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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 26790/2024

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15472/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ò Travia ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrenti – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] G.B.

Martini 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente – E contro [OSCURATO:PERSONA] E FINANZE, domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende. -Controricorrente – Avverso il decreto della Corte d’ appello di Lecce R.G. n. 1598/2012 (cron. n. 1959/2016) depositata il 13/09/2016.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio dell’08 ottobre2024.

Rilevato che: 1., la S.C.,con sentenza n. 25836/2011, ha cassato con rinvio il decreto della CDA di Lecce del 13/10/2006 che , in accoglimento dell’opposizionedi quarantatré dipendenti della Banca 121, compreso (per quanto qui interessa) [OSCURATO:PERSONA] o Andriani, aveva annullato le sanzioni pecuniarie ad essi irrogate dal Ministero dell’economia e delle finanze su proposta della [OSCURATO:PERSONA].

Riassunto il giudizio dal funzionario sanzionato, la CDA di Lecce, con decreto. n. 1959/2016, in parziale accoglimento dell’opposizione, ha ridotto la sanzione a € 26.400, ha compensato, tra le parti, il 5% delle spese processuali, e ha condannato l’opponente al pagamento del restante 95% a favore della [OSCURATO:PERSONA] e del MEF;

2. avverso il suddetto decreto della CDA di Lecce pubblicato il 13/09/2016, hanno proposto in data 6.6.2022 ricorso per cassazione , sulla base di due motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella dichiarata qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e il MEF hanno resistito con distinti controricorsi.

I ricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa ex art. 380 bis.1 c.p.c. con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Consideratoche:

1. il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 24, 111 Cost., e degli artt. 299, 300 e 303 c.p.c.

I ricorrenti premettono di avere avuto conoscenza legale del decreto della CDA di Lecce in data 05/04/ 2022 , quando il provvedimento è stato loro notificato dall’Avvocatura dello Stato.

Lamentano, quindi, che la CDA di Lecce abbia pronunciato nel merito senza dichiarare l’interruzione del giudizio nonostante che il difensore dell’opponente, all’udienza di discussione del 26/04/2016, avesse chiesto che fosse “dichiarata l’estinzione della posizione de l suo assistito”, provvedendo al deposito del certificato di morte del cliente;

2. il secondo motivo poggia sulle medesime circostanze di fatto che vengono prospettate, questa volta, come causa di nullità del procedimento e del decreto della CDA di Lecceper inosservanza delle norme sull’interruzione del processo;

3. preliminarmente, e in maniera dirimente rispetto a i motivi di ricorso, rileva la Corte che il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate.

Come ha eccepito [OSCURATO:PERSONA], il ricorso per cassazione, notificato il 06/06/2022, è tardivo per decorrenza del termine ex art. 327 c.p.c. per proporre impugnazione avverso il decreto della CDA di Lecce , pubblicato il 13/09/2016.

Risulta dall’autosufficiente controricorso dell’Avvocatura dello Stato (pagg. 7 e 8) ed è ammesso dai ricorrenti (pag. 4, punto 8, del ricorsoper cassazione) che essi sono venuti a conoscenza del decreto n. 1959/2016 con la ricezione della raccomandata del giorno 02/03/2021, cioè quando l ’Avvocatura distrettuale di Lecce , sulla scorta del decreto oggi impugnato,ha chiesto loro il pagamento delle spese del giudizio.

Dalla data di ricezione della raccomandata decorreva dunque il termine lungo (di un anno e trentuno giorni applicabile ratione temporis) per proporre ricorso per cassazione e per fare valere i motivi di nullità della decisione di merito che, in base all’art. 161 c.p.c., si convertono in motivi di impugnazione.

Tale termine era inesorabilmente scaduto al momento della proposizione del ricorso (06/06/2022), “indipendentemente” dalla notificazione del provvedimento (v. art. 327 c.p.c.).

L’errore dei ricorrenti consiste nel pretendere la conoscenza legale del processo e della decisione impugnata, laddove, invece, ai fini del computo della decadenza dall’impugnazione (art. 327 c.p.c.) , la conoscenza deve essere “di fatto”.

In tal senso è l’orientamento di questa Corte ( Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 36387 del 24/11/2021, Rv. 663318 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 532 del 15/01/2020, Rv. 656583 - 02) che, infatti, ha chiarito che il termine per impugnare una sentenza decorre, per la parte rimasta incolpevolmente contumace, dal momento in cui quest’ultima abbia avuto conoscenza anche solo di fatto della decisione sfavorevole, senza che rilevi la conoscenza legale della stessa.

4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

5. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida afavore della [OSCURATO:PERSONA] in € 3.500,00,più € 200,00, per esborsi, oltre alle spese generali, e agli accessori di legge; a favore del Ministero dell’economia e delle finanze in € 3.500 ,00, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , d i un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15472/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ò Travia ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrenti – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] G.B. Martini 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente – E contro [OSCURATO:PERSONA] E FINANZE, domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende. -Controricorrente – Avverso il decreto della Corte d’ appello di Lecce R.G. n. 1598/2012 (cron. n. 1959/2016) depositata il 13/09/2016. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio dell’08 ottobre2024. Rilevato che: 1., la S.C.,con sentenza n. 25836/2011, ha cassato con rinvio il decreto della CDA di Lecce del 13/10/2006 che , in accoglimento dell’opposizionedi quarantatré dipendenti della Banca 121, compreso (per quanto qui interessa) [OSCURATO:PERSONA] o Andriani, aveva annullato le sanzioni pecuniarie ad essi irrogate dal Ministero dell’economia e delle finanze su proposta della [OSCURATO:PERSONA]. Riassunto il giudizio dal funzionario sanzionato, la CDA di Lecce, con decreto. n. 1959/2016, in parziale accoglimento dell’opposizione, ha ridotto la sanzione a € 26.400, ha compensato, tra le parti, il 5% delle spese processuali, e ha condannato l’opponente al pagamento del restante 95% a favore della [OSCURATO:PERSONA] e del MEF; 2. avverso il suddetto decreto della CDA di Lecce pubblicato il 13/09/2016, hanno proposto in data 6.6.2022 ricorso per cassazione , sulla base di due motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella dichiarata qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e il MEF hanno resistito con distinti controricorsi. I ricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa ex art. 380 bis.1 c.p.c. con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Consideratoche: 1. il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 24, 111 Cost., e degli artt. 299, 300 e 303 c.p.c. I ricorrenti premettono di avere avuto conoscenza legale del decreto della CDA di Lecce in data 05/04/ 2022 , quando il provvedimento è stato loro notificato dall’Avvocatura dello Stato. Lamentano, quindi, che la CDA di Lecce abbia pronunciato nel merito senza dichiarare l’interruzione del giudizio nonostante che il difensore dell’opponente, all’udienza di discussione del 26/04/2016, avesse chiesto che fosse “dichiarata l’estinzione della posizione de l suo assistito”, provvedendo al deposito del certificato di morte del cliente; 2. il secondo motivo poggia sulle medesime circostanze di fatto che vengono prospettate, questa volta, come causa di nullità del procedimento e del decreto della CDA di Lecceper inosservanza delle norme sull’interruzione del processo; 3. preliminarmente, e in maniera dirimente rispetto a i motivi di ricorso, rileva la Corte che il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate. Come ha eccepito [OSCURATO:PERSONA], il ricorso per cassazione, notificato il 06/06/2022, è tardivo per decorrenza del termine ex art. 327 c.p.c. per proporre impugnazione avverso il decreto della CDA di Lecce , pubblicato il 13/09/2016. Risulta dall’autosufficiente controricorso dell’Avvocatura dello Stato (pagg. 7 e 8) ed è ammesso dai ricorrenti (pag. 4, punto 8, del ricorsoper cassazione) che essi sono venuti a conoscenza del decreto n. 1959/2016 con la ricezione della raccomandata del giorno 02/03/2021, cioè quando l ’Avvocatura distrettuale di Lecce , sulla scorta del decreto oggi impugnato,ha chiesto loro il pagamento delle spese del giudizio. Dalla data di ricezione della raccomandata decorreva dunque il termine lungo (di un anno e trentuno giorni applicabile ratione temporis) per proporre ricorso per cassazione e per fare valere i motivi di nullità della decisione di merito che, in base all’art. 161 c.p.c., si convertono in motivi di impugnazione. Tale termine era inesorabilmente scaduto al momento della proposizione del ricorso (06/06/2022), “indipendentemente” dalla notificazione del provvedimento (v. art. 327 c.p.c.). L’errore dei ricorrenti consiste nel pretendere la conoscenza legale del processo e della decisione impugnata, laddove, invece, ai fini del computo della decadenza dall’impugnazione (art. 327 c.p.c.) , la conoscenza deve essere “di fatto”. In tal senso è l’orientamento di questa Corte ( Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 36387 del 24/11/2021, Rv. 663318 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 532 del 15/01/2020, Rv. 656583 - 02) che, infatti, ha chiarito che il termine per impugnare una sentenza decorre, per la parte rimasta incolpevolmente contumace, dal momento in cui quest’ultima abbia avuto conoscenza anche solo di fatto della decisione sfavorevole, senza che rilevi la conoscenza legale della stessa. 4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; 5. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida afavore della [OSCURATO:PERSONA] in € 3.500,00,più € 200,00, per esborsi, oltre alle spese generali, e agli accessori di legge; a favore del Ministero dell’economia e delle finanze in € 3.500 ,00, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , d i un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso
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