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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31765/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 del GIP TRIBUNALE di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza di patteggiamento impugnata è stata pronunziata il 7 febbraio 2022 dal Giudice delle indagini preliminari di Rimini nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tratti a giudizio per rispondere del reato di associazione per delinquere e di plurimi episodi di furto.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.

Entrambi i ricorsi, lamentando violazione di legge, denunziano l'illegittimità del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili in quanto, a norma dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Tale norma, introdotta con la

I. 23 giugno 2017, n. 103, a mente dell'ad 1, comma 51, si applica ai procedimenti — come il presente — per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017.

L'applicazione della disposizione di cui sopra impone di includere le doglianze formulate dai ricorrenti - che lamentano l'illegittimità ma non l'illegalità del trattamento sanzionatorio - in quelle non più proponibili.

2. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle parti ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 del GIP TRIBUNALE di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza di patteggiamento impugnata è stata pronunziata il 7 febbraio 2022 dal Giudice delle indagini preliminari di Rimini nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tratti a giudizio per rispondere del reato di associazione per delinquere e di plurimi episodi di furto. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. Entrambi i ricorsi, lamentando violazione di legge, denunziano l'illegittimità del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili in quanto, a norma dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale norma, introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103, a mente dell'ad 1, comma 51, si applica ai procedimenti — come il presente — per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. L'applicazione della disposizione di cui sopra impone di includere le doglianze formulate dai ricorrenti - che lamentano l'illegittimità ma non l'illegalità del trattamento sanzionatorio - in quelle non più proponibili. 2. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle parti ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Cos