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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20543/2026

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[OSCURATO:PERSONA]– intimato –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1958/2020 depo-sitata il 20/11/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTONumero registro generale 13178/2021Numero sezionale 1337/2026Numero di raccolta generale 20543/2026Data pubblicazione 18/06/20261.

Con sentenza n. 1958/2020, pubblicata in data 20 novembre2020, la Corte d'appello di Bari, nella regolare costituzione dell'appel-lato [OSCURATO:PERSONA], ha respinto il gravame proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n.1694/2018, pubblicata in data 17 giugno 2018.2.

Il [OSCURATO:PERSONA] aveva adito il Tribunale di Foggiachiedendo di accertare il proprio diritto di proprietà su immobili cheassumeva essere occupati sine titulo dall'odierna ricorrente e di con-dannare, quindi, quest'ultima al rilascio dei beni ed al risarcimento deidanni per l'illegittima occupazione.Aveva, in particolare, dedotto, di essere divenuto proprietario de-gli immobili de quibus nel 1980, a seguito di cessione bonaria da par-te del suo originario proprietario, nell'ambito di procedura espropria-tiva in esecuzione del Piano di Zona per l'edilizia economica e popola-re di [OSCURATO:PERSONA], ma di avere constatato che gli immobili risultavanooccupati a far tempo dal 1985 dalla famiglia dell'odierna ricorrente, laquale aveva adibito gli immobili a propria abitazione.Costituitasi regolarmente [OSCURATO:PERSONA] – la quale avevacontestato che gli immobili rientrassero nel patrimonio indisponibiledel Comune, in quanto non erano mai stati effettivamente destinatiad un pubblico servizio, chiedendo di respingere la domanda del CO-MUNE e di accertare l'avvenuto acquisto degli immobili per usucapio-ne – il Tribunale di Foggia aveva accolto la domanda del [OSCURATO:PERSONA], qualificando la stessa come rivendicazione, mentreaveva respinto la domanda riconvenzionale di usucapione, ritenendolanon provata.3.

Decidendo sul gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], laCorte territoriale ha:Sez.

S1 - R.G. 13178/2021 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 2 di 12Numero registro generale 13178/2021Numero sezionale 1337/2026Numero di raccolta generale 20543/2026Data pubblicazione 18/06/2026− disatteso le deduzioni di vizio di ultrapetizione, ritenendo checorrettamente il primo Giudice avesse qualificato la domanda delCOMUNE come rivendicazione, essendo stato azionato non il di-ritto all'adempimento di un'obbligazione di riconsegna, ma il di-ritto alla restituzione di un bene occupato sine titulo;− evidenziato che, avendo l'odierna ricorrente riconosciuto l'origi-naria proprietà dell'immobile in capo al COMUNE, opponendo soloil proprio acquisto per usucapione, l'onere probatorio gravantesul COMUNE medesimo in ordine alla propria titolarità degli im-mobili poteva ritenersi assolto con la mera prova dell'atto di ac-quisto;− escluso che la ricorrente ed i suoi danti causa avessero possedu-to uti domini gli immobili de quibus, risultando dagli atti, sia chenel 1995 lo stesso COMUNE aveva deliberato di locare gli immo-bili medesimi al dante causa dell'odierna ricorrente sia che nellostesso anno era stato dal COMUNE richiesto l'allacciamento idricodel fabbricato, indicandolo come proprietà comunale con richie-sta di recapito della bolletta allo stesso [OSCURATO:PERSONA]-RO, da ciò emergendo che gli originari occupanti non avevanomaturato l'anumus possidendi;− rilevato, in ogni caso, che gli immobili in questione facevano par-te del patrimonio indisponibile del COMUNE ai sensi dell'art. 826c.c., tenuto conto del fatto che il periodo di efficacia del PEEP nelquale erano ricompresi gli immobili era di diciotto anni, e cioè,nella specie, sino al 1993.4.

Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Bari ri-corre [OSCURATO:PERSONA].È rimasto intimato il [OSCURATO:PERSONA].Sez.

S1 - R.G. 13178/2021 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 3 di 12Numero registro generale 13178/2021Numero sezionale 1337/2026Numero di raccolta generale 20543/2026Data pubblicazione 18/06/20265.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è affidato a tre motivi.1.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e132, secondo comma, n. 4), c.p.c. e dell'art. 948 c.c.Argomenta il ricorrente che: “La Corte territoriale ha clamorosa-mente errato nell'aver inammissibilmente qualificato, come azione di"rivendicazione", ai sensi dell'art. 948 c.c., la domanda promossa dalComune di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di prime cure, tesa invece a otte-nere, di contro, il mero "rilascio" del bene immobile (…):■ poiché ha dedotto ma non ha provato (sotto il profilo della cd."probatio diabolica") che il cespite di cui si discute sarebbe stato disua incontrovertibile "proprietà";■ poiché ha dedotto ma non ha provato che il detto cespite sareb-be stato occupato, a suo dire, asseritamente "sine titulo dalla ricor-rente [OSCURATO:PERSONA] e dalla sua famiglia”.La Corte territoriale, secondo il ricorso, avrebbe violato il dispostodi cui all'art. 112 c.p.c., perché avrebbe operato una non consentitasostituzione dell'originaria domanda con un'altra non formulata dallaparte.Ulteriormente, la Corte avrebbe accolto la domanda del COMUNEpur in assenza della prova della titolarità del bene in capo allo stessoe pur in presenza dell'usucapione del bene medesimo da parte dell'o-dierna ricorrente.Sez.

S1 - R.G. 13178/2021 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 4 di 12Numero registro generale 13178/2021Numero sezionale 1337/2026Numero di raccolta generale 20543/2026Data pubblicazione 18/06/20261.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 826 e2697 c.c.Osserva il ricorso che “La gravata sentenza è altresì nulla e affettada error in iudicando anche perché il giudice del gravame intermedio,in espressa violazione dell'art. 826 terzo comma c.c., non ha neppurerilevato che, ai fini dell'appartenenza di un bene al patrimonio indi-sponibile della P.A., tale norma richiede, come ben noto, la concretaed effettiva utilizzazione e destinazione dello stesso a un servizio dipubblica utilità”.Nella specie, prosegue la ricorrente, il lungo lasso temporale tra-scorso tra l'atto di destinazione ad uso pubblico degli immobili ed ilprimo atto con il quale l'odierno intimato ha chiesto la restituzione deibeni, nonché l'utilizzo ultraventennale dei beni da parte della ricorren-te, varrebbero ad escludere che in concreto i beni siano stati destinatiad un servizio di pubblica utilità, non essendo stata fornita dall'inti-mato alcuna prova in tal senso.1.3.

Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e132, secondo comma, n. 4), c.p.c. e dell'art. 1158 c.c.Argomenta il ricorso che “La gravata sentenza è del tutto nulla eaffetta da “error in procedendo” anche perché la Corte territoriale si èqui limitata a basare la propria decisione sull'asserita insufficienza diprova circa l'"animus possidendi" da parte della ricorrente [OSCURATO:PERSONA],ai sensi dell'art, 1158 c.c.:● senza tuttavia esaminare le dichiarazioni testimoniali di primecure a tal fine rese dai testimoni addotti dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA],aventi carattere sicuramente decisivo per la causa;Sez.

S1 - R.G. 13178/2021 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 5 di 12Numero registro generale 13178/2021Numero sezionale 1337/2026Numero di raccolta generale 20543/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026● e comunque male interpretando e facendo mal governo delle ri-sultanze delle prove documentali comunque esaminate, anch'esse de-cisive per il giudizio”.Viene censurato “l'omesso esame delle prove testimoniali e lamancanza nella resa motivazione di ogni minimo riferimento a tali ul-teriori e incontrovertibili elementi probatori acquisiti agli atti”, i quali“ben avrebbero potuto infatti condurre il giudice del gravarne inter-medio a una interpretazione dei fatti del tutto diversa rispetto a quel-la ricostruita in sentenza”.Si deduce che “La resa motivazione poiché molto parziale e privadel benché minimo riferimento alle predette dichiarazioni testimonialie agli altri elementi probatori acquisiti, comunque valutati e interpre-tati erroneamente, è perciò complessivamente apparente (…)”.2.

Il ricorso, nell'insieme di motivi in cui si viene ad articolare, èinammissibile.2.1.

In relazione al primo motivo, è opportuno operare una dupli-ce premessa.In primo luogo, infatti, si deve ribadire che il giudice del merito,nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portatadelle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uni-formarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute,ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale dellapretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende de-dotte e rappresentate dalla parte istante (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n.9909 del 16/04/2025; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21087 del 19/10/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26159 del 12/12/2014).In secondo luogo, e ulteriormente, deve essere richiamato il prin-cipio per cui l'interpretazione data dal giudice di merito alla domandao alla sua estensione – trattandosi di attività riservata, appunto, alSez.

S1 - R.G. 13178/2021 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 6 di 12Numero registro generale 13178/2021Numero sezionale 1337/2026Numero di raccolta generale 20543/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026giudice di merito - è sindacabile unicamente sotto il profilo del viziodella motivazione, nei ristretti limiti ancora consentiti dal vigente art.360, primo comma, n. 5), c.p.c. (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 13439del 20/05/2025; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 34762 del 28/12/2024;Cass.

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31546 del 03/12/2019).Operata tale premessa, l'inammissibilità del motivo viene a pale-sarsi immediatamente, ove si consideri che lo stesso viene a fondarele proprie censure, non su un'analisi critica del procedimento logico edel percorso motivazionale, seguendo i quali la Corte d'appello – co-me, del resto, il Tribunale prima di essa – ha proceduto alla indivi-duazione e qualificazione della domanda, bensì su considerazioni chemato e, quindi, alla fondatezza in sé della domanda.In altri termini, le deduzioni del ricorso vengono a confondere ilprofilo dell'astratta qualificazione della domanda – che, come visto, èquestione che deve essere risolta avendo riguardo al contenuto so-stanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalle allegazionidella parte istante – con il ben distinto profilo della fondatezza nelmerito della domanda medesima – che, invece, si colloca, sul pianologico-giuridico, in un momento posteriore alla qualificazione.Tutto lo sviluppo del motivo di ricorso in esame, invero, si sostan-zia in una serie di argomentazioni che vengono a contestare in con-creto, non il fatto che l'odierno intimato avesse formulato una do-manda di rivendicazione, bensì il fatto che tale domanda potesse tro-vare concreto accoglimento: così è per le deduzioni concernenti lac.d. probatio diabolica - che, come evidente alla stessa ricorrente(pag. 11 segg. ricorso), è tematica che concerne l'azione reale di ri-vendicazione e non l'azione personale di restituzione (Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 795 del 16/01/2020; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 25052Sez.

S1 - R.G. 13178/2021 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 7 di 12Numero registro generale 13178/2021Numero sezionale 1337/2026Numero di raccolta generale 20543/2026Data pubblicazione 18/06/2026del 10/10/2018) -; così è per la contestazione dell'assenza, in capoall'odierna ricorrente, di un titolo per l'occupazione del bene; così è,infine, per l'insieme di argomentazioni con le quali la ricorrente me-desima viene a ribadire il proprio intervenuto acquisto per usucapionedel bene oggetto della domanda dell'intimato.In conclusione, è proprio lo sviluppo argomentativo del ricorso adevidenziarne l'inammissibilità, essendo il mezzo imperniato nel con-creto su un profilo – la legittimazione sostanziale dell'odierno intima-to, che, non a caso, emerge nelle considerazioni conclusive del mezzo(pag. 18) – che nulla a che vedere con la tematica della corretta qua-lificazione della domanda.Qualificazione riguardo alla quale, invece, il motivo non muovesostanzialmente alcuna contestazione, palesando una radicale disto-nia tra l'enunciazione del vizio dedotto e le argomentazioni in concre-to sviluppate, e conseguentemente incorrendo in un giudizio diinammissibilità.2.2.

Appare, a questo punto, opportuno esaminare prioritaria-mente il terzo motivo di ricorso per i riflessi che la decisione sul me-desimo verrà ad avere in relazione al secondo motivo.Questa Corte va costantemente richiamando il principio per cui, aseguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.– risalente all'art. 54, D.L. 83/2012 – il sindacato di legittimità sullamotivazione risulta ormai ridotto al c.d.

"minimo costituzionale", conla conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia mo-tivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzional-mente rilevante, traducendosi detta anomalia nella "mancanza asso-luta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" enella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"Sez.

S1 - R.G. 13178/2021 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 8 di 12Numero registro generale 13178/2021Numero sezionale 1337/2026Numero di raccolta generale 20543/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026(Cass. Sez.

Un., Sentenza n. 8053 del 7/04/2014 e, da ultimo, Cass.Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Cass. Sez. 6 - 3, Ordi-nanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del3/03/2022) mentre risulta invece esclusa qualunque rilevanza sia del-la mera contraddittorietà che del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione.Richiamato detto principio, osserva questa Corte che il motivo diricorso, ben lungi dall'evidenziare, anche solo in via astratta, alcunadelle carenze poc'anzi elencate nella motivazione della decisione im-pugnata - la quale comunque espone il proprio percorso argomentati-vo in modo sintetico ma comunque completo, univoco, comprensibileed immune da affermazioni reciprocamente inconciliabili – risultamarcatamente improntato alla formulazione di censure rivolte all'indi-rizzo, non della completezza e coerenza di fondo della motivazione,bensì del merito vero e proprio della decisione, traducendosi in talmodo le argomentazioni della ricorrente nella inammissibile sollecita-zione a procedere ad un rinnovato sindacato sul merito medesimo.Si deve, allora, ribadire il principio per cui è inammissibile il ricor-so per cassazione che, dietro l'apparente deduzione del vizio di viola-zione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motiva-zione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, inrealtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di me-rito (Cass. Sez.

Un. - Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Cass. Sez.6 - 3, Ordinanza n. 8758 del 4/04/2017), atteso che il ricorso percassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il qualefar valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratteriz-zandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata eda cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizioSez.

S1 - R.G. 13178/2021 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 9 di 12Numero registro generale 13178/2021Numero sezionale 1337/2026Numero di raccolta generale 20543/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026o i vizi dedotti (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 4293 del 4/03/2016; Cass.Sez.

Un., Sentenza n. 7931 del 29/03/2013).Esclusivamente ragioni di completezza della motivazione condu-cono ad evidenziare che anche l'ulteriore sviluppo conclusivo del mo-tivo in null'altro si traduce se non in una – altrettanto inammissibile –censura riferita alla valutazione delle prove svolta dal giudice del me-rito ed al medesimo riservata (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 32505 del22/11/2023; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 13918 del 3/05/2022; Cass.Sez. 1 - Sentenza n. 6774 del 1/03/2022; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n.20553 del 19/07/2021; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del8/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004), poten-dosi osservare ancora – a riscontro delle diffuse argomentazioni svol-te sul punto dalla ricorrente – che il giudice non è tenuto a dare contoin motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risul-tanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione pro-spettata dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averlevagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fon-dare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessiper giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendoquelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. Sez.2 - Ordinanza n. 21187 del 8/08/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n.14972 del 28/06/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16034 del 14/11/2002).2.3.

Il mancato accoglimento del terzo motivo di ricorso vale,conseguentemente, a rendere inammissibile il secondo mezzo.Poiché, infatti, quest'ultimo veniva a censurare quella che costi-tuiva una ratio decidendi alternativa rispetto a quella oggetto del ter-zo motivo di ricorso, e poiché, per effetto del mancato accoglimentodi quest'ultimo, rimane ferma una delle due rationes decidendi su cuiSez.

S1 - R.G. 13178/2021 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 10 di 12Numero registro generale 13178/2021Numero sezionale 1337/2026Numero di raccolta generale 20543/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026si fonda la sentenza impugnata, deve trovare applicazione il principioper cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità diragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreg-gerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censu-re mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per so-pravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioniesplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime nonpotrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività dellealtre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. Sez. 3, Sentenzan. 2108 del 14/02/2012; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 11493 del11/05/2018; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22753 del 3/11/2011;Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006).3.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.Non luogo a provvedere sulle spese, essendo rimasto intimato ilCOMUNE [OSCURATO:PERSONA].4.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ul-teriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovu-to", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza inconcreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o so-pravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

Un., Senten-za n. 4315 del 20/02/2020).

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,Sez.

S1 - R.G. 13178/2021 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 11 di 12Numero registro generale 13178/2021Numero sezionale 1337/2026Numero di raccolta generale 20543/2026Data pubblicazione 18/06/2026comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 26 marzo 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez.

S1 - R.G. 13178/2021 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 12 di 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]– intimato –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1958/2020 depo-sitata il 20/11/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTONumero registro generale 13178/2021Numero sezionale 1337/2026Numero di raccolta generale 20543/2026Data pubblicazione 18/06/20261. Con sentenza n. 1958/2020, pubblicata in data 20 novembre2020, la Corte d'appello di Bari, nella regolare costituzione dell'appel-lato [OSCURATO:PERSONA], ha respinto il gravame proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n.1694/2018, pubblicata in data 17 giugno 2018.2. Il [OSCURATO:PERSONA] aveva adito il Tribunale di Foggiachiedendo di accertare il proprio diritto di proprietà su immobili cheassumeva essere occupati sine titulo dall'odierna ricorrente e di con-dannare, quindi, quest'ultima al rilascio dei beni ed al risarcimento deidanni per l'illegittima occupazione.Aveva, in particolare, dedotto, di essere divenuto proprietario de-gli immobili de quibus nel 1980, a seguito di cessione bonaria da par-te del suo originario proprietario, nell'ambito di procedura espropria-tiva in esecuzione del Piano di Zona per l'edilizia economica e popola-re di [OSCURATO:PERSONA], ma di avere constatato che gli immobili risultavanooccupati a far tempo dal 1985 dalla famiglia dell'odierna ricorrente, laquale aveva adibito gli immobili a propria abitazione.Costituitasi regolarmente [OSCURATO:PERSONA] – la quale avevacontestato che gli immobili rientrassero nel patrimonio indisponibiledel Comune, in quanto non erano mai stati effettivamente destinatiad un pubblico servizio, chiedendo di respingere la domanda del CO-MUNE e di accertare l'avvenuto acquisto degli immobili per usucapio-ne – il Tribunale di Foggia aveva accolto la domanda del [OSCURATO:PERSONA], qualificando la stessa come rivendicazione, mentreaveva respinto la domanda riconvenzionale di usucapione, ritenendolanon provata.3. Decidendo sul gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], laCorte territoriale ha:Sez. S1 - R.G. 13178/2021 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 2 di 12Numero registro generale 13178/2021Numero sezionale 1337/2026Numero di raccolta generale 20543/2026Data pubblicazione 18/06/2026− disatteso le deduzioni di vizio di ultrapetizione, ritenendo checorrettamente il primo Giudice avesse qualificato la domanda delCOMUNE come rivendicazione, essendo stato azionato non il di-ritto all'adempimento di un'obbligazione di riconsegna, ma il di-ritto alla restituzione di un bene occupato sine titulo;− evidenziato che, avendo l'odierna ricorrente riconosciuto l'origi-naria proprietà dell'immobile in capo al COMUNE, opponendo soloil proprio acquisto per usucapione, l'onere probatorio gravantesul COMUNE medesimo in ordine alla propria titolarità degli im-mobili poteva ritenersi assolto con la mera prova dell'atto di ac-quisto;− escluso che la ricorrente ed i suoi danti causa avessero possedu-to uti domini gli immobili de quibus, risultando dagli atti, sia chenel 1995 lo stesso COMUNE aveva deliberato di locare gli immo-bili medesimi al dante causa dell'odierna ricorrente sia che nellostesso anno era stato dal COMUNE richiesto l'allacciamento idricodel fabbricato, indicandolo come proprietà comunale con richie-sta di recapito della bolletta allo stesso [OSCURATO:PERSONA]-RO, da ciò emergendo che gli originari occupanti non avevanomaturato l'anumus possidendi;− rilevato, in ogni caso, che gli immobili in questione facevano par-te del patrimonio indisponibile del COMUNE ai sensi dell'art. 826c.c., tenuto conto del fatto che il periodo di efficacia del PEEP nelquale erano ricompresi gli immobili era di diciotto anni, e cioè,nella specie, sino al 1993.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Bari ri-corre [OSCURATO:PERSONA].È rimasto intimato il [OSCURATO:PERSONA].Sez. S1 - R.G. 13178/2021 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 3 di 12Numero registro generale 13178/2021Numero sezionale 1337/2026Numero di raccolta generale 20543/2026Data pubblicazione 18/06/20265. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a tre motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e132, secondo comma, n. 4), c.p.c. e dell'art. 948 c.c.Argomenta il ricorrente che: “La Corte territoriale ha clamorosa-mente errato nell'aver inammissibilmente qualificato, come azione di"rivendicazione", ai sensi dell'art. 948 c.c., la domanda promossa dalComune di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di prime cure, tesa invece a otte-nere, di contro, il mero "rilascio" del bene immobile (…):■ poiché ha dedotto ma non ha provato (sotto il profilo della cd."probatio diabolica") che il cespite di cui si discute sarebbe stato disua incontrovertibile "proprietà";■ poiché ha dedotto ma non ha provato che il detto cespite sareb-be stato occupato, a suo dire, asseritamente "sine titulo dalla ricor-rente [OSCURATO:PERSONA] e dalla sua famiglia”.La Corte territoriale, secondo il ricorso, avrebbe violato il dispostodi cui all'art. 112 c.p.c., perché avrebbe operato una non consentitasostituzione dell'originaria domanda con un'altra non formulata dallaparte.Ulteriormente, la Corte avrebbe accolto la domanda del COMUNEpur in assenza della prova della titolarità del bene in capo allo stessoe pur in presenza dell'usucapione del bene medesimo da parte dell'o-dierna ricorrente.Sez. S1 - R.G. 13178/2021 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 4 di 12Numero registro generale 13178/2021Numero sezionale 1337/2026Numero di raccolta generale 20543/2026Data pubblicazione 18/06/20261.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 826 e2697 c.c.Osserva il ricorso che “La gravata sentenza è altresì nulla e affettada error in iudicando anche perché il giudice del gravame intermedio,in espressa violazione dell'art. 826 terzo comma c.c., non ha neppurerilevato che, ai fini dell'appartenenza di un bene al patrimonio indi-sponibile della P.A., tale norma richiede, come ben noto, la concretaed effettiva utilizzazione e destinazione dello stesso a un servizio dipubblica utilità”.Nella specie, prosegue la ricorrente, il lungo lasso temporale tra-scorso tra l'atto di destinazione ad uso pubblico degli immobili ed ilprimo atto con il quale l'odierno intimato ha chiesto la restituzione deibeni, nonché l'utilizzo ultraventennale dei beni da parte della ricorren-te, varrebbero ad escludere che in concreto i beni siano stati destinatiad un servizio di pubblica utilità, non essendo stata fornita dall'inti-mato alcuna prova in tal senso.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e132, secondo comma, n. 4), c.p.c. e dell'art. 1158 c.c.Argomenta il ricorso che “La gravata sentenza è del tutto nulla eaffetta da “error in procedendo” anche perché la Corte territoriale si èqui limitata a basare la propria decisione sull'asserita insufficienza diprova circa l'"animus possidendi" da parte della ricorrente [OSCURATO:PERSONA],ai sensi dell'art, 1158 c.c.:● senza tuttavia esaminare le dichiarazioni testimoniali di primecure a tal fine rese dai testimoni addotti dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA],aventi carattere sicuramente decisivo per la causa;Sez. S1 - R.G. 13178/2021 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 5 di 12Numero registro generale 13178/2021Numero sezionale 1337/2026Numero di raccolta generale 20543/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026● e comunque male interpretando e facendo mal governo delle ri-sultanze delle prove documentali comunque esaminate, anch'esse de-cisive per il giudizio”.Viene censurato “l'omesso esame delle prove testimoniali e lamancanza nella resa motivazione di ogni minimo riferimento a tali ul-teriori e incontrovertibili elementi probatori acquisiti agli atti”, i quali“ben avrebbero potuto infatti condurre il giudice del gravarne inter-medio a una interpretazione dei fatti del tutto diversa rispetto a quel-la ricostruita in sentenza”.Si deduce che “La resa motivazione poiché molto parziale e privadel benché minimo riferimento alle predette dichiarazioni testimonialie agli altri elementi probatori acquisiti, comunque valutati e interpre-tati erroneamente, è perciò complessivamente apparente (…)”.2. Il ricorso, nell'insieme di motivi in cui si viene ad articolare, èinammissibile.2.1. In relazione al primo motivo, è opportuno operare una dupli-ce premessa.In primo luogo, infatti, si deve ribadire che il giudice del merito,nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portatadelle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uni-formarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute,ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale dellapretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende de-dotte e rappresentate dalla parte istante (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n.9909 del 16/04/2025; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21087 del 19/10/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26159 del 12/12/2014).In secondo luogo, e ulteriormente, deve essere richiamato il prin-cipio per cui l'interpretazione data dal giudice di merito alla domandao alla sua estensione – trattandosi di attività riservata, appunto, alSez. S1 - R.G. 13178/2021 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 6 di 12Numero registro generale 13178/2021Numero sezionale 1337/2026Numero di raccolta generale 20543/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026giudice di merito - è sindacabile unicamente sotto il profilo del viziodella motivazione, nei ristretti limiti ancora consentiti dal vigente art.360, primo comma, n. 5), c.p.c. (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 13439del 20/05/2025; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 34762 del 28/12/2024;Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31546 del 03/12/2019).Operata tale premessa, l'inammissibilità del motivo viene a pale-sarsi immediatamente, ove si consideri che lo stesso viene a fondarele proprie censure, non su un'analisi critica del procedimento logico edel percorso motivazionale, seguendo i quali la Corte d'appello – co-me, del resto, il Tribunale prima di essa – ha proceduto alla indivi-duazione e qualificazione della domanda, bensì su considerazioni chemato e, quindi, alla fondatezza in sé della domanda.In altri termini, le deduzioni del ricorso vengono a confondere ilprofilo dell'astratta qualificazione della domanda – che, come visto, èquestione che deve essere risolta avendo riguardo al contenuto so-stanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalle allegazionidella parte istante – con il ben distinto profilo della fondatezza nelmerito della domanda medesima – che, invece, si colloca, sul pianologico-giuridico, in un momento posteriore alla qualificazione.Tutto lo sviluppo del motivo di ricorso in esame, invero, si sostan-zia in una serie di argomentazioni che vengono a contestare in con-creto, non il fatto che l'odierno intimato avesse formulato una do-manda di rivendicazione, bensì il fatto che tale domanda potesse tro-vare concreto accoglimento: così è per le deduzioni concernenti lac.d. probatio diabolica - che, come evidente alla stessa ricorrente(pag. 11 segg. ricorso), è tematica che concerne l'azione reale di ri-vendicazione e non l'azione personale di restituzione (Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 795 del 16/01/2020; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 25052Sez. S1 - R.G. 13178/2021 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 7 di 12Numero registro generale 13178/2021Numero sezionale 1337/2026Numero di raccolta generale 20543/2026Data pubblicazione 18/06/2026del 10/10/2018) -; così è per la contestazione dell'assenza, in capoall'odierna ricorrente, di un titolo per l'occupazione del bene; così è,infine, per l'insieme di argomentazioni con le quali la ricorrente me-desima viene a ribadire il proprio intervenuto acquisto per usucapionedel bene oggetto della domanda dell'intimato.In conclusione, è proprio lo sviluppo argomentativo del ricorso adevidenziarne l'inammissibilità, essendo il mezzo imperniato nel con-creto su un profilo – la legittimazione sostanziale dell'odierno intima-to, che, non a caso, emerge nelle considerazioni conclusive del mezzo(pag. 18) – che nulla a che vedere con la tematica della corretta qua-lificazione della domanda.Qualificazione riguardo alla quale, invece, il motivo non muovesostanzialmente alcuna contestazione, palesando una radicale disto-nia tra l'enunciazione del vizio dedotto e le argomentazioni in concre-to sviluppate, e conseguentemente incorrendo in un giudizio diinammissibilità.2.2. Appare, a questo punto, opportuno esaminare prioritaria-mente il terzo motivo di ricorso per i riflessi che la decisione sul me-desimo verrà ad avere in relazione al secondo motivo.Questa Corte va costantemente richiamando il principio per cui, aseguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.– risalente all'art. 54, D.L. 83/2012 – il sindacato di legittimità sullamotivazione risulta ormai ridotto al c.d. "minimo costituzionale", conla conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia mo-tivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzional-mente rilevante, traducendosi detta anomalia nella "mancanza asso-luta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" enella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"Sez. S1 - R.G. 13178/2021 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 8 di 12Numero registro generale 13178/2021Numero sezionale 1337/2026Numero di raccolta generale 20543/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026(Cass. Sez. Un., Sentenza n. 8053 del 7/04/2014 e, da ultimo, Cass.Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Cass. Sez. 6 - 3, Ordi-nanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del3/03/2022) mentre risulta invece esclusa qualunque rilevanza sia del-la mera contraddittorietà che del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione.Richiamato detto principio, osserva questa Corte che il motivo diricorso, ben lungi dall'evidenziare, anche solo in via astratta, alcunadelle carenze poc'anzi elencate nella motivazione della decisione im-pugnata - la quale comunque espone il proprio percorso argomentati-vo in modo sintetico ma comunque completo, univoco, comprensibileed immune da affermazioni reciprocamente inconciliabili – risultamarcatamente improntato alla formulazione di censure rivolte all'indi-rizzo, non della completezza e coerenza di fondo della motivazione,bensì del merito vero e proprio della decisione, traducendosi in talmodo le argomentazioni della ricorrente nella inammissibile sollecita-zione a procedere ad un rinnovato sindacato sul merito medesimo.Si deve, allora, ribadire il principio per cui è inammissibile il ricor-so per cassazione che, dietro l'apparente deduzione del vizio di viola-zione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motiva-zione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, inrealtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di me-rito (Cass. Sez. Un. - Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Cass. Sez.6 - 3, Ordinanza n. 8758 del 4/04/2017), atteso che il ricorso percassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il qualefar valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratteriz-zandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata eda cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizioSez. S1 - R.G. 13178/2021 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 9 di 12Numero registro generale 13178/2021Numero sezionale 1337/2026Numero di raccolta generale 20543/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026o i vizi dedotti (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 4/03/2016; Cass.Sez. Un., Sentenza n. 7931 del 29/03/2013).Esclusivamente ragioni di completezza della motivazione condu-cono ad evidenziare che anche l'ulteriore sviluppo conclusivo del mo-tivo in null'altro si traduce se non in una – altrettanto inammissibile –censura riferita alla valutazione delle prove svolta dal giudice del me-rito ed al medesimo riservata (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 32505 del22/11/2023; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 13918 del 3/05/2022; Cass.Sez. 1 - Sentenza n. 6774 del 1/03/2022; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n.20553 del 19/07/2021; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del8/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004), poten-dosi osservare ancora – a riscontro delle diffuse argomentazioni svol-te sul punto dalla ricorrente – che il giudice non è tenuto a dare contoin motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risul-tanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione pro-spettata dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averlevagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fon-dare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessiper giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendoquelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. Sez.2 - Ordinanza n. 21187 del 8/08/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n.14972 del 28/06/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16034 del 14/11/2002).2.3. Il mancato accoglimento del terzo motivo di ricorso vale,conseguentemente, a rendere inammissibile il secondo mezzo.Poiché, infatti, quest'ultimo veniva a censurare quella che costi-tuiva una ratio decidendi alternativa rispetto a quella oggetto del ter-zo motivo di ricorso, e poiché, per effetto del mancato accoglimentodi quest'ultimo, rimane ferma una delle due rationes decidendi su cuiSez. S1 - R.G. 13178/2021 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 10 di 12Numero registro generale 13178/2021Numero sezionale 1337/2026Numero di raccolta generale 20543/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026si fonda la sentenza impugnata, deve trovare applicazione il principioper cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità diragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreg-gerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censu-re mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per so-pravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioniesplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime nonpotrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività dellealtre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. Sez. 3, Sentenzan. 2108 del 14/02/2012; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 11493 del11/05/2018; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22753 del 3/11/2011;Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006).3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.Non luogo a provvedere sulle spese, essendo rimasto intimato ilCOMUNE [OSCURATO:PERSONA].4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ul-teriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovu-to", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza inconcreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o so-pravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. Un., Senten-za n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,Sez. S1 - R.G. 13178/2021 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 11 di 12Numero registro generale 13178/2021Numero sezionale 1337/2026Numero di raccolta generale 20543/2026Data pubblicazione 18/06/2026comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 26 marzo 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 13178/2021 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 12 di 12
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