CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29842/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 04/04/2022 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente relatore [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di rigetto della istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere - con quella degli arresti domiciliari - applicata al predetto in relazione al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 addebitato per la detenzione in corpore di 106 ovuli contenenti complessivi kg. 1,716 lordi di eroina. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 2.1. Con il primo motivo, manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta mancanza di elementi di novità, dovendosi tenere conto del decorso temporale della applicazione della misura in relazione alla personalità positiva del ricorrente, incensurato, collaborativo e rispettoso della disciplina impostagli. Inoltre, all'esito del primo giudizio il ricorrente è risultato estraneo a contesti criminali, non potendosi il pericolo di recidiva desumere dalla sola gravità del titolo di reato. 2.2. Con il secondo motivo, mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta inidoneità della misura domiciliare, anche con mezzi di controllo, sulla base del congetturale collegamento del ricorrente ad ambienti criminali qualificati. 2.3. Con il terzo motivo, manifesta illogicità della motivazione in ordine ai criteri di proporzionalità ed adeguatezza della misura adottata e della sua natura di extrema ratio. 3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo e secondo motivo sono genericamente proposti per questioni in fatto, rispetto al rilievo della ordinanza secondo il quale sono stati evocati dal ricorrente elementi già valutati in relazione a precedente analoga istanza ed alla considerazione non illogica in relazione alle concrete modalità del fatto del contesto criminale in cui si è inserita la grave condotta del ricorrente. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato in relazione alla specifica incensurabile valutazione in fatto - che fa leva sul contesto criminale di traffico internazionale di stupefacenti in cui si è verificata la condotta - operata dalla ordinanza circa l'inadeguatezza della minor misura domiciliare a recidere efficacemente ogni contatto con il predetto contesto. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende. 5. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter disp. att. cod.