CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 34810/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Potenza emessa in data 23/12/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; udito il difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Potenza rigettava il ricorso proposto ex art. 309 coli) proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 26/011- 21 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza con cui era stata applicata al Della Luna la misura coercitiva della custodia in carcere - nelle more sostituita con gli arresti domiciliari - per il delitto di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen., in Potenza fino al mese di settembre 2017. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, inosservanza di norma processuali sancite a pena di nullità, in riferimento agli artt. 125, 192, 273 cod. proc. pen., 110, 416-bis, cod. pen., vizio di motivazione, anche sotto l'aspetto del travisamento della prova, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in quanto l'impugnata ordinanza si è del tutto appiattita sulle valutazioni del provvedimento genetico, valorizzando indebitamente l'insignificante apporto di alcune persone escusse a s.i.t., che si risolvono in un coacervo di informazioni non riscontrate, peraltro a fronte di una generica formulazione del capo di incolpazione provvisorio; il motivo prosegue con un'analitica illustrazione delle deduzioni poste a fondamento del ricorso ex art. 309 cod. proc. pen., con riferimento al ruolo di partner criminale del ricorrente rispetto al clan Martorano-Stefanutti ed al ruolo di socio di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., quest'ultimo aspetto escluso dalla stesa ordinanza genetica, benché da ciò non sia stata tratta alcuna conseguenza in termini di sostenibilità dell'impianto accusatorio; inoltre, allo scopo di evidenziare l'inconsistenza dell'impianto indiziante, si è ricordato come l'unica assunzione, nel corso del tempo, riferibile alla figura dello Stefanutti, da parte della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., fosse quella della figlia Manuela, peraltro per nulla inerente l'attività del clan ed avvenuta ben prima dell'ingresso della [OSCURATO:SOCIETA]. all'interno dell'ospedale [OSCURATO:PERSONA] di Potenza dopo la relativa gara di appalto, non essendo stato spiegato come tale assunzione sia collegabile all'attività del clan; né è stato indicato alcun episodio significativo dell'ingerenza del clan tesa ad impedire o prevenire l'insorgenza di contrasti in cui fossero coinvolti i lavoratori, ovvero risolvere contrasti già insorti, posto che, come detto, il giudice aveva escluso la sussistenza di ipotesi di cogestione della società da parte del consesso criminale; non è stata operata alcuna verifica del numero e dell'eventuale esito di vertenze sindacali coinvolgenti lavoratori e coinvolgenti il Della Luna nel suo ruolo di rappresentante sindacale, da cui far emergere la cura dell'interesse del clan in danno dei lavoratori, anche a fronte di un'iscrizione dei lavoratori all'organizzazione sindacale, di cui il Della Luna è rappresentante, niente affatto massiva. Quanto alla vicenda coinvolgente il fratello dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], qualificata come estorsione ambientale, le dichiarazioni della persona offesa non dimostrano alcun sinallagma tra il ricorrente ed il clan, avendo lo stesso [OSCURATO:PERSONA] escluso di aver ricevuto minacce o pressioni; nonostante quanto rappresentato in sede di riesame, non si comprende in che termini l'assunzione della Cerroni presso la Sosia s.r.I., avvenuta per pochi mesi nel 2013, possa ricondursi ad un rapporto sinallagmatico ed al soddisfacimento di interessi del clan. Del tutto inconferente risulta la vicenda Gallicano, in cui non si evince alcun intervento del Della Luna, peraltro avendo lo stesso Gallicano escluso la ricostruzione dei fatti sostenuta in chiave accusatoria. Il ricorso prosegue illustrando le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], allo scopo di dimostrare come le stesse non siano state messe a confronto con le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il che avrebbe consentito di verificare che la Auria aveva mentito in ordine alle intimidazioni o, al più, aveva riferito di mere sensazioni personali, e che il Gabriele non avesse mai conosciuto né incontrato [OSCURATO:PERSONA], non essendo mai stato speso il nome di questi da parte del Tancredi o del Della Luna; ciò senza contare che nessun lavoro è stato mai assegnato alla [OSCURATO:SOCIETA]. al di fuori di una gara d'appalto, non essendo mai stati svolti accertamenti sulle dichiarazioni rese dalla Auria sul punto, risultando palesemente le dichiarazioni della predetta basate su valutazioni personali, benché utilizzate in chiave indiziante dal Tribunale del riesame; addirittura favorevoli al Della Luna risultano, poi, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che, seppure riferisce di colloqui tra il Tancredi ed il Della Luna con lo Stefanutti, indica che tali colloqui avvenivano in luoghi pubblici, né fornisce ulteriori elementi al riguardo. Del tutto frammentarie e confuse risultano le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], assolutamente prive di riscontri in riferimento al Della Luna, senza contare che le sua propalazioni a carico del coindagato Tancredi in altro procedimento penale non hanno impedito l'assoluzione dell'imputato con formula piena. Né si comprende quali ulteriori elementi possano trarsi dall'informativa del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; ne consegue che, complessivamente, l'assoluta carenza di seri indizi rende impossibile apprezzare una precisa condotta attiva o uno specifico contributo fornito dal Della Luna al clan Martorano-Stefanutti; 2.2 violazione di legge, inosservanza di norma processuali sancite a pena di nullità, in riferimento agli artt. 125, 192, 274 e 275 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in quanto l'impugnata ordinanza ha omesso di considerare come la condotta ascritta al ricorrente risulterebbe cessata nel 2017, data di esaurimento dell'appalto della [OSCURATO:SOCIETA]. presso l'ospedale di Potenza, risultando la motivazione del Tribunale del riesame del tutto apparente circa l'attualità e la concretezza del pericolo, oltre che elusiva delle argomentazioni a sostegno del riesame. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, per le ragioni di seguito indicate, in relazione al primo motivo, restando assorbite le doglianze poste a fondamento del secondo. 1.Va premesso che l'editto accusatorio provvisorio ascriva a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di concorrente esterno del clan Martorano-Stefanutti, per avere, quale rappresentante sindacale della sigla UIL-TUSC, contribuito a procurare vantaggi ingiusti agli affiliati, nonché, attraverso un sistematico assoggettamento delle maestranze, indotte ad iscriversi al sindacato, assicurava una gestione addomesticata della forza lavoro e delle vertenze sindacali della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., società titolare dell'appalto per le pulizie dell'[OSCURATO:PERSONA] di Potenza, sottoponendo anche ad estorsione il fratello, [OSCURATO:PERSONA]; in Potenza, fino al settembre 2017. La motivazione del Tribunale del riesame, quanto alla sussistenza del compendio indiziario, appare il frutto di un'approssimativa considerazione dell'esito delle attività di indagine e del percorso argomentativo dell'ordinanza genetica, oltre che di un confronto solo apparente con le doglianze difensive; il provvedimento impugnato, quindi, si è risolto in una inutile e dannosa, ai fini della comprensione della vicenda, oltre che pletorica riproduzione dell'iter investigativo nel suo complesso, con scarsa capacità di focalizzazione sullo specifico ruolo ascritto al ricorrente, secondo una tecnica redazionale che - a fronte di una apparente completezza argomentativa - si traduce in una acritica e farraginosa riproposizione di snodi motivazionali spesso del tutto superflui e non sempre pertinenti, in maniera del tutto inversamente proporzionale alla chiarezza, coerenza e logica redazionale. Dopo un esordio, da pag. 7 a pag. 86, descrittivo della genesi delle indagini e della struttura del reato associativo, l'ordinanza impugnata approda alla trattazione della vicenda relativa alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., titolare del servizio di pulizia e manutenzione dell'ospedale [OSCURATO:PERSONA] di Potenza, affermando che, grazie a tale società, i concorrenti esterni Tancredi e Della Luna, il clan [OSCURATO:PERSONA], in cambio dell'impegno a tenere esente la società da rimostranze e contestazioni da parte dei dipendenti, si era assicurato una sfera di controllo completa delle assunzioni nella società, usufruendo anche di sistematiche entrate di denaro, in modo da accrescere il controllo del clan sul territorio di riferimento. Quindi il provvedimento descrive articolatamente il ruolo svolto dal coindagato [OSCURATO:PERSONA] in tale vicenda e, finalmente, alla pag. 91, affronta il ruolo del Della Luna, rappresentante sindacale della sigla UIL-TUCS, qualificato come indispensabile figura di raccordo con il clan. A dimostrazione del ruolo del Della Luna il provvedimento impugnato descrive le propalazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che il Della Luna, nel maggio 2011, era stato aggredito da un dipendente della struttura sanitaria, [OSCURATO:PERSONA], il quale era poi stato minacciato e ferito con un coltello dal padre del propalante, [OSCURATO:PERSONA]; tuttavia, su tale vicenda non sembra siano stati acquisiti riscontri, posto che lo stesso provvedimento dà conto del fatto che il Gallicano era stato del tutto reticente. Il provvedimento prosegue con la descrizione del ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA], in tale contesto, vengono inserite le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], già dipendente della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., la quale riferiva di essere stata costretta dal Tancredi ad iscriversi al sindacato UIL, affermando che le iscrizioni al predetto sindacato avvenivano su richiesta del Tancredi e di [OSCURATO:PERSONA]; aggiungeva di essere a conoscenza del fatto che il Della Luna era stato padrino di battesimo del figlio del Tancredi e che il Della Luna si era incontrato con [OSCURATO:PERSONA], intrattenendosi con lo stesso e parlando in maniera riservata, circostanza a lei riferita da una collega di lavoro. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, aveva perorato l'assunzione di [OSCURATO:PERSONA], figlia di [OSCURATO:PERSONA], come riferito da [OSCURATO:PERSONA], dirigente della [OSCURATO:PERSONA], mentre un sindacalista di Tito, [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., riferiva dell'incremento degli iscritti al sindacato rappresentato dal Della Luna e del rapporto di amicizia che questi aveva con il Tancredi, circostanze che garantivano al Della Luna dei vantaggi per i propri iscritti, aggiungendo di aver visto in più occasioni [OSCURATO:PERSONA] intrattenersi a conversare con il Tancredi ed il Della Luna. Il fratello del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], aveva poi ricordato che egli aveva assunto presso la sua ditta la moglie dello Stefanutti, essendosi in tal senso spesi sia il fratello che il Tancredi, ricordando come era stato proprio [OSCURATO:PERSONA] a chiedergli di assumere la moglie per dimostrare ad un istituto di credito, a cui si era rivolto per un prestito, la presenza di un reddito fisso in ambito familiare, escludendo, in ogni caso, di aver mai ricevuto minacce di alcun tipo. Dopo l'esecuzione della misura cautelare nei confronti del Della Luna, inoltre, aveva reso dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA], dipendete dell'Università della [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva ricordato come, dopo l'aggiudicazione dell'appalto per le pulizia da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. di Milano, il Della Luna aveva sollecitato l'assunzione del Tancredi, circostanza a lui riferita dall'ing. [OSCURATO:PERSONA], al quale il Della Luna si era rivolto; il [OSCURATO:PERSONA] confermava tale vicenda, riferendo che, a suo parere, attraverso l'assunzione del Tancredi il Della Luna avrebbe potuto controllare la società che aveva ottenuto l'appalto ed assicurare condizioni di lavoro favorevoli agli iscritti alla UIL. Dopo l'analisi del coinvolgimento della cosca Martorano-Stefanutti nel settore dei videopoker - vicenda rispetto alla quale il ricorrente risulta del tutto estraneo - l'ordinanza ha rilevato che il Tancredi ed il Della Luna risultavano pedine essenziali per il clan Marotano-Stefanutti, che controllava il territorio potentino;in particolare, il clan garantiva la risoluzione, con metodi tipicamente mafiosi, delle questioni relative alla gestione del servizio di pulizia all'interno dell'ospedale [OSCURATO:PERSONA], mentre l'azienda erogava un contributo al clan; in tal senso il Della Luna aveva garantito, in combutta con il Tancredi, la gestione addomesticata della forza lavoro e delle vertenze sindacali della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., allo scopo di favorire la compagine mafiosa nell'assoggettamento del territorio potentino alla propria forza criminale. 2. Tanto premesso, occorre sinteticamente ricordare come - alla luce del pacifico indirizzo ermneutico di questa Corte regolatrice - il reato di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen. si realizza attraverso la condotta del soggetto che, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa e privo dell'affectio societatis, fornisca tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, che risulti connotato da un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell'associazione e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima; di conseguenza, il dolo consiste nella consapevolezza e volontà del predetto contributo, dovendo investire, quindi, sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231672; Sez. 5, n. 18256 del 10/01/2019, S.ED.S. soc. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276768). Nel caso in esame, peraltro, l'ordinanza impugnata sembra essersi richiamata alla giurisprudenza formatasi sul ruolo dell'imprenditore colluso che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale, instauri con questo un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e nel far ottenere all'organizzazione risorse, servizi o utilità (Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282455; Sez. 6, n. 32384 del 27/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276474; Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, Bacchi, Rv. 273683). Ciò su cui il provvedimento risulta totalmente lacunoso - al di là di apodittiche affermazioni che non mascherano affatto il vuoto argomentativo in tema di valutazione del compendio indiziario - riguarda proprio lo snodo fondamentale della individuazione della reciprocità dei vantaggi e del rafforzamento della compagine, posto che il reato in esame non rappresenta un minus rispetto alla condotta partecipativa, sicché non richiede un canone probatorio meno stringente e, trattandosi di una condotta diversa, non può prescindere dalla prova del contributo causale alla conservazione o al rafforzamento della capacità operativa della consorteria criminale, proprio in ragione dell'assenza dell'affectio societatis che connota, invece, la partecipazione (Sez. 5, n. 2640 del 23/09/2021, dep 24/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282770). A pag. 138 del provvedimento, il Tribunale del riesame ha dato esplicitamente atto della valutazione, da parte del Giudice per le indagini preliminari, della insussistenza di qualsivoglia elemento per rinvenire, nel caso in esame, i gravi indizi di interposizione fittizia in riferimento alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], quindi, ogni ipotesi di gestione, anche indiretta, di tale società, da parte della compagine criminosa - il che avrebbe imposto un onere motivazionale particolarmente stringente nell'individuare in cosa si sarebbe concretato il rafforzamento o la conservazione della capacità operativa del clan [OSCURATO:PERSONA] nel potentino - ciò che il provvedimento ha evidenziato è un'attività di pressione e di interessamento all'assunzione di vari soggetti, peraltro neanche da parte della sola [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ma anche da parte di diverse società, quale quella di cui è titolare [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, la [OSCURATO:SOCIETA]. di Milano. A prescindere dalla circostanza che la condotta ascritta al ricorrente con l'imputazione provvisoria si limita al solo riferimento alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., e non ad altre società, in che senso tale attività di raccomandazione e pressione possa aver avvantaggiato la compagine, al di là del vantaggio per i singoli soggetti, resta avvolto da un alone di imperscrutabilità. L'ordinanza impugnata, al di là di generiche affermazioni, non individua nessuna vicenda dimostrativa dell'addomesticamento delle maestranze e della risoluzione o della prevenzione di vertenze con metodologia anche solo evocativa di un contesto mafioso, certamente in ciò non soccorrendo affatto le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; ciò senza considerare la totale assenza argomentativa delle ragioni per le quali la vicenda che aveva coinvolto [OSCURATO:PERSONA] sia inquadrabile in un'estorsione, al di là del richiamo all'etichetta dell'estorsione ambientale. Ed infatti, il provvedimento fa riferimento ad una sfera di controllo "pressoché completa" nelle assunzioni in riferimento alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., senza, però, riuscire a dimostrare tale completezza di controllo (le assunzioni di Claudia e di [OSCURATO:PERSONA] vengono seguite dai relativi licenziamenti dopo pochi giorni, e l'assunzione della figlia dello Stefanutti, Manuela, su cui ha riferito [OSCURATO:PERSONA], si fonda sulla segnalazione della predetta da parte del Tancredi e del Della Luna, ignorando il Gabriele, al momento dell'assunzione, che si trattasse della figlia dello Stefanutti). Ancor più enigmatica ed oscura, tuttavia, resta la motivazione circa il rafforzamento che il Della Luna avrebbe tratto dal suo ruolo di concorrente esterno, posto che l'unico elemento che sembrerebbe emergere riguarda l'incremento di adesioni alla UIL, di cui il ricorrente era esponente, non essendo stato, tuttavia, in alcun modo dimostrato che tale incremento - sulla cui determinazione in termini di iscritti, in riferimento all'arco temporale indicato dalla perimetrazione cronologica dell'imputazione, oltre che in relazione alle altre sigle sindacali, nulla è dato rinvenire - fosse collegato a modalità intimidatrici o, anche solo velatamente evocatrici dell'intervento della compagine criminosa. Sotto tale aspetto, in realtà, la motivazione del provvedimento sembra assimilare in maniera del tutto osmotica il ruolo del Della Luna a quello del Tancredi, posto che - a mero titolo di esempio - deve ricordarsi che le dichiarazioni del Contrisano hanno fatto riferimento a rapporti di frequentazione tra i predetti, segnalando anche la presenza dello Stefanutti, ma non hanno evidenziato alcuna condotta neanche astrattamente ricollegabile ad una modalità criminale; né si rinvengono dichiarazioni relative ad atteggiamenti minacciosi da parte del Della Luna. Anche in riferimento all'episodio narrato dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il provvedimento sembra dimenticare del tutto la necessità di individuare dei riscontri a tale narrato, peraltro individualizzanti rispetto al ruolo del Della Luna, tanto più a fronte delle ravvisate contraddizioni del Gallicano, dovendosi, tra l'altro, dimostrare per quale ragione quest'ultimo dovesse temesse specificamente il Della Luna. La motivazione dell'ordinanza, quindi, risulta connotata da una irrimediabile genericità ed approssimazione, che si risolve in una illustrazione assolutamente confusa della piattaforma indiziaria, ben lontana dalla necessaria declinazione degli elementi a carico del singolo ricorrente, in maniera chiara e logicamente coordinata, e prescindendo, altresì, da scorciatoie motivazionali, quali l'assimilazione ad altra, seppure apparentemente simile, posizione processuale. In tal senso, quindi, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Potenza che, in diversa composizione, procederà ad una valutazione del compendio indiziario che, nella piena libertà di analisi, si adeguerà, non