CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 settembre 2023
Cassazione n. 28099/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18016/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.indicata: [OSCURATO:EMAIL] ) ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dagli Avv . ti [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: giuliomancini@ordineavvocatir o ma.org ) e [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL] ) , con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA],n. 46; [OSCURATO:PERSONA] ordinaria –Presupposti ─ Fattispecie –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma , n. 2152/2018 , depositatail 4 aprile 20 18 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che con sentenza n. 10427 del 10 maggio 2007 il Tribunale di Roma rigettò le domande con cui, nel 2005,l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], a tutela del credito vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per € 110.000 in virtù di numerosi decreti ingiuntivi ed altri titoli esecutivi, aveva chiesto dichiararsi nullo e inefficace, poiché assolutamente simulato, o, in subordine, a lui inopponibile ex art. 2901 cod. civ., l'atto di compravendita stipulato il 28 gennaio 2003 con il quale il Diomaiuta aveva venduto alla moglie,[OSCURATO:PERSONA] , un locale terraneo sito in Roma,viale dell'Università; in parziale riforma di tale decisione la Corte d’appello di Roma ha accolto la domanda subordinata ex art. 2901 cod. civ. e, per l’effetto , ha dichiarato inefficace l’atto predetto nei confronti del Mancini, condannando gli appellati alla rifusione , in solido, delle spese di entrambi i gradi del giudizio; in motivazione, per quanto ancora interessa in questa sede, ha rilevato che: — dalla documentazione prodotta non risultava provato che il prezzo di compravendita fosse stato utilizzato per il soddisfacimento dei crediti ipotecari gravanti sull'immobile oggetto di alienazione ovvero per il pagamento di altri debiti scaduti; —infatti: a) nell'atto notarile tale destinazione del prezzo non era stataspecificata ; b) ivi era no descritte tre iscrizioni ipotecarie per un ammontare dei crediti garantiti di lire 29.250.000 (iscrizione del 2.8.1985), lire 210.000.000 (iscrizione del 17.10.1987) e lire 300.000.000 (iscrizione del 7.7.1994), ma non era precisato se , in relazione ad esse, sussisteva ancora un debito residuo , né tanto meno per quale ammontare esso sarebbe stato soddisfatto con il prezzo pagato dall'acquirente; c) [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato in giudizio unicamente alcuni estratti del proprio conto corrente con evidenziati alcuni addebiti di assegniche, però, in nessun modo erano riconducibili al coniuge/venditore, né all'atto di compravendita stipulato ben tre anni dopo; — la circostanza che i beni, oggetto dell'atto dispositivo in questione, fossero stati in precedenza ipotecati a favore di un terzo non valevaad escludere l'eventus damn i ; avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione con unico motivo , cui resiste [OSCURATO:PERSONA], depositando controricorso, con il quale propone ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; entrambe le parti hanno depositato memoria; considerato che il ricorso non risulta notificato ad [OSCURATO:PERSONA], litisconsorte necessario; l’inammissibilità del ricorso, che si va appresso a evidenziare, rende tuttavia ultroneo ed inutilmente dispendioso l’altrimenti necessario ordine di integrazione del contraddittorio; il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti; ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (v. Cass. Sez. U.22/03/2010, n. 6826; Cass. 21/05/2018, n. 12515; 10/05/2018, n. 11287; 17/06/2013, n. 15106); a fondamento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia «violazione dell’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.» (v. pag. 5, quart’ultimo capoverso), osservando che «se è vero che per l'esenzione della revocatoria occorre che l'alienazione di un bene, per reperire la liquidità occorrente, deve rappresentare il solo mezzo a disposizione e porsi in rapporto di strumentalità necessaria con l'atto dovuto, è altresì vero che tali elementi essenziali sono tutti presenti negli atti di causa e ampiamente spiegati e discussi nei vari scritti difensivi» ( menziona in particolare al riguardo: l'affermazione contenuta nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado secondo cui l’immobile venduto era l’ultimo bene ancora rimasto di proprietà del Diomaiuta per sottrarlo ai propri numerosi creditori); rileva inoltre che, nell’esprimere il convincimento secondo cui non vi era prova della necessaria strumentalità della vendita rispetto all’adempimento dei debiti scaduti, « la Corte d'Appello si è lasciata forviare dalla dizione esistente nella sentenza di primo grado circa la tardività dei documenti presentati in udienza»: obietta, al riguardo, che l'affermazione riportata per inciso nella sentenza del Tribunale ─ “ad esclusione di quella depositata tardivamente” ─«non è sufficiente per escludere un documento che tra l'altro è suffragato dalle produzioni documentali ed è esistente presso la cancelleria dell'esecuzioni immobiliari come atto ufficiale»; soggiunge che la corte di merito, nel ri lev are che l'atto rogato contiene solamente tre iscrizioni ipotecarie, omette di far riferimento anche al pignoramento «che ─ si dice ─ è invece ben indicato a foglio 4, come trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari al n. 2371 di formalità a favore della Banca di Roma » , da ciò argomentando che « la stessa sentenza ha acclarato che il suddetto pignoramento fosse stato saldato e cancellato come risulta dall'atto che si assume tardivamente prodotto»; deduce ancora che ad escludere l’eventus damni è sufficiente la circostanza che si trattava di bene ipotecato, essendo onere dell’attore dimostrare che i debiti di cui all'atto di compravendita fossero stati già saldati e che pertanto vi fosse stata una variazione qualitativa o quantitativa del patrimonio del debitore (cita a supporto le sentenze rese dal Tribunale e dalla Corte d’appello di Roma che, in separato giudizio, hanno per tal motivo rigettato l’azione revocatoria del medesimo atto per revocatoria promosso da altra creditrice del Diomaiuta); il ricorso si espone ad un preliminare e assorbente rilievo di inammissibilità, come fondatamente eccepito nel controricorso; secondo il principio affermato da Cass. Sez. U. 24/09/2018, n. 22438, cui va qui data continuità, « il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, senza attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ai sensi dell'art. 369 c.p.c. sia nel caso in cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica di detto ricorso autenticata dal proprio difensore, sia in quello in cui, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23, comma 2, non ne abbia disconosciuto la conformità all'originale notificatogli; «anche ai fini della tempestività della notificazione del ricorso in originale telematico sarà onere del controricorrente disconoscere la conformità agli originali dei messaggi di p.e.c. e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente; «ove, poi, il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato, il ricorrente potrà depositare, ai sensi dell'art. 372 c.p.c. (e senza necessità di notificazione ai sensi del secondo comma della medesima disposizione), l'asseverazione di conformità all'originale (ex art. 9 della legge n. 53 del 1994) della copia analogica depositata sino all'udienza di discussione (art. 379 c.p.c.) o all'adunanza in camera di consiglio (art. 380 bis c.p.c., art. 380 bis c.p.c., comma 1 e art. 380 ter c.p.c.). In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile; «nel caso in cui il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale depositi il controricorso e disconosca la conformità all'originale della copia analogica informe del ricorso depositata, sarà onere del ricorrente, nei termini anzidetti (sino all'udienza pubblica o all'adunanza di camera di consiglio), depositare l'asseverazione di legge circa la conformità della copia analogica, tempestivamente depositata, all'originale notificato. In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile»; nel caso in esame accade che: a) quella depositata in cancelleria nel termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ. èla copia cartacea di: a1) un documento nativo analogico, recante la sottoscrizione autografa del difensore Avv.[OSCURATO:PERSONA] e, a seguire, procura alle liti recante a sua volta sottoscrizione autografa sia della parte che la conferisce sia del difensore per autentica; a2) una relata di notifica ex lege n. 53 del 1994, che si dice firmata digitalmente dal predetto difensore; a3) messaggi RAC e RdAC (datati rispettivamente 05/06/2018, ore 15:07:15 e ore 15:07:23) relativi ad un messaggio p.e.c. (che però non risulta prodotto nemmeno in copia) recante ad oggetto «Notifica a mezzo p.e.c. di ricorso per cassazione avverso sentenza corte di appello ai sensi del disposto della legge 53/94»; a4) un messaggio p.e.c. inviato dal portale telematico della Cassazione all’indirizzo p.e.c. dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ore 10:15:58, avente ad oggetto «Comunicazione 8647/2016/Civile/Avviso pubblicazione/Cass» (documento, quest’ultimo, evidentemente non pertinente al procedimento in esame); b) il controricorrente per parte sua ha depositato, per via telematica, in data 5 giugno 2023, la copia digitale del ricorso, della procura in calce, della relata di notifica telematica da lui ricevuta e del relativo messaggio p.e.c., con pedissequa attestazione di conformità, ai sensi dell'art. 16-bis comma 9 - bis d.l . n. 179 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012 , del seguente testuale tenore: «Il sottoscritto Avv. [OSCURATO:PERSONA] … quale procuratore e difensore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 16-biscomma 9 - bis d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 221/2012 e successive modifiche, attesta che l'allegato ricorso, la relata di notifica e la comunicazione della notifica a mezzo PEC dei detti atti in data 5.6.2018 alle ore 15:07:15, sono copia analogica conforme dei corrispondenti atti digitali. Essa consta di n. 12 pagine esclusa la presente. Roma, 26.7.2018»; alla luce del ricordato principio affermato nel 2018 d a lle S.U. appare evidente che delle due copie del ricorso notificato a mezzo p.e.c. il 5 giugno 2018, alle ore 15:07, non è la prima a poter essere presa in considerazione ai fini del vaglio della ritualità e tempestività della proposizione del ricorso e, segnatamen t e, della validità della procura per esso conferita (e ciò sia per l’incompletezza della documentazione relativa, mancante della allegazione di copia del messaggio p.e.c., sia e soprattutto per la mancanza di asseverazione di conformità all’originale digitale); la sanzione della improcedibilità, altrimenti conseguente a tale omissione, rimane, alla luce di detto principio, impedita dal deposito di altra copia analogica, questa volta però attestata conforme, da partedel controricorrente, ma ciò – s’intende – a pa tto che sia questa (e non la prima) la copia cui riferire il predetto vaglio; ebbene, da tale vaglio emerge che, come fondatamente eccepito dal controricorrente, il ricorso notificato a mezzo p.e.c. recava una procura priva di sottoscrizione della parte conferente; tale procura è dunque da considerarsi insanabilmente nulla e causa di inammissibilità del ricorso, non potendosi attribuire alcun effetto sanante alla copia recante sottoscrizione autografa depositata dallaricorrente; poiché la conformità all’originale del ricorso notificato deve ritenersi indirettamente disconosciuta dal controricorrente in ragione di quanto dallo stesso eccepito, ne discende che la procura depositata dalla ricorrente deve presumersi rilasciata posteriormente, ossia nella stessa data del suo deposito in cancelleria, successiva alla notifica , con patente inosservanza, dunque, del requisito di specialità della procura ex art. 365 cod. proc. civ.; senza d’altro canto sottacersi che: a) il ricorso risulta formulato in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, primo comma, n. 6,cod. proc. civ., non fornendosi nell’illustrazione del motivo l’indicazione specifica degli atti e documenti richiamati (secondo i criteri in dicati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte: ex multis, Cass. Sez. U.9 n. 28547 del 2008 e n. 7161 del 2010, nonché Cass. Sez. U. n. 8950 del 2022); b) la palese natura fattuale e meramente oppositiva delle censure, proposte in termini chiaramente estranei al paradigma del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.; c) che la Corte d’appello ha deciso la questione relativa alla (ir)rilevanza delle ipoteche iscritte sul bene oggetto dell’atto revocando in piena conformità alla giurisprudenza della Corte di cassazione (v. ex multis Cass. 10/06/2016, n. 11892, cui si rimanda anche per una rassegna dei precedenti conformi e di quelli contrari e per le ragioni di dissenso da questi ultimi; v. anche, succ. conff., Cass. 25/05/2017, n. 13172; 12/03/2018, n. 5860; 08/08/2018, n. 20671; 26/02/2019, n. 5511; 28/02/2019, n. 5806; 29/08/2019, n. 21783; 17/09/2019, n. 23193;30/09/2019, n. 24207; 15/10/2019, n. 25916; 26/11/2019, n. 30736; Cass. 03/12/2019, n. 31556; 24/01/2020, n. 1593; 15/05/2020, n. 8992; 10/06/2020, n. 11121; 22/06/2020, n. 12121; 01/07/2020, n. 13275; 06/07/2020, n. 13882; 26/08/2020, n. 17816; 07/09/2020, n. 18597; 16/11/2020, n. 25862; 13/04/2021, n. 9703), non offrendo, l’esame dei motivi, elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa; rimane assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato( con il quale il Mancini impugna la sentenza d’appello nella parte in cui ha confermato il rigetto della domanda principale di simulazione assoluta, denunciando «violazione del principio dell'onere della prova stabilito dall'art.2697 cod. civ. (art. 360 , primo comma, num. 3, cod. proc. civ.), nonché omesso esame di fatti decisivi ai fini del giudizio, oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.)» ); il regolamento delle spese del giudizio di cassazione segue il principio della soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito quello incidentale condizionato. Condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore del controricorrente e ricorrente in via incidentale, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.600 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat