CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 novembre 2024
Cassazione n. 46234/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1934/2024 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 21740/2024 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso Corte d'appello di Brescia nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, beneficio da eliminare ai sensi dell’art. 620 lett. l c.p.p.; l’annullamento della medesima sentenza, limitatamente alla omessa statuizione relativa alla confisca, con rinvio alla Corte di Appello di Brescia per nuovo giudizio sul punto CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 46234/2024 Roma, lì, 16/12/2024 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ricorre per l’annullamento della sentenza del 05/12/2023 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia che, pronunciando all’esito di giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena, ridotta per il rito e condizionalmente sospesa, di un anno di reclusione per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, a lei ascritto perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di legale rappresentante della società «[OSCURATO:SOCIETA].», non aveva versato le somme dovute per gli anni 2018 e 2019 utilizzando in compensazione crediti inesistenti. 1.1.Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 164, comma secondo, cod. pen., e 445, comma 2, cod. proc. pen., essendo stata concessa la sospensione condizionale della pena di cui l’imputata non poteva godere a causa di una precedente condanna irrevocabile a pena di un anno e quattro mesi di reclusione che, cumulata con quella irrogata con la sentenza impugnata, ostava alla concessione del beneficio per il superamento del limite dei due anni previsto dall’art. 164, u.c., cod. pen. 1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000 perché il Giudice non ha disposto la confisca, diretta o per equivalente, del profitto del reato. 2.Il ricorso è fondato sotto entrambi i profili. 3.Osserva il Collegio: 3.1.la pregressa condanna alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione osta alla nuova concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena quando, come nel caso di specie, la condanna alla pena di un anno reclusione, cumulata con quella precedentemente irrogata, supera il limite di due anni previsto dall’art. 163, primo comma, cod. pen.; 3.2.nel caso in esame, nei confronti dell’imputata era stata pronunciata, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., sentenza di applicazione della pena di un anno e quattro mesi di reclusione, irrevocabile il 21 marzo 1998; 3.3.irrilevante il fatto che da quest’ultima data fossero decorsi cinque anni senza che l’imputata avesse commesso reati perché l’estinzione del reato stabilita dal secondo comma dell’art. 445 cod. proc. pen. non impedisce l’applicazione del limite previsto dall’art. 164, u.c., cod. pen., per la fruibilità, per la seconda volta, del beneficio della sospensione condizionale della pena (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218529 - 01, secondo cui l'estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., all'utile decorso del termine di due o cinque anni - secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione -, deve intendersi limitata, con riferimento alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, con la conseguenza che, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 cod. pen. circa la concedibilità di un secondo beneficio; Sez. 1, n. 29847 del 16/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276619 - 01; Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, P., Rv. 276076 - 01); 3.4.ne consegue che il beneficio della sospensione condizionale della pena non avrebbe potuto essere concesso e deve pertanto essere revocato; 3.5.è fondato anche il secondo motivo non avendo il tribunale pronunciato sulla confisca del profitto del reato, nella sua forma diretta o per equivalente, che, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000, doveva essere obbligatoriamente disposta anche a seguito di applicazione della pena su richiesta dell’imputata. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla sospensione condizionale della pena che elimina e con rinvio al Tribunale di Brescia relativamente alla omessa statuizione della confisca. Così deciso in Roma, il 19/11/2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Andreazza