CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43351/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto come rapina consumata in luogo di quella tentata, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità in tema di configurabilità della rapina consumata o tentata, congruamente richiamato (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sulla ricostruzione dei fatti dai quali emerge come l'imputato sia riuscito, seppur per un breve tempo, a impossessarsi della refurtiva, facendone perdere la detenzione alla persona offesa); che sono stati introdotti motivi di ricorso evidentemente finalizzati ad introdurre una lettura alternativa del merito non consentite in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data h ottobre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA]