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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 maggio 2021

Cassazione n. 08387/2022

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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso il decreto emesso il 07/05/2021 dalla Corte di appello di Palermo; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto emesso il 07/05/2021 la Corte di appello di Palermo confermava il provvedimento pronunciato dal Tribunale di Palermo il 02/05/2018, rigettando gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le prime due quali terze intervenienti in proprio e nella qualità di eredi del prevenuto defunto, [OSCURATO:PERSONA], la terza quale interveniente nella qualità di erede dello stesso prevenuto.

Con l'originario provvedimento ablatorio erano state confiscate le seguenti unità immobiliari: un immobile sito a Palermo, in [OSCURATO:PERSONA] n. 63, acquistato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:PERSONA], la figlia del proposto defunto, [OSCURATO:PERSONA]; nonché un immobile sito a Palermo, in [OSCURATO:PERSONA], acquistato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:PERSONA], la figlia dello stesso proposto.

Il decreto confermativo censurato, innanzitutto, si fondava sulla pericolosità sociale qualificata di [OSCURATO:PERSONA], che derivava dal suo inserimento nell'ambiente della criminalità organizzata palermitana collegata a [OSCURATO:PERSONA], risultando il proposto affiliato alla famiglia mafiosa dell'Arenella, facente parte del mandamento di Resuttana.

Tale inserimento, riguardante l'arco temporale compreso tra la fine degli anni Ottanta e il 2013, si riteneva provato sulla base degli esiti del procedimento penale denominato "Apocalisse", all'esito del quale, con sentenza irrevocabile, il prevenuto veniva condannato alla pena di undici anni, sei mesi e dieci giorni di reclusione per i delitti di associazione di tipo mafioso ed estorsione aggravata dal metodo mafioso.

La Corte di appello di Palermo, inoltre, relativamente alla pericolosità sociale generica, richiamava un'ulteriore condanna, irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di associazione a delinquere finalizzato alla commissione di rapine, eseguite tra il 2012 e il 2013.

In questo contesto processuale, il prevenuto, con sentenza irrevocabile, era stato condannato alla pena di sette anni, quattro mesi di reclusione e 2.600,00 euro di multa.

Si evidenziava, al contempo, che gli accertamenti contabili condotti nel procedimento di prevenzione - che riguardavano la consistenza dei flussi finanziari relativi al prevenuto e ai suoi familiari, nei periodi in cui erano stati effettuati gli acquisti oggetto di vaglio - avevano evidenziato una forte sperequazione reddituale ed economica tra le entrate del nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA] e gli investimenti effettuati con riferimento alle due unità immobiliari controverse, che non apparivano giustificati dalle risorse di cui disponeva la famiglia Beone.Questi elementi probatori, secondo la Corte di appello di Palermo, imponevano la conferma del decreto impugnato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso questo decreto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrevano congiuntamente per cassazione, articolando quattro censure difensive.

Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del decreto impugnato, in riferimento all'art. 521 cod. proc. pen., conseguente all'elusione del principio di correlazione tra l'oggetto della proposta del pubblico ministero e la decisione adottata dalla Corte di appello di Palermo, atteso che nell'originaria richiesta la pericolosità sociale del prevenuto non comprendeva le condotte antecedenti al 2012, alle quali, viceversa, nel provvedimento censurato si faceva riferimento, ritenendosi che la pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] si fosse manifestata fin dagli anni Ottanta del secolo scorso.

Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., 10 e 27 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, conseguente al fatto che la decisione in esame, relativamente alla confisca degli immobili controversi, risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che legittimavano l'esercizio dei poteri ablatori nei confronti delle ricorrenti.

Questi poteri, infatti, erano stati esercitati eludendo le allegazioni difensive, che attestavano la legittima provenienza delle somme impiegate per l'acquisto dei beni confiscati, nel valutare la quale non si poteva prescindere dalle risorse finanziarie di cui disponeva la famiglia Beone, attestate dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto attività lavorativa per un lungo periodo, percependo redditi da lavoro dipendente.

Con il terzo motivo di ricorso, proposto in stretta correlazione con il primo motivo, si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 6 d.lgs. n. 159 del 2011, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del periodo in cui si era manifestata la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale non venivano indicati gli elementi probatori indispensabili alla formulazione del giudizio di pericolosità, generica e qualificata, oggetto di vaglio.

Con il quarto motivo di ricorso, proposto in stretta correlazione con il secondo motivo, si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 16, 18, 20, 24 d.lgs. n. 159 del 2011, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che legittimavano l'ablazione delle unità immobiliari di proprietà delle figlie del proposto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti erano stati esercitati poteri ablatori non giustificati dalle condizioni reddituali delle terze interessate.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento del decreto impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi proposti da 3ennifer Beone, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.

2. In via preliminare, deve rilevarsi che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, così come richiamato dall'art. 3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575, è ammesso soltanto per violazione di legge.

Ne consegue che devono escludersi dall'ambito dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lettera c) della stessa disposizione, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato.

In sede di legittimità, dunque, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, presentando difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice di merito; ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione adottata (Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007-01; Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013, Pascali, Rv. 256805-01).

Questo orientamento ha ricevuto l'ulteriore suggello delle Sezioni Unite, che hanno affermato il seguente principio di diritto: «Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod.proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente» (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01).

Tale approdo giurisprudenziale, infine, è stato avallato dalla Corte costituzionale, che con la sentenza 15 aprile 2015, n. 106 - nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 -ter legge n. 575 del 1965 - ha, tra l'altro, affermato che «il sistema delle misure di prevenzione ha dunque una sua autonomia e una sua coerenza interna, mirando ad accertare una fattispecie di pericolosità, che ha rilievo sia per le misure di prevenzione personali, sia per la confisca di prevenzione, della quale costituisce presupposto ineludibile» (Corte cost., sent. n. 106 del 2015).

Secondo la Corte costituzionale, non sarebbe ipotizzabile una diversa opzione ermeneutica, essendo irrazionale «il sistema che si verrebbe a delineare ritenendo invece fondata l'analoga questione relativa alla confisca di prevenzione [...]» (Corte cost., sent. n. 106 del 2015, cit.).

Si determinerebbe, infatti, una differente «estensione del sindacato della Corte di cassazione sul provvedimento impugnato, anche in relazione al medesimo presupposto della pericolosità del proposto, a seconda che venga in rilievo una misura personale o una misura patrimoniale, e l'irrazionalità sarebbe evidente qualora le due misure fossero adottate con lo stesso provvedimento, come appunto è avvenuto nel giudizio a quo» (Corte cost., sent. n. 106 del 2015, cit.).

3. Tanto premesso, occorre anzitutto affrontare la questione del requisito dell'attualità della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], in correlazione all'acquisizione dei beni sottoposti a confisca, alla luce dell'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, secondo cui devono ritenersi suscettibili di ablazione i soli beni patrimoniali acquistati nell'arco temporale in cui si è manifestata la pericolosità sociale del soggetto passivo della misura - o eventualmente del terzo allo stesso collegato -, tenuto conto del momento in cui si è concretizzata tale condizione (Sez.

U, n. 4880 del 29/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605-01).

Nell'arresto giurisprudenziale richiamato, allo scopo di delimitare cronologicamente gli ambiti di pericolosità sociale legittimanti l'adozione di un provvedimento di prevenzione, si affermava il seguente principio di diritto: «La pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato» (Sez.

U, n. 4880 del 29/06/2014, dep. 2015, Spinelli, cit.).

Ne discende che sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquisiti nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, indipendentemente dalla persistente pericolosità dell'inciso al momento della proposta di prevenzione.

Tale conclusione consegue all'apprezzamento dello stesso presupposto giustificativo della confisca, ossia alla ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di un'attività illecita ed è, dunque, pienamente coerente con la natura preventiva della misura ablativa, ribadita dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 4880 del 29/06/2014, dep. 2015, Spinelli, cit.).

Pertanto, alla stregua di tale principio, l'ablazione di beni di cui si assume la provenienza illecita può considerarsi legittima, in quanto espressione dell'esercizio del potere discrezionale del legislatore, solo laddove risponde all'interesse generale di rimuovere dal circuito economico beni illecitamente acquistati.

D'altra parte, la funzione sociale della proprietà privata può esplicarsi legittimamente solo a condizione che il suo acquisto sia conforme alle regole imposte dall'ordinamento giuridico.

Se così non fosse, sarebbe possibile aggredire il patrimonio di un soggetto indipendentemente da ogni relazione temporale con la pericolosità sociale dello stesso individuo, dando origine a uno strumento che finirebbe per connotarsi per la sua natura sanzionatoria.

In questo modo, però, la misura ablatoria si collocherebbe in un ambito sistematico scarsamente compatibile con i principi costituzionali vigenti in materia di proprietà privata e con le disposizioni degli artt. 2 e 42 Cost.

Questo significa che presupposto ineludibile di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale continua a essere la pericolosità sociale del soggetto passivo, ossia la sua riconducibilità a una delle categorie soggettive previste dalla normativa di settore.

Non può non richiamarsi, sul punto, la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che ha precisato che, anche nei casi di applicazione disgiunta, il giudice della prevenzione deve valutare - sia pure incidenter tantum - la condizione di pericolosità del soggetto nei cui confronti sia richiesta la misura di prevenzione patrimoniale, in quanto la confisca disgiunta non è un istituto che ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un'azione diretta sul bene inciso, restando imprescindibile il rapporto tra la pericolosità sociale del soggetto e gli incrementi patrimoniali conseguiti (Sez. 6, n. 5536 del 15/01/2016, Bevilacqua, Rv. 265957-01; Sez. 2, n. 30395 del 07/05/2015, Ciotta, Rv. 264296-01).

4. Tenuto conto dei parametri ermeneutici che si sono richiamati nei paragrafi precedenti, occorre prendere le mosse dalle doglianze con cui le ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] censuravano la violazione del principio di correlazione, non sussistendo, sul piano della delimitazione cronologica della pericolosità sociale del prevenuto, [OSCURATO:PERSONA], alcuna correlazione tra l'oggetto della proposta del pubblico ministero - che arrestava il giudizio di pericolosità del proposto al 2012 - e la decisione adottata dai giudici di merito, che faceva risalire tale condizione agli anni Ottanta.

Queste censure difensive venivano articolate attraverso il primo e il terzo motivo di ricorso, che venivano prospettati in stretta correlazione, di cui si impone una trattazione congiunta.

Osserva, in proposito, il Collegio che tale doglianza non si confronta con il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Palermo, che appare rispettoso delle emergenze probatorie, ancorando il giudizio di pericolosità sociale, qualificata e generica, del prevenuto defunto, [OSCURATO:PERSONA], a elementi processuali incontroversi, peraltro corroborati dalla sua risalente condizione di soggetto pregiudicato.

La Corte di appello di Palermo, innanzitutto, si soffermava sulla pericolosità sociale qualificata di [OSCURATO:PERSONA], che derivava dal suo risalente inserimento nell'ambiente della criminalità organizzata palermitana collegata a [OSCURATO:PERSONA].

Il prevenuto, infatti, era stato affiliato alla famiglia mafiosa dell'Arenella, facente parte del mandamento di Resuttana, nella quale aveva gravitato per un lungo arco temporale, compreso tra gli anni Ottanta e il 2013, come attestato dagli esiti del procedimento penale denominato "Apocalisse".

In questo contesto processuale, secondo quanto affermato dalla Corte territoriale palermitana, era emerso che [OSCURATO:PERSONA], dapprima, aveva operato alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, aveva operato alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dei quali si occupava, per conto dei vertici della famiglia mafiosa dell'Arenella, della gestione del settore del racket delle estorsioni.

All'esito di tale giudizio, con sentenza irrevocabile, il prevenuto veniva condannato alla pena di undici anni, sei mesi e dieci giorni di reclusione per i reati di associazione di tipo mafioso ed estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Nella stessa direzione, la Corte di appello di Palermo, relativamente alla pericolosità sociale generica, richiamava un'ulteriore sentenza di condanna, anch'essa irrevocabile, irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di associazione a delinquere finalizzato alla commissione di rapine, eseguite tra il 2012 e il 2013, in epoca sostanzialmente coeva ai fatti di reato accertati nel procedimento penale denominato "Apocalisse".

All'esito di tale giudizio, il prevenuto veniva condannato alla pena di sette anni, quattro mesi di reclusione e 2.600,00 euro di multa.

Ne discende che la violazione del principio di correlazione tra l'originaria contestazione e la pronuncia censurata, invocata dalla difesa delle ricorrenti, risulta smentita dalle emergenze processuali, atteso che la misura di prevenzione si fondava non soltanto sulle risultanze del procedimento penale denominato "Apocalisse", ma anche sui procedimenti penali gravanti su [OSCURATO:PERSONA] — come detto pluripregiudicato — per reati contro il patrimonio, attestati dal casellario giudiziario del prevenuto e messi adeguatamente in evidenza dalla Corte di appello di Palermo.

Né è dubitabile che tali condanne irrevocabili erano state richiamate nella richiesta di applicazione della misura di prevenzione, atteso che, come evidenziato a pagina 7 del decreto censurato, il pubblico ministero nel formulare la sua istanza, richiamava «le svariate condanne per reati contro il patrimonio sin dal lontano 1983 [...]».

A questa considerazioni deve aggiungersi che la censura difensiva in esame non tiene conto del fatto che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico consolidato, il principio secondo cui nel «procedimento di prevenzione, non si configura una violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione qualora il provvedimento applicativo della misura ritenga sussistente una categoria di pericolosità sociale diversa da quella indicata nella proposta [...], purché la nuova definizione giuridica sia fondata sui medesimi elementi di fatto posti a fondamento della proposta, in relazione ai quali sia stato assicurato alla difesa un contraddittorio effettivo e congruo» (Sez. 1, n. 8038 del 05/02/2019, Manauro, Rv. 274915-01).

Queste considerazioni impongono di ribadire l'inammissibilità delle censura difensive prospettate dalla difesa delle ricorrenti con il primo e il terzo motivo del ricorso in esame.

5. Parimenti inammissibili devono ritenersi le residue doglianze, afferenti alla legittimità delle misure ablatorie controverse, riguardanti un immobile sito a Palermo, in [OSCURATO:PERSONA] n. 63, acquistato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:PERSONA];nonché un immobile sito a Palermo, in [OSCURATO:PERSONA], acquistato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:PERSONA].

Queste censure difensive venivano articolate attraverso il primo e quarto motivo di ricorso, che venivano prospettati in stretta correlazione, di cui si impone una trattazione congiunta.

Osserva, in proposito, il Collegio che l'adozione delle misure ablatorie controverse veniva giustificata dalla Corte di Palermo dall'assenza di redditi leciti in capo al nucleo familiare del prevenuto defunto, [OSCURATO:PERSONA], tali da giustificare i due acquisti immobiliari; assenza che assumeva un rilievo sintomatico ancora maggiore alla luce delle significative sproporzioni reddituali riscontrate nel bilanci della famiglia Beone, attestate dai saldi negativi accertati negli anni in cui si perfezionavano gli acquisti dei due immobili.

Basti, in proposito, considerare che, per gli anni 2000 e 2001 - rilevanti ai fini della valutazione della legittimità dell'acquisto da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell'immobile ubicato a Palermo, in [OSCURATO:PERSONA] n. 63, perfezionatosi il 14/12/2001 -, la difesa del ricorrente non riusciva a fornire indicazioni utili a ricostruire la provenienza delle somme impiegate per effettuare l'acquisizione, non assumendo in tal senso alcun rilievo i redditi da lavoro dipendente percepiti dalla stessa Beone nel corso del 2005, a distanza di alcuni anni dalla compravendita del bene.

In tale frazione temporale, infatti, il bilancio del nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA] registrava saldi contabili negativi particolarmente consistenti, che rendevano incontroversa la sproporzione reddituale in esame, quantificati in 24.579,12 euro per l'anno 2000 e in 53.316,80 euro per l'anno 2001.

Considerazione analoghe valgono per gli anni 2012 e 2013 - rilevanti ai fini della valutazione della legittimità dell'acquisto da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell'unità immobiliare ubicata a Palermo, in [OSCURATO:PERSONA], perfezionatosi il [OSCURATO:DATA_NASCITA] -, a proposito dei quali la difesa delle ricorrenti richiamava il modesto importo di euro 4.385,00, ricevuto a titolo di risarcimento danni dal coniuge di [OSCURATO:PERSONA], oggettivamente insufficiente a giustificare l'acquisizione del bene.

A fronte di tali, incontroversi, dati reddituali, la Corte di appello di Palermo evidenziava che, nell'anno 2013, il bilancio del nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA] registrava un saldo contabile negativo di 12.664,20 euro; mentre, nell'anno 2012, si registrava un saldo negativo sostanzialmente analogo, quantificato in 11.294,46 euro.

Né erano riscontrabili errori di valutazione dei parametri economici seguiti dalla Corte di appello di Palermo per quantificare la sproporzione reddituale legittimante l'esercizio dei poteri ablatori nei confronti del prevenuto e dei componenti del suo nucleo familiare.

La correttezza dei calcoli eseguiti in sede di prevenzione, tra l'altro, è dimostrata dal fatto che le parti non allegavano alcun dato, concreto e specifico, dimostrativo delle spese sostenute dal nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA] e della legittima provenienza delle somme impiegate per effettuarle.

A tali, dirimenti, considerazioni deve aggiungersi che, in materia di misure di prevenzione patrimoniale, l'accertamento giudiziale della disponibilità, in capo al prevenuto, di beni formalmente intestati al coniuge, ai figli e a eventuali conviventi deve tenere conto del fatto che nei loro confronti la disponibilità è legittimamente presunta senza la necessità di specifici accertamenti, quando risulti - come nel caso in esame - l'assenza di risorse economiche adeguate da parte del terzo intestatario.

Sul punto, si ritiene utile richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui «ai fini della confisca prevista dall'art. 2-bis, comma terzo, della Legge n. 575 del 1965, l'accertamento giudiziale della disponibilità, in capo al proposto, dei beni formalmente intestati a terzi, opera diversamente per il coniuge, i figli ed i conviventi di quest'ultimo, rispetto a tutte le altre persone fisiche o giuridiche, in quanto nei confronti dei primi siffatta disponibilità è legittimamente presunta senza la necessità di specifici accertamenti, quando risulti l'assenza di risorse economiche proprie del terzo intestatario, mentre, con riferimento alle seconde, devono essere acquisiti specifici elementi di prova circa il carattere fittizio dell'intestazione» (Sez. 1, n. 5184 del 10/11/2015, dep. 2016, Trubchaninova, Rv. 26624701).

6. Per queste ragioni, i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso il decreto emesso il 07/05/2021 dalla Corte di appello di Palermo; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso il 07/05/2021 la Corte di appello di Palermo confermava il provvedimento pronunciato dal Tribunale di Palermo il 02/05/2018, rigettando gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le prime due quali terze intervenienti in proprio e nella qualità di eredi del prevenuto defunto, [OSCURATO:PERSONA], la terza quale interveniente nella qualità di erede dello stesso prevenuto. Con l'originario provvedimento ablatorio erano state confiscate le seguenti unità immobiliari: un immobile sito a Palermo, in [OSCURATO:PERSONA] n. 63, acquistato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:PERSONA], la figlia del proposto defunto, [OSCURATO:PERSONA]; nonché un immobile sito a Palermo, in [OSCURATO:PERSONA], acquistato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:PERSONA], la figlia dello stesso proposto. Il decreto confermativo censurato, innanzitutto, si fondava sulla pericolosità sociale qualificata di [OSCURATO:PERSONA], che derivava dal suo inserimento nell'ambiente della criminalità organizzata palermitana collegata a [OSCURATO:PERSONA], risultando il proposto affiliato alla famiglia mafiosa dell'Arenella, facente parte del mandamento di Resuttana. Tale inserimento, riguardante l'arco temporale compreso tra la fine degli anni Ottanta e il 2013, si riteneva provato sulla base degli esiti del procedimento penale denominato "Apocalisse", all'esito del quale, con sentenza irrevocabile, il prevenuto veniva condannato alla pena di undici anni, sei mesi e dieci giorni di reclusione per i delitti di associazione di tipo mafioso ed estorsione aggravata dal metodo mafioso. La Corte di appello di Palermo, inoltre, relativamente alla pericolosità sociale generica, richiamava un'ulteriore condanna, irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di associazione a delinquere finalizzato alla commissione di rapine, eseguite tra il 2012 e il 2013. In questo contesto processuale, il prevenuto, con sentenza irrevocabile, era stato condannato alla pena di sette anni, quattro mesi di reclusione e 2.600,00 euro di multa. Si evidenziava, al contempo, che gli accertamenti contabili condotti nel procedimento di prevenzione - che riguardavano la consistenza dei flussi finanziari relativi al prevenuto e ai suoi familiari, nei periodi in cui erano stati effettuati gli acquisti oggetto di vaglio - avevano evidenziato una forte sperequazione reddituale ed economica tra le entrate del nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA] e gli investimenti effettuati con riferimento alle due unità immobiliari controverse, che non apparivano giustificati dalle risorse di cui disponeva la famiglia Beone.Questi elementi probatori, secondo la Corte di appello di Palermo, imponevano la conferma del decreto impugnato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso questo decreto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrevano congiuntamente per cassazione, articolando quattro censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del decreto impugnato, in riferimento all'art. 521 cod. proc. pen., conseguente all'elusione del principio di correlazione tra l'oggetto della proposta del pubblico ministero e la decisione adottata dalla Corte di appello di Palermo, atteso che nell'originaria richiesta la pericolosità sociale del prevenuto non comprendeva le condotte antecedenti al 2012, alle quali, viceversa, nel provvedimento censurato si faceva riferimento, ritenendosi che la pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] si fosse manifestata fin dagli anni Ottanta del secolo scorso. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., 10 e 27 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, conseguente al fatto che la decisione in esame, relativamente alla confisca degli immobili controversi, risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che legittimavano l'esercizio dei poteri ablatori nei confronti delle ricorrenti. Questi poteri, infatti, erano stati esercitati eludendo le allegazioni difensive, che attestavano la legittima provenienza delle somme impiegate per l'acquisto dei beni confiscati, nel valutare la quale non si poteva prescindere dalle risorse finanziarie di cui disponeva la famiglia Beone, attestate dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto attività lavorativa per un lungo periodo, percependo redditi da lavoro dipendente. Con il terzo motivo di ricorso, proposto in stretta correlazione con il primo motivo, si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 6 d.lgs. n. 159 del 2011, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del periodo in cui si era manifestata la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale non venivano indicati gli elementi probatori indispensabili alla formulazione del giudizio di pericolosità, generica e qualificata, oggetto di vaglio. Con il quarto motivo di ricorso, proposto in stretta correlazione con il secondo motivo, si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 16, 18, 20, 24 d.lgs. n. 159 del 2011, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che legittimavano l'ablazione delle unità immobiliari di proprietà delle figlie del proposto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti erano stati esercitati poteri ablatori non giustificati dalle condizioni reddituali delle terze interessate. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento del decreto impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti da 3ennifer Beone, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. 2. In via preliminare, deve rilevarsi che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, così come richiamato dall'art. 3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575, è ammesso soltanto per violazione di legge. Ne consegue che devono escludersi dall'ambito dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lettera c) della stessa disposizione, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato. In sede di legittimità, dunque, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, presentando difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice di merito; ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione adottata (Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007-01; Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013, Pascali, Rv. 256805-01). Questo orientamento ha ricevuto l'ulteriore suggello delle Sezioni Unite, che hanno affermato il seguente principio di diritto: «Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod.proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente» (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01). Tale approdo giurisprudenziale, infine, è stato avallato dalla Corte costituzionale, che con la sentenza 15 aprile 2015, n. 106 - nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 -ter legge n. 575 del 1965 - ha, tra l'altro, affermato che «il sistema delle misure di prevenzione ha dunque una sua autonomia e una sua coerenza interna, mirando ad accertare una fattispecie di pericolosità, che ha rilievo sia per le misure di prevenzione personali, sia per la confisca di prevenzione, della quale costituisce presupposto ineludibile» (Corte cost., sent. n. 106 del 2015). Secondo la Corte costituzionale, non sarebbe ipotizzabile una diversa opzione ermeneutica, essendo irrazionale «il sistema che si verrebbe a delineare ritenendo invece fondata l'analoga questione relativa alla confisca di prevenzione [...]» (Corte cost., sent. n. 106 del 2015, cit.). Si determinerebbe, infatti, una differente «estensione del sindacato della Corte di cassazione sul provvedimento impugnato, anche in relazione al medesimo presupposto della pericolosità del proposto, a seconda che venga in rilievo una misura personale o una misura patrimoniale, e l'irrazionalità sarebbe evidente qualora le due misure fossero adottate con lo stesso provvedimento, come appunto è avvenuto nel giudizio a quo» (Corte cost., sent. n. 106 del 2015, cit.). 3. Tanto premesso, occorre anzitutto affrontare la questione del requisito dell'attualità della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], in correlazione all'acquisizione dei beni sottoposti a confisca, alla luce dell'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, secondo cui devono ritenersi suscettibili di ablazione i soli beni patrimoniali acquistati nell'arco temporale in cui si è manifestata la pericolosità sociale del soggetto passivo della misura - o eventualmente del terzo allo stesso collegato -, tenuto conto del momento in cui si è concretizzata tale condizione (Sez. U, n. 4880 del 29/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605-01). Nell'arresto giurisprudenziale richiamato, allo scopo di delimitare cronologicamente gli ambiti di pericolosità sociale legittimanti l'adozione di un provvedimento di prevenzione, si affermava il seguente principio di diritto: «La pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato» (Sez. U, n. 4880 del 29/06/2014, dep. 2015, Spinelli, cit.). Ne discende che sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquisiti nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, indipendentemente dalla persistente pericolosità dell'inciso al momento della proposta di prevenzione. Tale conclusione consegue all'apprezzamento dello stesso presupposto giustificativo della confisca, ossia alla ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di un'attività illecita ed è, dunque, pienamente coerente con la natura preventiva della misura ablativa, ribadita dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 4880 del 29/06/2014, dep. 2015, Spinelli, cit.). Pertanto, alla stregua di tale principio, l'ablazione di beni di cui si assume la provenienza illecita può considerarsi legittima, in quanto espressione dell'esercizio del potere discrezionale del legislatore, solo laddove risponde all'interesse generale di rimuovere dal circuito economico beni illecitamente acquistati. D'altra parte, la funzione sociale della proprietà privata può esplicarsi legittimamente solo a condizione che il suo acquisto sia conforme alle regole imposte dall'ordinamento giuridico. Se così non fosse, sarebbe possibile aggredire il patrimonio di un soggetto indipendentemente da ogni relazione temporale con la pericolosità sociale dello stesso individuo, dando origine a uno strumento che finirebbe per connotarsi per la sua natura sanzionatoria. In questo modo, però, la misura ablatoria si collocherebbe in un ambito sistematico scarsamente compatibile con i principi costituzionali vigenti in materia di proprietà privata e con le disposizioni degli artt. 2 e 42 Cost. Questo significa che presupposto ineludibile di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale continua a essere la pericolosità sociale del soggetto passivo, ossia la sua riconducibilità a una delle categorie soggettive previste dalla normativa di settore. Non può non richiamarsi, sul punto, la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che ha precisato che, anche nei casi di applicazione disgiunta, il giudice della prevenzione deve valutare - sia pure incidenter tantum - la condizione di pericolosità del soggetto nei cui confronti sia richiesta la misura di prevenzione patrimoniale, in quanto la confisca disgiunta non è un istituto che ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un'azione diretta sul bene inciso, restando imprescindibile il rapporto tra la pericolosità sociale del soggetto e gli incrementi patrimoniali conseguiti (Sez. 6, n. 5536 del 15/01/2016, Bevilacqua, Rv. 265957-01; Sez. 2, n. 30395 del 07/05/2015, Ciotta, Rv. 264296-01). 4. Tenuto conto dei parametri ermeneutici che si sono richiamati nei paragrafi precedenti, occorre prendere le mosse dalle doglianze con cui le ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] censuravano la violazione del principio di correlazione, non sussistendo, sul piano della delimitazione cronologica della pericolosità sociale del prevenuto, [OSCURATO:PERSONA], alcuna correlazione tra l'oggetto della proposta del pubblico ministero - che arrestava il giudizio di pericolosità del proposto al 2012 - e la decisione adottata dai giudici di merito, che faceva risalire tale condizione agli anni Ottanta. Queste censure difensive venivano articolate attraverso il primo e il terzo motivo di ricorso, che venivano prospettati in stretta correlazione, di cui si impone una trattazione congiunta. Osserva, in proposito, il Collegio che tale doglianza non si confronta con il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Palermo, che appare rispettoso delle emergenze probatorie, ancorando il giudizio di pericolosità sociale, qualificata e generica, del prevenuto defunto, [OSCURATO:PERSONA], a elementi processuali incontroversi, peraltro corroborati dalla sua risalente condizione di soggetto pregiudicato. La Corte di appello di Palermo, innanzitutto, si soffermava sulla pericolosità sociale qualificata di [OSCURATO:PERSONA], che derivava dal suo risalente inserimento nell'ambiente della criminalità organizzata palermitana collegata a [OSCURATO:PERSONA]. Il prevenuto, infatti, era stato affiliato alla famiglia mafiosa dell'Arenella, facente parte del mandamento di Resuttana, nella quale aveva gravitato per un lungo arco temporale, compreso tra gli anni Ottanta e il 2013, come attestato dagli esiti del procedimento penale denominato "Apocalisse". In questo contesto processuale, secondo quanto affermato dalla Corte territoriale palermitana, era emerso che [OSCURATO:PERSONA], dapprima, aveva operato alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, aveva operato alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dei quali si occupava, per conto dei vertici della famiglia mafiosa dell'Arenella, della gestione del settore del racket delle estorsioni. All'esito di tale giudizio, con sentenza irrevocabile, il prevenuto veniva condannato alla pena di undici anni, sei mesi e dieci giorni di reclusione per i reati di associazione di tipo mafioso ed estorsione aggravata dal metodo mafioso. Nella stessa direzione, la Corte di appello di Palermo, relativamente alla pericolosità sociale generica, richiamava un'ulteriore sentenza di condanna, anch'essa irrevocabile, irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di associazione a delinquere finalizzato alla commissione di rapine, eseguite tra il 2012 e il 2013, in epoca sostanzialmente coeva ai fatti di reato accertati nel procedimento penale denominato "Apocalisse". All'esito di tale giudizio, il prevenuto veniva condannato alla pena di sette anni, quattro mesi di reclusione e 2.600,00 euro di multa. Ne discende che la violazione del principio di correlazione tra l'originaria contestazione e la pronuncia censurata, invocata dalla difesa delle ricorrenti, risulta smentita dalle emergenze processuali, atteso che la misura di prevenzione si fondava non soltanto sulle risultanze del procedimento penale denominato "Apocalisse", ma anche sui procedimenti penali gravanti su [OSCURATO:PERSONA] — come detto pluripregiudicato — per reati contro il patrimonio, attestati dal casellario giudiziario del prevenuto e messi adeguatamente in evidenza dalla Corte di appello di Palermo. Né è dubitabile che tali condanne irrevocabili erano state richiamate nella richiesta di applicazione della misura di prevenzione, atteso che, come evidenziato a pagina 7 del decreto censurato, il pubblico ministero nel formulare la sua istanza, richiamava «le svariate condanne per reati contro il patrimonio sin dal lontano 1983 [...]». A questa considerazioni deve aggiungersi che la censura difensiva in esame non tiene conto del fatto che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico consolidato, il principio secondo cui nel «procedimento di prevenzione, non si configura una violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione qualora il provvedimento applicativo della misura ritenga sussistente una categoria di pericolosità sociale diversa da quella indicata nella proposta [...], purché la nuova definizione giuridica sia fondata sui medesimi elementi di fatto posti a fondamento della proposta, in relazione ai quali sia stato assicurato alla difesa un contraddittorio effettivo e congruo» (Sez. 1, n. 8038 del 05/02/2019, Manauro, Rv. 274915-01). Queste considerazioni impongono di ribadire l'inammissibilità delle censura difensive prospettate dalla difesa delle ricorrenti con il primo e il terzo motivo del ricorso in esame. 5. Parimenti inammissibili devono ritenersi le residue doglianze, afferenti alla legittimità delle misure ablatorie controverse, riguardanti un immobile sito a Palermo, in [OSCURATO:PERSONA] n. 63, acquistato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:PERSONA];nonché un immobile sito a Palermo, in [OSCURATO:PERSONA], acquistato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:PERSONA]. Queste censure difensive venivano articolate attraverso il primo e quarto motivo di ricorso, che venivano prospettati in stretta correlazione, di cui si impone una trattazione congiunta. Osserva, in proposito, il Collegio che l'adozione delle misure ablatorie controverse veniva giustificata dalla Corte di Palermo dall'assenza di redditi leciti in capo al nucleo familiare del prevenuto defunto, [OSCURATO:PERSONA], tali da giustificare i due acquisti immobiliari; assenza che assumeva un rilievo sintomatico ancora maggiore alla luce delle significative sproporzioni reddituali riscontrate nel bilanci della famiglia Beone, attestate dai saldi negativi accertati negli anni in cui si perfezionavano gli acquisti dei due immobili. Basti, in proposito, considerare che, per gli anni 2000 e 2001 - rilevanti ai fini della valutazione della legittimità dell'acquisto da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell'immobile ubicato a Palermo, in [OSCURATO:PERSONA] n. 63, perfezionatosi il 14/12/2001 -, la difesa del ricorrente non riusciva a fornire indicazioni utili a ricostruire la provenienza delle somme impiegate per effettuare l'acquisizione, non assumendo in tal senso alcun rilievo i redditi da lavoro dipendente percepiti dalla stessa Beone nel corso del 2005, a distanza di alcuni anni dalla compravendita del bene. In tale frazione temporale, infatti, il bilancio del nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA] registrava saldi contabili negativi particolarmente consistenti, che rendevano incontroversa la sproporzione reddituale in esame, quantificati in 24.579,12 euro per l'anno 2000 e in 53.316,80 euro per l'anno 2001. Considerazione analoghe valgono per gli anni 2012 e 2013 - rilevanti ai fini della valutazione della legittimità dell'acquisto da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell'unità immobiliare ubicata a Palermo, in [OSCURATO:PERSONA], perfezionatosi il [OSCURATO:DATA_NASCITA] -, a proposito dei quali la difesa delle ricorrenti richiamava il modesto importo di euro 4.385,00, ricevuto a titolo di risarcimento danni dal coniuge di [OSCURATO:PERSONA], oggettivamente insufficiente a giustificare l'acquisizione del bene. A fronte di tali, incontroversi, dati reddituali, la Corte di appello di Palermo evidenziava che, nell'anno 2013, il bilancio del nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA] registrava un saldo contabile negativo di 12.664,20 euro; mentre, nell'anno 2012, si registrava un saldo negativo sostanzialmente analogo, quantificato in 11.294,46 euro. Né erano riscontrabili errori di valutazione dei parametri economici seguiti dalla Corte di appello di Palermo per quantificare la sproporzione reddituale legittimante l'esercizio dei poteri ablatori nei confronti del prevenuto e dei componenti del suo nucleo familiare. La correttezza dei calcoli eseguiti in sede di prevenzione, tra l'altro, è dimostrata dal fatto che le parti non allegavano alcun dato, concreto e specifico, dimostrativo delle spese sostenute dal nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA] e della legittima provenienza delle somme impiegate per effettuarle. A tali, dirimenti, considerazioni deve aggiungersi che, in materia di misure di prevenzione patrimoniale, l'accertamento giudiziale della disponibilità, in capo al prevenuto, di beni formalmente intestati al coniuge, ai figli e a eventuali conviventi deve tenere conto del fatto che nei loro confronti la disponibilità è legittimamente presunta senza la necessità di specifici accertamenti, quando risulti - come nel caso in esame - l'assenza di risorse economiche adeguate da parte del terzo intestatario. Sul punto, si ritiene utile richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui «ai fini della confisca prevista dall'art. 2-bis, comma terzo, della Legge n. 575 del 1965, l'accertamento giudiziale della disponibilità, in capo al proposto, dei beni formalmente intestati a terzi, opera diversamente per il coniuge, i figli ed i conviventi di quest'ultimo, rispetto a tutte le altre persone fisiche o giuridiche, in quanto nei confronti dei primi siffatta disponibilità è legittimamente presunta senza la necessità di specifici accertamenti, quando risulti l'assenza di risorse economiche proprie del terzo intestatario, mentre, con riferimento alle seconde, devono essere acquisiti specifici elementi di prova circa il carattere fittizio dell'intestazione» (Sez. 1, n. 5184 del 10/11/2015, dep. 2016, Trubchaninova, Rv. 26624701). 6. Per queste ragioni, i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. pro
Decreto Cassazione n. 08387/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris