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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023

Cassazione n. 23879/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 13 settembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 5 maggio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene ritenute di giustizia per aver concorso nel reato di cui all'art. 642 cod. pen.

Ritenuto che l'unico motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il delitto contestato, tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dalla Corte territoriale che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, rispondendo alle medesime doglianze oggetto di appello, ha già evidenziato l'inattendibilità e l'infondatezza della versione dell'imputata, peraltro priva di riscontri oggettivi, non essendo plausibile che la stessa, che aveva comunicato il sinistro e dato personalmente mandato per ottenere il risarcimento dei danni di cui sarebbe stata beneficiaria, non avesse preso atto di quanto riferito, considerato altresì che il giorno dopo aveva provveduto a cedere la stessa auto a terzi; considerato che l'unico motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, è meramente reiterativo di profili di censura inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espressi in sede di appello ed affrontati in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale che, a pagine 3 e 4, ha evidenziato le ragioni per cui sono state ritenute credibili le dichiarazioni del Maisto, che si era limitato a firmare la scrittura privata al fine di chiudere la vertenza, a fronte della condotta evidentemente truffaldina dell'imputato, che aveva impedito al perito di visionare il veicolo dopo la denuncia, l'aveva persino ceduto a terzi e non aveva prodotto alcuna fattura attestante le asserite riparazioni effettuate; ritenuto che in ogni caso, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (tra gli altri, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01) rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 04— P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 2 maggio 2023 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 13 settembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 5 maggio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene ritenute di giustizia per aver concorso nel reato di cui all'art. 642 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il delitto contestato, tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dalla Corte territoriale che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, rispondendo alle medesime doglianze oggetto di appello, ha già evidenziato l'inattendibilità e l'infondatezza della versione dell'imputata, peraltro priva di riscontri oggettivi, non essendo plausibile che la stessa, che aveva comunicato il sinistro e dato personalmente mandato per ottenere il risarcimento dei danni di cui sarebbe stata beneficiaria, non avesse preso atto di quanto riferito, considerato altresì che il giorno dopo aveva provveduto a cedere la stessa auto a terzi; considerato che l'unico motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, è meramente reiterativo di profili di censura inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espressi in sede di appello ed affrontati in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale che, a pagine 3 e 4, ha evidenziato le ragioni per cui sono state ritenute credibili le dichiarazioni del Maisto, che si era limitato a firmare la scrittura privata al fine di chiudere la vertenza, a fronte della condotta evidentemente truffaldina dell'imputato, che aveva impedito al perito di visionare il veicolo dopo la denuncia, l'aveva persino ceduto a terzi e non aveva prodotto alcuna fattura attestante le asserite riparazioni effettuate; ritenuto che in ogni caso, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (tra gli altri, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01) rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 04— P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 2 maggio 2023 Il Consigliere e
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