CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22025/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi la sentenza per estinzione del reato per intervenuta remissione della querela. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal Tribunale di Palermo con la sentenza in data 28 settembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di truffa. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputato. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di norme processuali in relazione all'intervenuta remissione della querela. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, ammissibile in rito (poiché anche il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione, è ammissibile: Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625), è fondato; va, infatti, immediatamente rilevata ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'estinzione del reato per intervenuta remissione della querela, come risulta dai documenti allegati al ricorso, con la conseguente statuizione di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 2. Per effetto della statuizione che precede, in applicazione del disposto dell'art. 340 cod. proc. pen., il querelato va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese process