CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2025
Cassazione n. 38069/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo del comune difensore da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 4 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] che, nell'unico motivo di ricorso proposto, la difesa lamenta che il reato de quo, a seguito della riforma introdotta con il d.lgs. n. 150 del 2022, è divenuto procedibile a querela di parte, non proposta dalla parte offesa; Ritenuta la fondatezza del rilievo, poiché manca in atti la querela necessaria ai fini della procedibilità del reato. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che la sentenza deve essere annullata senza rinvio, in quanto il reato è improcedibile per difetto di querela. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, perchè il reato è improcedibile per difetto di querela. Così deciso il 28 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]