CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 marzo 2022
Cassazione n. 18674/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Napoli il 27 settembre 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti ex art. 444 cod. proc.pen. in relazione al reato di rapina aggravata. 2.Propone ricorso il difensore di fiducia dell'imputato deducendo vizio di motivazione, poiché il giudice non ha dato conto del proprio convincimento con argomentazioni adeguate ed esaurienti. 3.11 ricorso è inammissibile. In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate. (Sez. F - , Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020 Cc. (dep. 16/10/2020 ) Rv. 279761 - 01 Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. 2.L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 3 marzo 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ili 'iniela [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO I