CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2024
Cassazione n. 12206/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25267/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che l a rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del controricorso, p.e.c.. [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente - avverso la SENTENZAd ella COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 1048/2017 depositata il28/03/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che Con quattro avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, ai fini delle imposte Irap e Ires, l'Agenzia delle entrate rettificava le dichiarazioni dei redditi della società [OSCURATO:SOCIETA]., recuperando i costi sostenuti in favore dell’Associazione sportiva dilettantistica [OSCURATO:PERSONA] di Puglia. Proposti distinti ricorsi, la Commissione tributaria provinciale di Bari, previa loro riunione, li accoglieva, ritenendo il costo deducibile in forza dell'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, che prevede per le spese di sponsorizzazione sostenute nei confronti di associazioni e società sportive dilettantistiche una presunzione assoluta che le stesse siano di pubblicità fino a un massimo di 200.000 euroannui. Contro tale decisione proponeva appello la società, gravame che la Commissione tributaria regionale della Puglia rigettava; in particolare i giudici d'appello evidenziavano che le argomentazioni sviluppate nell'atto di appello non si confrontavano con i concreti elementi provati nel corso del giudizio dalla ricorrente né contrastavano idoneamente le conclusioni dei giudici di primo grado, i quali, in base all'esame della documentazione prodotta dalla contribuente, avevano ritenuto l'effettiva sussistenza dell'operazione commerciale e la sua inerenza all'attività d'impresa; evidenziavano che la valutazione della congruità o della sproporzione dei costi compete all'esclusivo giudizio dell'imprenditore dovendosi in questa sede valutare solo la potenziale utilità per l'attività commerciale del l'operazione economica, elemento che nel caso di specie certamente ricorreva; inoltre dalla documentazione prodotta dalla contribuente emergevano certezza, effettività e inerenza delle spese di sponsorizzazione, trattandosi di costi realmente sostenuti come traspariva dal contratto, dalle fatture e dagli assegni emessi a favore dell'associazione sportiva. Contro tale sentenza propone ricorso in via principale l’Agenzia delle entrate, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la società contribuente. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Considerato che 1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 e 342 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., lamentando che i giudici dell'appello abbiano erratamente ritenuto l'inammissibilità del gravame, sull'assunto che esso non contenesse specifiche censure alla sentenza di primo grado e ciò in violazione della natura pienamente devolutiva dell'appello tributario, costantemente affermata dalla Corte di cassazione. Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 132, n. 4, cod. proc. civ., 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ.; la difesa erariale lamenta la mera apparenza della motivazione dei giudici d'appello che si sono limitati a un acritico richiamo della decisione di primo grado. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 108 e 109 t.u.i.r., 90 della legge n. 289 del 2002 e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ.; in particolare la difesa erariale censura la sentenza d'appello in quanto la presunzione legale riguarderebbe la natura delle spese di sponsorizzazione da considerarsi ex legedi pubblicità ma ferma rimarrebbe la necessità della dimostrazione, ove contestate, della loro inerenza, effettività ed economicità, laddove nel caso di specie i contratti di sponsorizzazione erano generici e le operazioni erano antieconomiche in quanto le spese non erano congrue. 2. Il primo motivo è inammissibile. Si rivela infatti errato l'assunto che la CTR abbia ritenuto l'inammissibilità dell'appello, che non trova fondamento né nel dispositivo della sentenza, che pronuncia il rigetto del gravame, nè nel corpo della motivazione, ove se ne ritiene la infondatezza; il riferimento alla genericità delle deduzioni dell'appellante appare evidentemente utilizzato, nell'economia della motivazione, al solo fine di condividere il percorso logico e giuridico adottato dai giudici di primo grado. 3. Il secondo motivo è infondato. La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, si configura quando la motivazione manchi del tutto -nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero... essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (Cass., Sez. U., n. 8053/2014; successivamente tra le tante Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 6626/2022). In particolare si è in presenza di una motivazione apparenteallorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. Nel caso di specie la motivazione dei giudici d'appello, nel richiamare la motivazione dei giudici di primo grado, ne ha ampiamente esposto il contenuto, condividendolo con specifiche argomentazioni, che rendono del tutto evidenti e comprensibil i le effettive ragioni della decisione. 4. Il terzo motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale si è infatti attenuta ai costanti principi elaborati da questa Corte, che ha, più volte, ribadito che «in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, sono assistite da una “presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale» (Cass. n. 5720/2016, ribadita da Cass. n. 8981/2017; Cass. n. 14232/2017; Cass. n. 21452/2021; Cass. n. 4612/2023), «senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori» (Cass. n. 8981/2017; Cass. n. 1420/2018; Cass.n. 13508/2018; Cass. n. 8540/2020). Ancora, questa Corte ha affermato, pure di recente, che il citato art. 90, comma 8, costituisce norma speciale, destinata a derogare anche al regime generale di deducibilità dei costi previsto dall'art. 109 del t.u.i.r., trattandosi di disposizione che detta peculiari condizioni di deducibilità delle spese di pubblicità che rispondono alle specifiche esigenze del settore di riferimento, ossia delle compagini sportive dilettantistiche; la norma intende perseguire finalità diverse che, con tutta evidenza, possono essere rintracciate nella voluntas legis di approntare un regime agevolativo per quei soggetti che decidono di investire nello sport amatoriale e di favorire - tramite la leva fiscale - la diffusione di questo genere di attività giudicate socialmente utili e degne di protezione, stante anche la rilevanza costituzionale dello sport (cfr. Cass. n. 21452/2021, in motivazione). Il legislatore ha, dunque, stabilito una presunzione assoluta di deducibilità del costo, rendendo non sindacabile la scelta dell'imprenditore di promuovere il nome, il marchio o l'immagine attraverso iniziative pubblicitarie nel settore sportivo dilettantistico; non si può, quindi, negare lo scomputo dei costi di sponsorizzazione sulla base di una asserita assenza di una diretta aspettativa di ritorno commerciale, atteso che una tale soluzione non si porrebbe neppure in linea con la stessa nozione di inerenza, come delineatasi nel tempo, che è di natura qualitativa e non quantitativa (Cass. n. 33030/2018; Cass. n. 33120/2019; Cass. n. 6017/2020) e non è, dunque, più basata sulla necessaria riconducibilità dell'onere alla percezione di ricavi da parte dell'impresa che sostiene il costo (il che vizia anche l’affermazione della CTR volta a valutare l’inerenza sotto il profilo della congruità del costo); neppure è consentita la contestazione della incongruità o dell'antieconomicità del costo (Cass. n. 4274/2023; Cass. n. 15179/2020), dal momento che nel campo delle sponsorizzazioni è improponibile, se non impossibile, individuare l'ammontare «congruo» di una sponsorizzazione, poiché queste spese, di solito, sono sostenute nella prospettiva di aumentare i ricavi, senza la garanzia che tale obiettivo possa essere davvero conseguito (cfr. Cass. n. 21452/2021, citata). In conclusione, dunque, il peculiare regime approntato dall'art. 90, comma 8, citato, come evidenziato dalle recenti pronunce di questa Corte, in forza della sua natura agevolativa, fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di imprese sportive dilettantistiche laddove risultino soddisfatti i requisiti sopra indicati, ossia che i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima (Cass. n. 1420/2018; Cass. n. 11797/2019; Cass. n. 8540/2020). Premessa l’evidente genericità dell’assunto che non vi fosse prova dell’effettività delle spese (laddove la CTR ha dato rilievo ai contratti, alle fatture e agli assegni emessi), il motivo è quindi evidentemente infondato laddove assumere la possibilità da parte dell'amministrazione di sindacare la congruità di tali spese. 5. Di conseguenza il ricorso va respinto. Rilevato che risulta soccombente l'Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il d.P.R. n. 30/05/2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater(Cass. n. 1778/2016). P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese