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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16242/2026

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d'appello di Cagliarivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale, riportandosi allamemoria depositata, ha chiesto pronunciare l'inammissibilità del ricorso;udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa del ricorrente, che ha insistito nei motivi diricorso, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 30 settembre 2025, la Corte di appello di Cagliari haconfermato la decisione del giudice di primo grado, che riteneva [OSCURATO:PERSONA] responsabiledei delitti di cui agli artt. 648, quarto comma, e 335 cod. pen., per aver ricevuto una targa diciclomotore provento di furto, provocandone poi la distruzione, omettendo di custodire ilciclomotore, che era stato sottoposto a sequestro.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramitedel proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limitirichiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, si duole di violazione di legge, in relazione al principio dilegalità nella formazione della prova, per avere la Corte d’appello fondato la condanna su unritualmente acquisite al fascicolo del dibattimento.

Al fascicolo risultava infatti acquisita, colconsenso delle parti, unicamente la denuncia della persona offesa, come ricordato dalgiudice al pubblico ministero, in occasione dell’udienza di primo grado del 3 ottobre 2023.

Daciò l’eccezione di inutilizzabilità patologica dell’atto, sollevabile in ogni stato e grado delprocedimento. 2.2 Col secondo motivo, deduce vizio di motivazione, sub specie di travisamentocd. per invenzione, per avere i giudici dell’appello operato riferimento a certe modalità delfurto, cui il ricorrente non aveva mai accennato, e di travisamento per omissione, avendo laCorte ignorato le dichiarazioni del teste a discarico Fulghesu.

3. L’odierna udienza si è svolta nella forma della trattazione orale.

È pervenutatempestiva memoria di replica alle conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, concui si contesta, tra l’altro, il passaggio della requisitoria sulla cd.

“prova di resistenza” e sisostiene che la Corte d’appello, nel denegare la riqualificazione del reato ascritto in quello difurto, ha basato il giudizio di condanna per ricettazione su un atto processualmenteinesistente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato limitatamente alla censura, di cui al motivo secondo, ditravisamento di prova per omissione - il che impone l’annullamento della gravata sentenza,con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari einfondato nel resto.2.

Il primo motivo è infondato.

In via preliminare, occorre ribadire il principio, secondocui «gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero ed acquisiti, sull'accordo delle parti,al fascicolo per il dibattimento, sono utilizzabili ai fini della decisione, non ostandovi neanchei divieti di lettura di cui all'art. 514 cod. proc. pen., salvo che tali atti siano affetti dainutilizzabilità cosiddetta "patologica", qual è quella derivante da una loro assunzione "contralegem" (Sez. 3, n. 44926 del 27/09/2023, Bianchini, Rv. 285316 - 02)».Nel caso di specie, diversamente da quanto eccepito, l’atto in questione le “spontaneedichiarazioni”, in atti, rese dall’imputato agli inquirenti, cui la Corte d’appello fa riferimento ap. 4 del gravo provvedimento – non è stato assunto contra legem, risultando dagli atti (cuiquesta Corte ha legittimo accesso, attesa la natura processuale dell’eccezione dedotta: cfr.Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), e, segnatamente, dal verbaled’udienza del 26 giugno 2023, “il consenso del difensore alla produzione delle S.i.t. giàpresentate”.In altri termini, l’accordo tra le parti con acquisizione, con valore di prova, di quantocontenuto sia nelle spontanee dichiarazioni dell’imputato sia nel verbale di querela,comportava esclusivamente l'obbligo, per il giudice di merito, di giustificare le ragionidell'attribuzione della maggiore credibilità al narrato predibattimentale dell’imputato (secondocui il targhino era stato trovato in campagna da suo figlio, senza ulteriori specificazioni)ovvero a quello, contrastante, emerso in dibattimento (allorché l’imputato riferiva di avercommesso egli stesso il furto del targhino, sottraendo il bene da uno scooter collocato vicinoa un supermercato).Non può, dunque, rimproverarsi alla Corte distrettuale di aver utilizzato le dichiarazionipredibattimentali dell’imputato, né fondatamente affermare che l’atto valorizzato fosse“inesistente”, come affermato dal ricorrente.3.

Il secondo motivo è fondato, nella parte in cui la difesa deduce il travisamento diprova per omissione.

Deve ribadirsi, a tal proposito, il consolidato principio di diritto, chequesto Collegio intende riaffermare, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, ai finidella deducibilità del vizio di "travisamento della prova", che si risolve nell'utilizzazione diun'informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti, ènecessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissionenell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica» (Sez. 6, n. 36512 del16/10/2020, Villari, Rv. 280117 - 01).Tale puntualizzazione è correttamente compiuta nel motivo in esame.

Con atto diappello, a sua volta sufficientemente specifico, l’odierno ricorrente valorizzava ledichiarazioni della teste Fulghesu, che, in dibattimento (udienza del 4 dicembre 2023 pressoil Tribunale di Cagliari), riferiva essere l’imputato in possesso del targhino dello scooter dal2014, confermando, in tal senso, la versione resa dal [OSCURATO:PERSONA] in sede dibattimentale.

Anche ilmotivo di ricorso qui in esame è, sul punto, sufficientemente specifico, avendo la difesaallegato al ricorso il verbale dell’udienza di primo grado del 4 dicembre 2023.

Comecorrettamente eccepito dal ricorrente, in entrambe le sentenze di merito è del tutto assentela valutazione di detta testimonianza a discarico, rilevante in quanto potenzialmente in gradodi fornire un riscontro esterno e diretto alla confessione dell’imputato, il quale avevacollocato il furto circa cinque anni prima del fermo del 2019, e quindi intorno al 2014.

Inoltre,come osservato in sede di memoria di replica alla requisitoria scritta del SostitutoProcuratore generale, la difesa non si è limitata a indicare la prova, di cui è stata omessa lavalutazione, illustrando bensì, in modo specifico, come l’analisi di detta prova avrebbe potutoincidere sulla più complessiva valutazione delle dichiarazioni dell’imputato offrendo unriscontro che entrambi i giudici di merito hanno illegittimamente ignorato , oltre chesull’eventuale riqualificazione dell’ascritto reato di ricettazione in quello di furto.Quanto fin qui precisato, comporta, evidentemente, la necessità di riconsiderare, allaluce della valutazione della testimonianza a discarico, il complessivo apporto dichiarativoreso dall’imputato (nelle diverse sedi processuali) e dalla persona offesa.

In particolare, l’omessa valutazione della testimonianza a discarico resa dalla Fulghesucomporta, dunque, la necessità di annullare l’avversata sentenza, con rinvio per un nuovogiudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari.4.

Per le ragioni illustrate, il Collegio annulla la sentenza impugnata con rinvio pernuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di Cagliari.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Cagliarivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale, riportandosi allamemoria depositata, ha chiesto pronunciare l'inammissibilità del ricorso;udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa del ricorrente, che ha insistito nei motivi diricorso, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 settembre 2025, la Corte di appello di Cagliari haconfermato la decisione del giudice di primo grado, che riteneva [OSCURATO:PERSONA] responsabiledei delitti di cui agli artt. 648, quarto comma, e 335 cod. pen., per aver ricevuto una targa diciclomotore provento di furto, provocandone poi la distruzione, omettendo di custodire ilciclomotore, che era stato sottoposto a sequestro. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramitedel proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limitirichiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge, in relazione al principio dilegalità nella formazione della prova, per avere la Corte d’appello fondato la condanna su unritualmente acquisite al fascicolo del dibattimento. Al fascicolo risultava infatti acquisita, colconsenso delle parti, unicamente la denuncia della persona offesa, come ricordato dalgiudice al pubblico ministero, in occasione dell’udienza di primo grado del 3 ottobre 2023. Daciò l’eccezione di inutilizzabilità patologica dell’atto, sollevabile in ogni stato e grado delprocedimento. 2.2 Col secondo motivo, deduce vizio di motivazione, sub specie di travisamentocd. per invenzione, per avere i giudici dell’appello operato riferimento a certe modalità delfurto, cui il ricorrente non aveva mai accennato, e di travisamento per omissione, avendo laCorte ignorato le dichiarazioni del teste a discarico Fulghesu. 3. L’odierna udienza si è svolta nella forma della trattazione orale. È pervenutatempestiva memoria di replica alle conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, concui si contesta, tra l’altro, il passaggio della requisitoria sulla cd. “prova di resistenza” e sisostiene che la Corte d’appello, nel denegare la riqualificazione del reato ascritto in quello difurto, ha basato il giudizio di condanna per ricettazione su un atto processualmenteinesistente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato limitatamente alla censura, di cui al motivo secondo, ditravisamento di prova per omissione - il che impone l’annullamento della gravata sentenza,con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari einfondato nel resto.2. Il primo motivo è infondato. In via preliminare, occorre ribadire il principio, secondocui «gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero ed acquisiti, sull'accordo delle parti,al fascicolo per il dibattimento, sono utilizzabili ai fini della decisione, non ostandovi neanchei divieti di lettura di cui all'art. 514 cod. proc. pen., salvo che tali atti siano affetti dainutilizzabilità cosiddetta "patologica", qual è quella derivante da una loro assunzione "contralegem" (Sez. 3, n. 44926 del 27/09/2023, Bianchini, Rv. 285316 - 02)».Nel caso di specie, diversamente da quanto eccepito, l’atto in questione le “spontaneedichiarazioni”, in atti, rese dall’imputato agli inquirenti, cui la Corte d’appello fa riferimento ap. 4 del gravo provvedimento – non è stato assunto contra legem, risultando dagli atti (cuiquesta Corte ha legittimo accesso, attesa la natura processuale dell’eccezione dedotta: cfr.Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), e, segnatamente, dal verbaled’udienza del 26 giugno 2023, “il consenso del difensore alla produzione delle S.i.t. giàpresentate”.In altri termini, l’accordo tra le parti con acquisizione, con valore di prova, di quantocontenuto sia nelle spontanee dichiarazioni dell’imputato sia nel verbale di querela,comportava esclusivamente l'obbligo, per il giudice di merito, di giustificare le ragionidell'attribuzione della maggiore credibilità al narrato predibattimentale dell’imputato (secondocui il targhino era stato trovato in campagna da suo figlio, senza ulteriori specificazioni)ovvero a quello, contrastante, emerso in dibattimento (allorché l’imputato riferiva di avercommesso egli stesso il furto del targhino, sottraendo il bene da uno scooter collocato vicinoa un supermercato).Non può, dunque, rimproverarsi alla Corte distrettuale di aver utilizzato le dichiarazionipredibattimentali dell’imputato, né fondatamente affermare che l’atto valorizzato fosse“inesistente”, come affermato dal ricorrente.3. Il secondo motivo è fondato, nella parte in cui la difesa deduce il travisamento diprova per omissione. Deve ribadirsi, a tal proposito, il consolidato principio di diritto, chequesto Collegio intende riaffermare, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, ai finidella deducibilità del vizio di "travisamento della prova", che si risolve nell'utilizzazione diun'informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti, ènecessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissionenell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica» (Sez. 6, n. 36512 del16/10/2020, Villari, Rv. 280117 - 01).Tale puntualizzazione è correttamente compiuta nel motivo in esame. Con atto diappello, a sua volta sufficientemente specifico, l’odierno ricorrente valorizzava ledichiarazioni della teste Fulghesu, che, in dibattimento (udienza del 4 dicembre 2023 pressoil Tribunale di Cagliari), riferiva essere l’imputato in possesso del targhino dello scooter dal2014, confermando, in tal senso, la versione resa dal [OSCURATO:PERSONA] in sede dibattimentale. Anche ilmotivo di ricorso qui in esame è, sul punto, sufficientemente specifico, avendo la difesaallegato al ricorso il verbale dell’udienza di primo grado del 4 dicembre 2023. Comecorrettamente eccepito dal ricorrente, in entrambe le sentenze di merito è del tutto assentela valutazione di detta testimonianza a discarico, rilevante in quanto potenzialmente in gradodi fornire un riscontro esterno e diretto alla confessione dell’imputato, il quale avevacollocato il furto circa cinque anni prima del fermo del 2019, e quindi intorno al 2014. Inoltre,come osservato in sede di memoria di replica alla requisitoria scritta del SostitutoProcuratore generale, la difesa non si è limitata a indicare la prova, di cui è stata omessa lavalutazione, illustrando bensì, in modo specifico, come l’analisi di detta prova avrebbe potutoincidere sulla più complessiva valutazione delle dichiarazioni dell’imputato offrendo unriscontro che entrambi i giudici di merito hanno illegittimamente ignorato , oltre chesull’eventuale riqualificazione dell’ascritto reato di ricettazione in quello di furto.Quanto fin qui precisato, comporta, evidentemente, la necessità di riconsiderare, allaluce della valutazione della testimonianza a discarico, il complessivo apporto dichiarativoreso dall’imputato (nelle diverse sedi processuali) e dalla persona offesa. In particolare, l’omessa valutazione della testimonianza a discarico resa dalla Fulghesucomporta, dunque, la necessità di annullare l’avversata sentenza, con rinvio per un nuovogiudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari.4. Per le ragioni illustrate, il Collegio annulla la sentenza impugnata con rinvio pernuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di Cagliari.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
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