CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 39119/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato a (TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di Teramo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il [OSCURATO:PERSONA] di pace di Teramo ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all’art. 10 bis d. lgs. n. 286 del 1988, per essersi trattenuto sul territorio dello Stato in violazione delle norme che regolano il soggiorno di stranieri, in Martinsicuro il 20/05/2023, condannandolo alla pena di euro 5.000 di ammenda. 2.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, articolando due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., ed omessa motivazione. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di fornire alcuna motivazione a sostegno della decisione assunta, essendosi limitato a ripercorrere le vicende fattuali, concludendo in modi apodittico per l’affermazione di responsabilità dell’imputato. 2.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 lett. b), c ) ed e ) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 34 d. lgs. 274 del 2000 e 129 cod. proc. pen., ed omessa, illogica e contraddittoria motivazione. [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di rispondere alla specifica richiesta formulata in sede di conclusioni, volta ad ottenere l’applicazione dell’art. 34 d. lgs. 274 del 2000, essendosi limitato a genericamente osservare, in modo apodittico, che il comportamento non potesse essere ritenuto di particolare lievità. Peraltro, l’avere ancorato il diniego della causa di non punibilità al comportamento integrante il reato costituisce operazione errata, dal momento che la scriminante invocata presuppone proprio l’integrazione del reato. Errato è anche il riferimento alla non occasionalità della condotta, dal momento che per ritenere abituale un comportamento, occorre che l’autore abbia commesso altri due illeciti della stessa indole. 3.[OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria con la quale insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico, aspecifico e manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] di pace, con motivazione sintetica ma adeguata e non manifestamente illogica, ha ritenuto provata - sulla base delle emergenze risultanti da quanto contenuto nel fascicolo del pubblico ministero, acquisito agli atti - la penale responsabilità dell'imputato osservando come il medesimo, non versando in alcuna ipotesi di esenzione o di causa di forza maggiore, si fosse trattenuto nel territorio dello Stato senza documenti e senza permesso di soggiorno. Ha quindi ritenuto trattarsi di circostanze dimostrative della consumazione del reato contestato, non risultando che lo straniero, in Italia senza fissa dimora, avesse mai provveduto a regolarizzare la sua posizione. Il ricorso è generico, lamenta l’apparenza della motivazione, ma in realtà non si confronta con i dati emergenti dalla sentenza né è specifico nel contestarli o nell’avvalorare, sul piano della giustificazione della permanenza nel territorio dello straniero, elementi che siano stati pretermessi dal [OSCURATO:PERSONA]. 3.Del pari inammissibile, perché generico e manifestamente infondato, è il secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Teramo ha ritenuto di non poter riconoscere l’esimente di cui all’art.34 d. lgs. 274 del 2000, ritenendo di non poter qualificare come lieve il fatto, avendo, peraltro, evidenziato, nel corpo della motivazione, come, al momento del controllo di polizia, lo straniero fosse stato trovato in possesso di sostanza stupefacente, fatto per il quale era stato aperto un procedimento penale. Deve, invero, osservarsi che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito – laddove questo risulti esercitato congruamente e logicamente - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione. La sentenza è destinata, pertanto, a restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità. 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma