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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 18175/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 337 e 582, 585, 576 n. 1 cod. pen., commessi il 6 novembre 2014, alla pena di mesi sette di reclusione, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva reiterata ed infraquinquiennale.

2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi di annullamento, così sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge in relazione agli artt. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 e 545- bis cod. proc. pen.

La Corte di appello doveva pronunciarsi con provvedimento esplicito sulla sostituibilità della pena detentiva con le pene sostitutive di cui agli artt. 53 e ss.

I. n. 698 del 1981.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla

I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Va rammentato che, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è pur sempre necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione d'appello (Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Rv. 285751; Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, Rv. 285729; Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Rv. 285090).

Nel caso in esame dalla sentenza impugnata (e dalla stessa esposizione del ricorso) non emerge che tale richiesta sia stata presentata dal ricorrente in grado di appello.

Ragion per cui alcuna violazione di legge è ravvisabile.

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" (già all'epoca della presentazione del ricorso era stata chiarita dalla giurisprudenza di legittimità la necessità di una richiesta dell'imputato nella fase transitoria disciplinata dall'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022), deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 337 e 582, 585, 576 n. 1 cod. pen., commessi il 6 novembre 2014, alla pena di mesi sette di reclusione, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva reiterata ed infraquinquiennale. 2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi di annullamento, così sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 e 545- bis cod. proc. pen. La Corte di appello doveva pronunciarsi con provvedimento esplicito sulla sostituibilità della pena detentiva con le pene sostitutive di cui agli artt. 53 e ss. I. n. 698 del 1981. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Va rammentato che, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è pur sempre necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione d'appello (Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Rv. 285751; Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, Rv. 285729; Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Rv. 285090). Nel caso in esame dalla sentenza impugnata (e dalla stessa esposizione del ricorso) non emerge che tale richiesta sia stata presentata dal ricorrente in grado di appello. Ragion per cui alcuna violazione di legge è ravvisabile. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" (già all'epoca della presentazione del ricorso era stata chiarita dalla giurisprudenza di legittimità la necessità di una richiesta dell'imputato nella fase transitoria disciplinata dall'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022), deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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