una continuità logica tra le parole conclusive della pag. 3 e quelle iniziali della pag. 4 della ordinanza. 3. Tanto premesso, la Corte territoriale ha ricostruito la vicenda che fa da sfondo al presente procedimento nei seguenti termini: il ricorrente era stato assolto a seguito di annullamento con rinvio per avere il giudice rimettente nella sentenza rescindente, riportata per ampi stralci nell’ordinanza, censurato la motivazione nella parte in cui i giudici del merito avevano ritenuto la decisività, ai fini della condanna penale, dei contatti dell’[OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA], individuato come basista, tenuto conto dei chiarimenti offerti a difesa a mezzo di indagini difensive, alla stregua dei quali era stata introdotta una spiegazione alternativa di quei dialoghi. Il giudice del rinvio, a sua volta, aveva ritenuto plausibile la spiegazione alternativa degli elementi a carico, pur confermandone la storicità, come precisato dalla Corte della riparazione. Si tratta di elementi che, invero, la stessa difesa non ha smentito né contestato e che, anzi, ha richiamato in ricorso, pur avendone opposto l’irrilevanza in sede di verifica della condizione negativa di cui all’art. 314 comma 1, cod. proc. pen. Si tratta, invero, di dialoghi, nei quali, secondo il giudice dell’assoluzione, si era disquisito di obiettivi da colpire, ma che, per quanto riguarda quello con il [OSCURATO:PERSONA], pur rappresentando grave indizio di un coinvolgimento dell’[OSCURATO:PERSONA] nella commissione di analoghi fatti di reato, non era decisivo ai fini della condanna, non essendo stato perpetrato alcun reato in quell’occasione; quanto alle conversazioni con i congiunti, invece, le stesse non erano sufficienti a sostenere che l’[OSCURATO:PERSONA] fosse l’ideatore della condotta ai danni del FERRAIOLI, posta in essere dai coimputati. Di talché deve ritenersi incontestato che l’[OSCURATO:PERSONA] avesse intrattenuto quelle conversazioni, nel corso delle quali si era discusso di possibili obiettivi da colpire e avuto contatti con i propri congiunti in concomitanza dei fatti oggetto del procedimento e per i quali i predetti erano stati condannati in via definitiva. 4. Ciò posto, il motivo è fondato, sebbene nei limiti che si vanno a esporre. 4.1. Il giudice della riparazione per l’ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di accertare, con valutazione ex ante – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082 - 01; n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952 - 01; n. 3895 del 14/12/2017, dep. 2018, P., Rv. 271739 - 01; n. 39726 del 27/9/2023, [OSCURATO:PERSONA], RV. 285069 - 01). Nello svolgimento di detta verifica, dunque, il giudice deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Hosni, Rv. 276458 - 01). Questo è il significato dell’autonomia esistente tra il giudizio per la riparazione e quello di cognizione: essi impegnano piani di indagine diversi che possono portare a conclusioni differenti in base allo stesso materiale probatorio in atti; il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4 n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 - 01; n. 46469 del 14/9/2018, Colandrea, Rv. 274350 - 01). 4.2. Quanto alla natura del comportamento ostativo, poi, esso può essere certamente integrato dalle cc.dd. frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento, ma il giudice della riparazione deve fornire adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498 - 01; n. 850 del 28/9/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565 - 01). Trattasi, peraltro, di comportamento astrattamente rilevante anche ove le frequentazioni intervengano con persone legate da rapporto di parentela, sempre che siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate (Sez. 4, n. 29550 del 5/6/2019, Morabito, Rv. 277475 - 01). Pertanto, affinchè il comportamento del richiedente, percepibile come indicativo – nei reati contestati in concorso – di una sua contiguità con i coimputati, integri gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, è necessaria in capo allo stesso la consapevolezza dell'attività criminale altrui (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547 – 01, in fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva negato la riparazione per essersi l'istante accompagnato agli autori di un omicidio nel giorno di commissione del reato senza motivare in ordine alla consapevolezza dello stesso che tale frequentazione potesse integrare una condotta gravemente imprudente, tale da determinare l'intervento dell'autorità giudiziaria; n. 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv. 249237 – 01). 5. Tanto premesso, nella specie, la Corte della riparazione ha dato atto della circostanza che gli elementi valorizzati erano rimasti accertati in sede di merito e gli stessi, invero, non sono stati contestati dalla difesa che vi ha fatto anzi esplicito riferimento in ricorso per inferirne la natura non decisiva ai fini della verifica della condizione negativa di cui all’art. 314 comma 1, cod. proc. pen. Tuttavia, occorre operare un distinguo rispetto ai diversi elementi fattuali valorizzati dalla Corte palermitana. Va rilevata, in premessa, la genericità del ricorso nella parte in cui la difesa ha contestato il rilievo accordato dai giudici della riparazione anche alla sottoposizione dell’[OSCURATO:PERSONA], al momento dei fatti, alla misura della sorveglianza speciale: la critica, infatti, non sviluppa alcun rilievo critico rispetto alla decisione ed è, pertanto, priva del necessario requisito della specificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01). È, poi, infondata la censura che riguarda la rilevanza assegnata dalla Corte della riparazione alle conversazioni intrattenute dall’[OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA], anche alla luce della ricostruzione operata nel ricorso. L’inquadramento del comportamento dell’[OSCURATO:PERSONA] in termini di negligenza o imprudenza è corretto alla stregua dei principi sopra richiamati: lo stesso giudice dell’assoluzione, infatti, secondo quanto riportato nell’ordinanza impugnata, ha considerato quei dialoghi gravemente indizianti di un coinvolgimento dell’[OSCURATO:PERSONA] in illeciti del tipo di quello per il quale era processo, cioè di possibili obiettivi da colpire (cfr. pag. 11 dell’ordinanza impugnata). Viceversa, la motivazione incorre nel denunciato vizio di manifesta illogicità quanto al rilievo assegnato ai dialoghi intrattenuti dall’[OSCURATO:PERSONA] con i coimputati condannati in via definitiva per la rapina oggetto del procedimento penale d’interesse. Invero, la Corte della riparazione si è limitata a parlare di vicinanza con i coimputati poi condannati per quella rapina, senza tuttavia definire il contenuto di tale vicinanza e la natura dei rapporti intrattenuti dall’[OSCURATO:PERSONA] con costoro. E, subito dopo, ha affermato che tale vicinanza si ricaverebbe dai dialoghi intercettati, nei quali i conversanti avrebbero fatto riferimento alla progettazione di una serie di rapine a danno di altre vittime. Cosicché non è dato comprendere a quali dialoghi faccia riferimento la Corte, allorquando si riferisce al reato effettivamente posto in essere e per il quale i coimputati erano stati condannati in via definitiva, non avendo neppure specificato, secondo i principi sopra richiamati, se fosse emersa la consapevolezza dell’[OSCURATO:PERSONA] quanto alle intenzioni criminose dei suoi interlocutori. 6. La fondatezza di tale rilievo impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per un rinnovato giudizio, all’esito del quale la Corte della riparazione dovrà rivalutare anche la condotta rimasta accertata (conversazioni con il [OSCURATO:PERSONA]) e verificarne l’idoneità a integrare la condizione negativa di cui all’art. 314 comma 1, cod. proc. pen. Al giudice del rinvio va, infine, rimessa anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. Così è deciso, 21 gennaio 2026. La Consigliera est. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07585/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris