CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021
Cassazione n. 44441/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 900/2021 la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Genova a [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 337, 582, 585 cod. pen. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza: a) per violazione e vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha congruamente motivato in considerazione della reiterazione delle delle condotte e del contesto in cui il fatto si inserisce. Si tratta di una motivazione argomentata con riferimento a fatti specifici e non a dedotti pregiudizi basati su valutazioni soggettivistiche non verificabili. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] • nte [OSCURATO:PERSONA] C cuoio [OSCURATO:PERSONA] - 1 D )