Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 17 marzo 2025

Cassazione n. 07750/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7938/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentat a e difes a dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa da ll’a v v .t o [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.TRIB.

REG.

LOMBARDIA n. 5017 / 7 /20 2 2 depositata il 16 / 12 /20 2 2 , con riferimento all’attoimpositivo oggetto del ricorso per Cassazione.

Visto il nulla osta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per intervenuta definizione agevolata della controversia e considerata l’istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere datata 06.02.24 sottoscritta dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rappresentata e difesa Avvocatura Generale dello Stato; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7938/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentat a e difes a dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa da ll’a v v .t o [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. LOMBARDIA n. 5017 / 7 /20 2 2 depositata il 16 / 12 /20 2 2 , con riferimento all’attoimpositivo oggetto del ricorso per Cassazione. Visto il nulla osta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per intervenuta definizione agevolata della controversia e considerata l’istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere datata 06.02.24 sottoscritta dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rappresentata e difesa Avvocatura Generale dello Stato; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il
Decreto Cassazione n. 07750/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris