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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 luglio 2026

Cassazione n. 24199/2026

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all'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3039/2022depositata il 28/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3012/2023Numero sezionale 2133/2026Numero di raccolta generale 24199/2026Data pubblicazione 29/07/20261. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], RaffaelaGaglione e [OSCURATO:PERSONA] innanzi al tribunale di Nola per sentireaccertare e dichiarare che i resistenti occupavano senza titolo gli immobilisiti in [OSCURATO:PERSONA], alla Piazza A. de Martino, facenti parte del PalazzoMurolo acquisito dal ricorrente, e, per l'effetto, ottenere il rilascioimmediato dei predetti immobili e condannare i resistenti al risarcimentodei danni.2.

Si costituivano i convenuti, i quali deducevano che la lite traeva origine dauna grave situazione debitoria di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva indottoa chiedere prestiti a [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA], eche gli immobili oggetto di causa sarebbero stati fittiziamente trasferiti daiproprietari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al figlio del creditore,[OSCURATO:PERSONA], al fine di evitare l'esecuzione forzata ad opera di terzicreditori previa estinzione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], del mutuoipotecario gravante sugli immobili.

I convenuti, pertanto, spiegavanodomanda riconvenzionale con la quale chiedevano di dichiararsi lasimulazione assoluta della compravendita intercorsa tra le parti, larescissione del contratto per lesione ex art. 1448 c.c., nonché larisoluzione del contratto di compravendita per mancato pagamento delprezzo.

A tal fine ottenevano la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA](padre dell’acquirente).3.

Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Nola, con sentenza n.810/2015, accoglieva parzialmente la domanda principale ordinando aiconvenuti il rilascio dei locali detenuti sine titulo (locale commerciale alpiano terra con ingresso dal civico numero 38 di piazza [OSCURATO:PERSONA],nonché il locale commerciale al piano terra con ingresso dal civico 38ubicato sulla destra con retrostanti locali).

Rigettava, per il resto, ladomanda con riferimento alla richiesta di rilascio dell'appartamento inNumero registro generale 3012/2023Numero sezionale 2133/2026Numero di raccolta generale 24199/2026Data pubblicazione 29/07/2026quanto locato e non occupato sine titulo; respingeva altresì le domandericonvenzionali dei convenuti, compensando le spese di lite.1.

Gli odierni ricorrenti proponevano appello deducendo altresì la nullità delnegozio per violazione del divieto di patto commissorio.

Si costituivano gliappellati e la Corte d'appello di Napoli, a definizione del giudizio, rigettavail gravame e, per l'effetto, confermava la sentenza impugnata econdannando gli appellanti al pagamento delle spese del grado.2.

Con ricorso notificato il 28 gennaio 2023, affidato a cinque motivi,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano percassazione la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3039/2022 del 28giugno 2022.

Le parti intimate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:DATA_NASCITA] depositavano controricorso.

Le parti ricorrenti depositavanomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 115c.p.c. e dell’art. 132 n. 4) c.p.c. per avere dimostrato con il deposito dellasentenza 2474/13 del Tribunale di Nola, costituente un giudicato esterno,che la vendita dell’immobile oggetto di causa era stato effettuato al solofine di sottrarre il patrimonio ai creditori.2.

Il primo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 n.4 c.p.c., nonessendo in grado di offrire argomenti idonei a contrastare la ratiodecidendi.

Esso, piuttosto, in reiterazione dei motivi di appello, tende asovrapporre i presupposti per l’accoglimento dell’azione di simulazioneassoluta della vendita, respinta dalla Corte di merito per carenza dellaprova scritta della controdichiarazione delle parti richiesta al tal fine(trattandosi di compravendita di beni immobili), con quelli dell’azionepauliana, separatamente esperita da un terzo creditore nei confronti delleNumero registro generale 3012/2023Numero sezionale 2133/2026Numero di raccolta generale 24199/2026Data pubblicazione 29/07/2026parti di questo giudizio, avente ad oggetto il medesimo negozio ditrasferimento immobiliare.

La sentenza impugnata, in merito, conargomentazioni esaustive e integranti il cd minimo costituzionale (cfr.Cass.

SU 8053/2014), ha correttamente rilevato come le due azioni sipongano su un diverso e confliggente piano, poiché l’azione revocatoria, incui gli attuali ricorrenti sono rimasti soccombenti, ha permesso di metterein evidenza che il negozio era tutt’altro che simulato, bensì effettivamentevoluto dalle parti (e ciò attraverso la valorizzazione della dichiarazione diBernardo Nunziata resa nel corso dell’interrogatorio formale), sussistendo,tra l’altro, in atti le quietanze di pagamento del corrispettivo.

Il principioapplicato è, del resto, conforme a numerose pronunce (Cass. Sez. 3 - ,Ordinanza n. 7121 del 15/03/2024; Cass. -Sez. 3 - , Sentenza n. 21083del 19/10/2016).

Va, al proposito, considerato che nella valutazione deipresupposti dell’azione revocatoria, sotto il profilo dell’elementosoggettivo, anche laddove l’atto sia anteriore al sorgere del credito, aintegrare la scientia fraudis non è necessaria la ricorrenza del dolospecifico, ovvero la finalità di eludere la futura obbligazione da parte deldebitore, ma è sufficiente la mera previsione del pregiudizio arrecato aicreditori, da intendersi anche quale mero pericolo dell'insufficienza delpatrimonio a garantire il credito ovvero la maggiore difficoltà od incertezzanell'esazione coattiva del credito medesimo per il creditore (Cass. Sez.

IIIn.19594 del 15/07/2025; Cass., Sez.

III, 4/09/2023, n. 25687; Cass.27/02/2023, n. 5812; Cass. 15/10/2010, n. 21338; Cass. 7/10/2008, n.24757; Cass., Sez.

III, 23/9/2004, n. 19131).

Mentre, nell’azione disimulazione, come è noto, non assume alcuna rilevanza che il debitoreabbia inteso sottrarre il bene alla garanzia generica dei creditori, avendounicamente rilievo che il trasferimento sia stato soltanto apparente, nelsenso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, nél'altra parte abbia inteso acquisirla (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13345 del30/06/2015; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25490 del 20/10/2008).Numero registro generale 3012/2023Numero sezionale 2133/2026Numero di raccolta generale 24199/2026Data pubblicazione 29/07/20262.1.

L’ultima parte della censura, là dove deduce che la Corte nonavrebbe considerato nemmeno la prova della nullità del negozio inquestione in quanto dissimulante un patto commissorio (un lease back) ,è, invece, inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c.Nel motivo, infatti, non viene specificato dove gli atti indicati come provadell’indebitamento della parte venditrice verso il padre dell’acquirente(assegno, effetti cambiari, comunicazioni [OSCURATO:PERSONA], duefinanziamenti) siano stati allegati e prodotti, né viene addotto il lorospecifico valore probatorio, e nemmeno vengono formulateargomentazioni idonee a dimostrare tale causa di nullità del negozio (perviolazione del divieto di patto commissorio) che la Corte di merito, conmotivazione congruente, ha ritenuto non provata nei suoi elementifattuali, posto che l’assunzione del mutuo da parte del padredell’acquirente era giustificata dall’acquisto dell’immobile, mentre non erastata fornita la prova di un pregresso rapporto di credito-debito tra leparti, o di altri elementi sintomatici della sussistenza di un cd lease back.Si tratta, altresì, di valutazioni fattuali non adeguatamente contrastate inquesta sede e, pertanto, del tutto insindacabili.3.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art.115 c.p.c., nella parte in cui non avrebbe correttamente valutato le soprarichiamate risultanze processuali, nonché l’omessa valutazione deidocumenti (assegni, effetti cambiari, comunicazione Banca popolare didue finanziamenti).

In tal modo, ad avviso dei ricorrenti, il giudice diseconde cure sarebbe caduto nell’errore di percezione e ricognizione delcontenuto oggettivo della prova.

Il secondo motivo è, per quanto sopra giàrilevato, del pari inammissibile poiché non adduce alcun utile argomentoper supportare la tesi della sussistenza degli elementi costitutividell’azione di simulazione, dalla Corte di merito ritenuti insussistenti percarenza di prova scritta della controdichiarazione, ovvero ancheNumero registro generale 3012/2023Numero sezionale 2133/2026Numero di raccolta generale 24199/2026Data pubblicazione 29/07/2026dell’azione di rescissione, non essendo stato provato il valore dell’immobileal tempo del passaggio di proprietà; sulla mancata ammissione di una CTUin merito al valore dell’immobile, invece, va rilevato che, essendo frutto diun atto discrezionale del giudice, nel caso concreto non può costituireviolazione dell’art. 115 c.p.c. alla luce della considerazione, fatta propriadalla Corte di merito, che la perizia di parte prodotta, attestante un valoredi mercato superiore a quello indicato nel negozio di trasferimento, non siriferiva a quello del tempo dell’atto, non indicato in atti.

L’inammissibilitàdella censura è soprattutto evidente là dove essa tende a offrire unadifferente valutazione dei fatti già compiutamente scrutinati dal giudice delmerito, posto che non viene messa in discussione l’interpretazione ol’applicazione dei paradigmi normativamente indicati in tema di prove, ol’inidoneità degli elementi di prova considerati, bensì l’esito della lorovalutazione (così, Sez.

U - , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; Cass.,Sez. 6-3, ordinanza n. 26769 del 23/20/2018; Sez. 3, sentenza n. 20382dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. Sez. 3, sentenza n. 11892 del 10/6/2016).3.

Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.,l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso nella parte in cui laCorte territoriale, travisando il contenuto della documentazione economica(assegni ed effetti cambiari) ha negato la soggezione a VincenzoSimonetti degli odierni ricorrenti in virtù del rapporto credito- debitosussistente tra le parti in causa.

Nella specie, ad avviso dei ricorrenti, né ilrapporto di credito-debito intercorrente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], né lo stato di bisogno sarebbero stati contestati.4.

Con il quarto motivo si denunzia, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5c.p.c., il vizio di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale avrebbeomesso di considerare che l’azione revocatoria è stata accolta in separatogiudizio e, dunque, per il principio sotteso a tale istituto si sarebbe dovutodichiarare che la vendita è stata effettuata al solo fine di sottrarregaranzie ai creditori.Numero registro generale 3012/2023Numero sezionale 2133/2026Numero di raccolta generale 24199/2026Data pubblicazione 29/07/20265.

Con il quinto motivo si denunzia, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente e viziata daintrinseca ed irriducibile contraddittorietà nella parte in cui la Corteterritoriale, nell’affermare la mancata prova della lesione ultradimidium,ha ritenuto che la perizia depositata in atti non fornisse un valoreriferibile al momento della stipula del rogito notarile, sebbene tali elementisi potessero evincere dalla perizia depositata in primo grado.5.1.

I motivi terzo, quarto e quinto, da trattare congiuntamente perconnessione, sono inammissibili perché si dimostrano del tutto generici làdove adducono il difetto di motivazione di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.,senza peraltro confrontarsi con una decisione che, essendo conforme aquella di primo grado, rende inammissibile lo scrutinio di detto viziomotivazionale ex art. 360, co. 4, c.p.c. ove non si deduca che lemotivazioni dei due gradi sono difformi l’una dall’altra (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA],n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994; daultimo, Cass. 28/02/2023, n. 5947).

Inoltre, il fatto che la sentenza nonabbia tenuto conto del principio di non contestazione allorquando haritenuto non esservi la prova del rapporto di credito – debito tra le partinon rileva laddove la decisione di insussistenza dei presupposti delle azionidi nullità e di rescissione sia la conseguenza di una (insindacabile)valutazione degli elementi probatori addotti, e non dell’applicazione didetto principio, come sopra già rilevato.

Né le censure, in violazione delprincipio di autosufficienza, riportano in quale parte degli atti sia statadedotta la sussistenza di un debito pregresso dei ricorrenti nei confrontidel padre dell’acquirente e sia, di conseguenza, rilevabile la mancatacontestazione di detta circostanza, rendendosi così la censura altresìinammissibile per difetto di specificità ex art. 366 n.6 c.p.c. (Cass. Sez.

U,Sentenza n. 34469 del 27/12/2019).5.2.

Il quinto motivo, poi, oltre ad essere generico nel denunciare il vizio diintrinseca e irriducibile contraddittorietà della motivazione, è del tuttoNumero registro generale 3012/2023Numero sezionale 2133/2026Numero di raccolta generale 24199/2026Data pubblicazione 29/07/2026inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché si riferisce a una periziadi parte depositata nel primo grado da cui sarebbe in tesi possibilerecuperare il valore del bene al tempo dell’atto, senza, però, riportarne ilcontenuto e indicare il luogo di produzione.6.

Va, infine, rigettata l’eccezione di inammissibilità del controricorso,sollevata nella memoria dai ricorrenti, in quanto l’atto è stato depositatoentro il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 370 c.p.c. nel testonovellato dall’art. 3, comma 27, lett. f), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.149, applicabile ratione temporis ai ricorsi notificati dopo il 1 gennaio2023, ai sensi dell’art. 35, comma 5, del medesimo decreto.7.

Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese,liquidate come di seguito, sono poste a carico dei ricorrenti, tenuti altresìal pagamento dell’ulteriore importo per il contributo Unificato, se dovuto.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento, in via solidale e, in favore deicontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 01/07/2026.Il PresidenteLina Rubino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3039/2022depositata il 28/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3012/2023Numero sezionale 2133/2026Numero di raccolta generale 24199/2026Data pubblicazione 29/07/20261. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], RaffaelaGaglione e [OSCURATO:PERSONA] innanzi al tribunale di Nola per sentireaccertare e dichiarare che i resistenti occupavano senza titolo gli immobilisiti in [OSCURATO:PERSONA], alla Piazza A. de Martino, facenti parte del PalazzoMurolo acquisito dal ricorrente, e, per l'effetto, ottenere il rilascioimmediato dei predetti immobili e condannare i resistenti al risarcimentodei danni.2. Si costituivano i convenuti, i quali deducevano che la lite traeva origine dauna grave situazione debitoria di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva indottoa chiedere prestiti a [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA], eche gli immobili oggetto di causa sarebbero stati fittiziamente trasferiti daiproprietari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al figlio del creditore,[OSCURATO:PERSONA], al fine di evitare l'esecuzione forzata ad opera di terzicreditori previa estinzione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], del mutuoipotecario gravante sugli immobili. I convenuti, pertanto, spiegavanodomanda riconvenzionale con la quale chiedevano di dichiararsi lasimulazione assoluta della compravendita intercorsa tra le parti, larescissione del contratto per lesione ex art. 1448 c.c., nonché larisoluzione del contratto di compravendita per mancato pagamento delprezzo. A tal fine ottenevano la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA](padre dell’acquirente).3. Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Nola, con sentenza n.810/2015, accoglieva parzialmente la domanda principale ordinando aiconvenuti il rilascio dei locali detenuti sine titulo (locale commerciale alpiano terra con ingresso dal civico numero 38 di piazza [OSCURATO:PERSONA],nonché il locale commerciale al piano terra con ingresso dal civico 38ubicato sulla destra con retrostanti locali). Rigettava, per il resto, ladomanda con riferimento alla richiesta di rilascio dell'appartamento inNumero registro generale 3012/2023Numero sezionale 2133/2026Numero di raccolta generale 24199/2026Data pubblicazione 29/07/2026quanto locato e non occupato sine titulo; respingeva altresì le domandericonvenzionali dei convenuti, compensando le spese di lite.1. Gli odierni ricorrenti proponevano appello deducendo altresì la nullità delnegozio per violazione del divieto di patto commissorio. Si costituivano gliappellati e la Corte d'appello di Napoli, a definizione del giudizio, rigettavail gravame e, per l'effetto, confermava la sentenza impugnata econdannando gli appellanti al pagamento delle spese del grado.2. Con ricorso notificato il 28 gennaio 2023, affidato a cinque motivi,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano percassazione la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3039/2022 del 28giugno 2022. Le parti intimate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:DATA_NASCITA] depositavano controricorso. Le parti ricorrenti depositavanomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 115c.p.c. e dell’art. 132 n. 4) c.p.c. per avere dimostrato con il deposito dellasentenza 2474/13 del Tribunale di Nola, costituente un giudicato esterno,che la vendita dell’immobile oggetto di causa era stato effettuato al solofine di sottrarre il patrimonio ai creditori.2. Il primo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 n.4 c.p.c., nonessendo in grado di offrire argomenti idonei a contrastare la ratiodecidendi. Esso, piuttosto, in reiterazione dei motivi di appello, tende asovrapporre i presupposti per l’accoglimento dell’azione di simulazioneassoluta della vendita, respinta dalla Corte di merito per carenza dellaprova scritta della controdichiarazione delle parti richiesta al tal fine(trattandosi di compravendita di beni immobili), con quelli dell’azionepauliana, separatamente esperita da un terzo creditore nei confronti delleNumero registro generale 3012/2023Numero sezionale 2133/2026Numero di raccolta generale 24199/2026Data pubblicazione 29/07/2026parti di questo giudizio, avente ad oggetto il medesimo negozio ditrasferimento immobiliare. La sentenza impugnata, in merito, conargomentazioni esaustive e integranti il cd minimo costituzionale (cfr.Cass. SU 8053/2014), ha correttamente rilevato come le due azioni sipongano su un diverso e confliggente piano, poiché l’azione revocatoria, incui gli attuali ricorrenti sono rimasti soccombenti, ha permesso di metterein evidenza che il negozio era tutt’altro che simulato, bensì effettivamentevoluto dalle parti (e ciò attraverso la valorizzazione della dichiarazione diBernardo Nunziata resa nel corso dell’interrogatorio formale), sussistendo,tra l’altro, in atti le quietanze di pagamento del corrispettivo. Il principioapplicato è, del resto, conforme a numerose pronunce (Cass. Sez. 3 - ,Ordinanza n. 7121 del 15/03/2024; Cass. -Sez. 3 - , Sentenza n. 21083del 19/10/2016). Va, al proposito, considerato che nella valutazione deipresupposti dell’azione revocatoria, sotto il profilo dell’elementosoggettivo, anche laddove l’atto sia anteriore al sorgere del credito, aintegrare la scientia fraudis non è necessaria la ricorrenza del dolospecifico, ovvero la finalità di eludere la futura obbligazione da parte deldebitore, ma è sufficiente la mera previsione del pregiudizio arrecato aicreditori, da intendersi anche quale mero pericolo dell'insufficienza delpatrimonio a garantire il credito ovvero la maggiore difficoltà od incertezzanell'esazione coattiva del credito medesimo per il creditore (Cass. Sez. IIIn.19594 del 15/07/2025; Cass., Sez. III, 4/09/2023, n. 25687; Cass.27/02/2023, n. 5812; Cass. 15/10/2010, n. 21338; Cass. 7/10/2008, n.24757; Cass., Sez. III, 23/9/2004, n. 19131). Mentre, nell’azione disimulazione, come è noto, non assume alcuna rilevanza che il debitoreabbia inteso sottrarre il bene alla garanzia generica dei creditori, avendounicamente rilievo che il trasferimento sia stato soltanto apparente, nelsenso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, nél'altra parte abbia inteso acquisirla (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13345 del30/06/2015; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25490 del 20/10/2008).Numero registro generale 3012/2023Numero sezionale 2133/2026Numero di raccolta generale 24199/2026Data pubblicazione 29/07/20262.1. L’ultima parte della censura, là dove deduce che la Corte nonavrebbe considerato nemmeno la prova della nullità del negozio inquestione in quanto dissimulante un patto commissorio (un lease back) ,è, invece, inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c.Nel motivo, infatti, non viene specificato dove gli atti indicati come provadell’indebitamento della parte venditrice verso il padre dell’acquirente(assegno, effetti cambiari, comunicazioni [OSCURATO:PERSONA], duefinanziamenti) siano stati allegati e prodotti, né viene addotto il lorospecifico valore probatorio, e nemmeno vengono formulateargomentazioni idonee a dimostrare tale causa di nullità del negozio (perviolazione del divieto di patto commissorio) che la Corte di merito, conmotivazione congruente, ha ritenuto non provata nei suoi elementifattuali, posto che l’assunzione del mutuo da parte del padredell’acquirente era giustificata dall’acquisto dell’immobile, mentre non erastata fornita la prova di un pregresso rapporto di credito-debito tra leparti, o di altri elementi sintomatici della sussistenza di un cd lease back.Si tratta, altresì, di valutazioni fattuali non adeguatamente contrastate inquesta sede e, pertanto, del tutto insindacabili.3. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art.115 c.p.c., nella parte in cui non avrebbe correttamente valutato le soprarichiamate risultanze processuali, nonché l’omessa valutazione deidocumenti (assegni, effetti cambiari, comunicazione Banca popolare didue finanziamenti). In tal modo, ad avviso dei ricorrenti, il giudice diseconde cure sarebbe caduto nell’errore di percezione e ricognizione delcontenuto oggettivo della prova. Il secondo motivo è, per quanto sopra giàrilevato, del pari inammissibile poiché non adduce alcun utile argomentoper supportare la tesi della sussistenza degli elementi costitutividell’azione di simulazione, dalla Corte di merito ritenuti insussistenti percarenza di prova scritta della controdichiarazione, ovvero ancheNumero registro generale 3012/2023Numero sezionale 2133/2026Numero di raccolta generale 24199/2026Data pubblicazione 29/07/2026dell’azione di rescissione, non essendo stato provato il valore dell’immobileal tempo del passaggio di proprietà; sulla mancata ammissione di una CTUin merito al valore dell’immobile, invece, va rilevato che, essendo frutto diun atto discrezionale del giudice, nel caso concreto non può costituireviolazione dell’art. 115 c.p.c. alla luce della considerazione, fatta propriadalla Corte di merito, che la perizia di parte prodotta, attestante un valoredi mercato superiore a quello indicato nel negozio di trasferimento, non siriferiva a quello del tempo dell’atto, non indicato in atti. L’inammissibilitàdella censura è soprattutto evidente là dove essa tende a offrire unadifferente valutazione dei fatti già compiutamente scrutinati dal giudice delmerito, posto che non viene messa in discussione l’interpretazione ol’applicazione dei paradigmi normativamente indicati in tema di prove, ol’inidoneità degli elementi di prova considerati, bensì l’esito della lorovalutazione (così, Sez. U - , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; Cass.,Sez. 6-3, ordinanza n. 26769 del 23/20/2018; Sez. 3, sentenza n. 20382dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. Sez. 3, sentenza n. 11892 del 10/6/2016).3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.,l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso nella parte in cui laCorte territoriale, travisando il contenuto della documentazione economica(assegni ed effetti cambiari) ha negato la soggezione a VincenzoSimonetti degli odierni ricorrenti in virtù del rapporto credito- debitosussistente tra le parti in causa. Nella specie, ad avviso dei ricorrenti, né ilrapporto di credito-debito intercorrente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], né lo stato di bisogno sarebbero stati contestati.4. Con il quarto motivo si denunzia, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5c.p.c., il vizio di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale avrebbeomesso di considerare che l’azione revocatoria è stata accolta in separatogiudizio e, dunque, per il principio sotteso a tale istituto si sarebbe dovutodichiarare che la vendita è stata effettuata al solo fine di sottrarregaranzie ai creditori.Numero registro generale 3012/2023Numero sezionale 2133/2026Numero di raccolta generale 24199/2026Data pubblicazione 29/07/20265. Con il quinto motivo si denunzia, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente e viziata daintrinseca ed irriducibile contraddittorietà nella parte in cui la Corteterritoriale, nell’affermare la mancata prova della lesione ultradimidium,ha ritenuto che la perizia depositata in atti non fornisse un valoreriferibile al momento della stipula del rogito notarile, sebbene tali elementisi potessero evincere dalla perizia depositata in primo grado.5.1. I motivi terzo, quarto e quinto, da trattare congiuntamente perconnessione, sono inammissibili perché si dimostrano del tutto generici làdove adducono il difetto di motivazione di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.,senza peraltro confrontarsi con una decisione che, essendo conforme aquella di primo grado, rende inammissibile lo scrutinio di detto viziomotivazionale ex art. 360, co. 4, c.p.c. ove non si deduca che lemotivazioni dei due gradi sono difformi l’una dall’altra (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA],n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994; daultimo, Cass. 28/02/2023, n. 5947). Inoltre, il fatto che la sentenza nonabbia tenuto conto del principio di non contestazione allorquando haritenuto non esservi la prova del rapporto di credito – debito tra le partinon rileva laddove la decisione di insussistenza dei presupposti delle azionidi nullità e di rescissione sia la conseguenza di una (insindacabile)valutazione degli elementi probatori addotti, e non dell’applicazione didetto principio, come sopra già rilevato. Né le censure, in violazione delprincipio di autosufficienza, riportano in quale parte degli atti sia statadedotta la sussistenza di un debito pregresso dei ricorrenti nei confrontidel padre dell’acquirente e sia, di conseguenza, rilevabile la mancatacontestazione di detta circostanza, rendendosi così la censura altresìinammissibile per difetto di specificità ex art. 366 n.6 c.p.c. (Cass. Sez. U,Sentenza n. 34469 del 27/12/2019).5.2. Il quinto motivo, poi, oltre ad essere generico nel denunciare il vizio diintrinseca e irriducibile contraddittorietà della motivazione, è del tuttoNumero registro generale 3012/2023Numero sezionale 2133/2026Numero di raccolta generale 24199/2026Data pubblicazione 29/07/2026inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché si riferisce a una periziadi parte depositata nel primo grado da cui sarebbe in tesi possibilerecuperare il valore del bene al tempo dell’atto, senza, però, riportarne ilcontenuto e indicare il luogo di produzione.6. Va, infine, rigettata l’eccezione di inammissibilità del controricorso,sollevata nella memoria dai ricorrenti, in quanto l’atto è stato depositatoentro il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 370 c.p.c. nel testonovellato dall’art. 3, comma 27, lett. f), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.149, applicabile ratione temporis ai ricorsi notificati dopo il 1 gennaio2023, ai sensi dell’art. 35, comma 5, del medesimo decreto.7. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese,liquidate come di seguito, sono poste a carico dei ricorrenti, tenuti altresìal pagamento dell’ulteriore importo per il contributo Unificato, se dovuto. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento, in via solidale e, in favore deicontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 01/07/2026.Il PresidenteLina Rubino
Sentenza Cassazione n. 24199/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris