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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 gennaio 2026

Cassazione n. 01881/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10278/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], -intimato- avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 214/2025 depositata il 17.3.2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.1.2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 198/2024 il Giudice di Pace di Macerata annullava il decreto ingiuntivo n. 671/2022, emesso in base a fattura basata su accordo transattivo tra le parti, a titolo di compenso per lavori edilizi nell'ambito di un contratto d'opera,in favore di [OSCURATO:PERSONA] titolare di ditta individuale, ritenendo fondata l’eccezione di inadempimento sollevata dal committente [OSCURATO:PERSONA] per i vizi dell’opera.

Inoltre, in accoglimento della domanda riconvenzionale dell’opponente Licitra , il Giudice di Pace condannava [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno e poneva a suo carico le spese processuali e di CTU.

L’oppostoSandro Scagnoli proponeva appello.

Nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 214/2015 del 15/17.3.2025 il Tribunale di Macerata riformava la sentenza di primo grado.

Rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, dichiarando che la prova dell’accordo transattivo, dal quale derivava l’infondatezza dell’opposizione, doveva ritenersi ritualmente acquisita; ciò in quantol'inammissibilità della testimonianza dell' ing. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale risultava la prova della transazione, non era stata eccepita preventivamente e neppure era stata contestat a successivamente la nullità di tale deposizione perché relativa a contratto da provare per iscritto, mentretale nullità non era rilevabile d'ufficio.

Il Tribunale dichiarava integralmente compensate le spese di CTU e del doppio grado di giudizio, tenuto conto dell'effettiva sussistenza dei vizi denunziati emersi dalla CTU espletata, del fatto che la difesa dell’appellato non era stata pretestuosa e della circostanza che la prova del l’ accordo transattivo era stata acquisita solo all’esito del giudizio di primo grado. 2.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a un ico motivo.

E’ rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA], al quale il ricorso è stato ritualmente notificato all’indirizzo pec del difensore, con consegna del messaggio in data 8-5-2025.

All’esito della camera di consiglio del 20-1-2026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con unica censura, articolata ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, comma 1° e 92, comma 2° c.p.c., per avere il Tribunale di Macerata totalmente compensato le spese processuali di primo e di secondo grado e di CTU con la motivazione: a) che i vizi dei lavori oggetto del contratto d'opera commissionati dal Licitra alla ditta Scagnoli, riscontrati dalla CTU espletata in primo grado, effettivamente sussistevano; b) che la difesa dell'appellato Licitra non era stata pretestuosa; c) che solo all'esito del giudizio di primo grado si era acquisita la prova dell'intervenuto accordo transattivo fra le parti, ostativo all'accoglimento della riconvenzionale risarcitoria del Licitra.

Evidenzia il ricorrente come tale motivazione non sia conforme alla previsione dell'art. 92 comma 2° c.p.c., ratione temporis applicabile, che consente di disporre la compensazione , totale o parziale, solo in caso di reciproca soccombenza, di assoluta novità della questione trattata, o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.

Aggiunge che la sentenza impugnata, avendo accolto l'appello da lui proposto, avendo conseguentemente rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo e la riconvenzionale risarcitoria del l’opponente accolta in primo grado, avendo anche condannato l’opponente appellato alla restituzione della somma dalui ricevuta - € 4.969,71 - in forza della sentenza di primo grado, con sua conseguente soccombenza totale, avrebbe dovuto condannare lo stesso al pagamento delle spese processuali di primo e di secondo grado, di CTU e di CTP. 2.Il motivo è formulato in modo inammissibile con riferimento alla richiesta di rimborso delle spese per la CTP ; ciò in quanto la sentenza impugnata non ha pronunciato sullespese di CTP, neppure espressamente richieste nelle conclusioni dell'appellante riportate nella sentenza medesima; quindi, in primo luogo e in via assorbente rispetto a ogni ulteriore questione, con riguardo alle spese di CTP, il ricorso non è rispettoso delle previsioni dell’art. 366 co. 1° n.6 c.p.c.

Per il resto, il ricorso è fondatoe deve essere accolto.

Essendo stato il giudizio di primo grado instaurato nel 2022, il Tribunale di Macerata avrebbe dovuto fare applicazione del l'art. 92 comma 2° c.p.c. nel testo introdotto dall'art. 13 comma 1 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 132, convertito in legge 10.11.2014 n. 162, valevole in forza della previsione del comma 2 di quell'articolo, per i procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge.

Secondo tale disposizione “Se vi èsoccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.

Va anchetenuto conto che l'art. 92 comma 2° c.p.c., nel testo modificato nel 2014, èstato dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, ma anche in presenza di "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni", vale a dire in presenza di ragioni riconducibili alla stessa ratio giustificativa delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.

La sentenza impugnata ha giustificato la compensazione delle spese processuali del doppio grado e di CTU, con la motivazione che i vizi dei lavori affidatida Licitra a Scagnoli, riscontrati dalla CTU espletata in primo grado, effettivamente sussistevano, che la difesa dell'appellato Licitra non era stata pretestuosa e che solo all'esito del giudizio di primo grado si era acquisita la prova dell'intervenuto accordo transattivo fra le parti, ostativo all'accoglimento della riconvenzionale risarcitoria di Licitra.

All’evidenza, nessuna di queste ragioni corrisponde alla previsione dell'art. 92 comma 2° c.p.c. da applicare ratione temporis , perché non vi era stato alcun mutamento di giurisprudenza su questioni dirimenti, non si tratta va di questioni connotate da assoluta novità, non erano neanche configurabili gravi ed eccezionali ragioni analoghe, come individuate dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7992/2022, per tutte), e neppure sussisteva una soccombenza reciproca.

La limitazione dell'importo dovuto da Licitra a Scagnoli in forza dell'accordo transattivo raggiunto grazie all'intervento del progettista e direttore dei lavori ing. [OSCURATO:PERSONA] già risultava dalla fattura posta a base della richiesta di decreto ingiuntivo avanzata da Scagnoli e non era neppure derivata da un ridimensionamento delle pretese di quest'ultimo in ambito giudiziale.

Pertanto, una volta riconosciuta dalla sentenza di secondo grado la validità e opponibilità dell'accordo transattivo, risultava evidentemente infondata anche la domanda riconvenzionale risarcitoria per vizi delle opere commissionate, che era stata proposta dal l’opponente Licitra, essendo priva di rilievo la presenza o meno dei vizi e delle incompletezze lamentate dal committente, superate dalla transazione.Infatti, i l Tribunale harigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo confermando il credito di € 2.420,00 portato dalla fattura n. 15 del 31.3.2022 di Scagnoli e ha respinto la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni da inadempimento del contratto d'opera proposta dal l’opponente , ponendo conseguentemente a carico di quest'ultimo anche la restitu zione delle sommericevute in forza de lla sentenza di primo grado, pari a €4.969,71 .

A fronte della totale soccombenza di Licitra e in mancanza degli altri presupposti per la compensazione individuati dall’art. 92 c.p.c., il Tribunale di Macerata non poteva disporre la compensazione delle spese processuali di primo e di secondo grado; in applicazione del principio generale della soccombenza posto d a ll'art. 91 c.p.c. e in base all'esito finale della lite, avrebbe dovuto condannare l’opponente appellato Licitra totalmente soccombente al pagamento delle spese processuali di primo e di secondo grado, e al pagamento delle spese di CTU anticipate dallo Scagnoli.

Si rammenta che le spese di consulenza tecnica d’ufficio rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c. (Cass. n. 17739/2016, Cass. n. 26849/2019) , per cui nella fattispecie, nella mancanza dei presupposti della compensazione, anche tali spese dovevano essere poste a carico della parte totalmente soccombente. 3.Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 comma 2° c.p.c., come espressamente richiesto dal ricorrente.

Applicato il D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, individuato, in base al valore della causa in entrambi i gradi, lo scaglione tra € 1.101,00 ed €5.200,00 e applicati gli importi medi dello scaglione , si liquidano,per compensi , per il grado davanti al giudice di pace l'importo di € 1.265,00 e per il grado davanti al Tribunalel’importo di € 2.552,00 ; il tutto,oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%. 4.In applicazione del principio della soccombenza, l’intimato deve essere condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo nei minimi dello scaglione, in considerazione della semplicità delle questioni oggetto del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorsoaccolto; decidendo nel merito, condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese processuali del giudizio di merito , liquidate per il primo grado in € 100,00 per esborsi ed €1.265,00 per compensi e per il secondo grado in € 100,00 per esborsi ed € 2.552,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, nonché al rimborso delle spese di c.t.u.; condanna l’intimato alla rifusione a favore del ricorrente delle spese de l presente giudizio di legittimità

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10278/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], -intimato- avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 214/2025 depositata il 17.3.2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.1.2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 198/2024 il Giudice di Pace di Macerata annullava il decreto ingiuntivo n. 671/2022, emesso in base a fattura basata su accordo transattivo tra le parti, a titolo di compenso per lavori edilizi nell'ambito di un contratto d'opera,in favore di [OSCURATO:PERSONA] titolare di ditta individuale, ritenendo fondata l’eccezione di inadempimento sollevata dal committente [OSCURATO:PERSONA] per i vizi dell’opera. Inoltre, in accoglimento della domanda riconvenzionale dell’opponente Licitra , il Giudice di Pace condannava [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno e poneva a suo carico le spese processuali e di CTU. L’oppostoSandro Scagnoli proponeva appello. Nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 214/2015 del 15/17.3.2025 il Tribunale di Macerata riformava la sentenza di primo grado. Rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, dichiarando che la prova dell’accordo transattivo, dal quale derivava l’infondatezza dell’opposizione, doveva ritenersi ritualmente acquisita; ciò in quantol'inammissibilità della testimonianza dell' ing. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale risultava la prova della transazione, non era stata eccepita preventivamente e neppure era stata contestat a successivamente la nullità di tale deposizione perché relativa a contratto da provare per iscritto, mentretale nullità non era rilevabile d'ufficio. Il Tribunale dichiarava integralmente compensate le spese di CTU e del doppio grado di giudizio, tenuto conto dell'effettiva sussistenza dei vizi denunziati emersi dalla CTU espletata, del fatto che la difesa dell’appellato non era stata pretestuosa e della circostanza che la prova del l’ accordo transattivo era stata acquisita solo all’esito del giudizio di primo grado. 2.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a un ico motivo. E’ rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA], al quale il ricorso è stato ritualmente notificato all’indirizzo pec del difensore, con consegna del messaggio in data 8-5-2025. All’esito della camera di consiglio del 20-1-2026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con unica censura, articolata ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, comma 1° e 92, comma 2° c.p.c., per avere il Tribunale di Macerata totalmente compensato le spese processuali di primo e di secondo grado e di CTU con la motivazione: a) che i vizi dei lavori oggetto del contratto d'opera commissionati dal Licitra alla ditta Scagnoli, riscontrati dalla CTU espletata in primo grado, effettivamente sussistevano; b) che la difesa dell'appellato Licitra non era stata pretestuosa; c) che solo all'esito del giudizio di primo grado si era acquisita la prova dell'intervenuto accordo transattivo fra le parti, ostativo all'accoglimento della riconvenzionale risarcitoria del Licitra. Evidenzia il ricorrente come tale motivazione non sia conforme alla previsione dell'art. 92 comma 2° c.p.c., ratione temporis applicabile, che consente di disporre la compensazione , totale o parziale, solo in caso di reciproca soccombenza, di assoluta novità della questione trattata, o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Aggiunge che la sentenza impugnata, avendo accolto l'appello da lui proposto, avendo conseguentemente rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo e la riconvenzionale risarcitoria del l’opponente accolta in primo grado, avendo anche condannato l’opponente appellato alla restituzione della somma dalui ricevuta - € 4.969,71 - in forza della sentenza di primo grado, con sua conseguente soccombenza totale, avrebbe dovuto condannare lo stesso al pagamento delle spese processuali di primo e di secondo grado, di CTU e di CTP. 2.Il motivo è formulato in modo inammissibile con riferimento alla richiesta di rimborso delle spese per la CTP ; ciò in quanto la sentenza impugnata non ha pronunciato sullespese di CTP, neppure espressamente richieste nelle conclusioni dell'appellante riportate nella sentenza medesima; quindi, in primo luogo e in via assorbente rispetto a ogni ulteriore questione, con riguardo alle spese di CTP, il ricorso non è rispettoso delle previsioni dell’art. 366 co. 1° n.6 c.p.c. Per il resto, il ricorso è fondatoe deve essere accolto. Essendo stato il giudizio di primo grado instaurato nel 2022, il Tribunale di Macerata avrebbe dovuto fare applicazione del l'art. 92 comma 2° c.p.c. nel testo introdotto dall'art. 13 comma 1 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 132, convertito in legge 10.11.2014 n. 162, valevole in forza della previsione del comma 2 di quell'articolo, per i procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge. Secondo tale disposizione “Se vi èsoccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. Va anchetenuto conto che l'art. 92 comma 2° c.p.c., nel testo modificato nel 2014, èstato dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, ma anche in presenza di "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni", vale a dire in presenza di ragioni riconducibili alla stessa ratio giustificativa delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. La sentenza impugnata ha giustificato la compensazione delle spese processuali del doppio grado e di CTU, con la motivazione che i vizi dei lavori affidatida Licitra a Scagnoli, riscontrati dalla CTU espletata in primo grado, effettivamente sussistevano, che la difesa dell'appellato Licitra non era stata pretestuosa e che solo all'esito del giudizio di primo grado si era acquisita la prova dell'intervenuto accordo transattivo fra le parti, ostativo all'accoglimento della riconvenzionale risarcitoria di Licitra. All’evidenza, nessuna di queste ragioni corrisponde alla previsione dell'art. 92 comma 2° c.p.c. da applicare ratione temporis , perché non vi era stato alcun mutamento di giurisprudenza su questioni dirimenti, non si tratta va di questioni connotate da assoluta novità, non erano neanche configurabili gravi ed eccezionali ragioni analoghe, come individuate dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7992/2022, per tutte), e neppure sussisteva una soccombenza reciproca. La limitazione dell'importo dovuto da Licitra a Scagnoli in forza dell'accordo transattivo raggiunto grazie all'intervento del progettista e direttore dei lavori ing. [OSCURATO:PERSONA] già risultava dalla fattura posta a base della richiesta di decreto ingiuntivo avanzata da Scagnoli e non era neppure derivata da un ridimensionamento delle pretese di quest'ultimo in ambito giudiziale. Pertanto, una volta riconosciuta dalla sentenza di secondo grado la validità e opponibilità dell'accordo transattivo, risultava evidentemente infondata anche la domanda riconvenzionale risarcitoria per vizi delle opere commissionate, che era stata proposta dal l’opponente Licitra, essendo priva di rilievo la presenza o meno dei vizi e delle incompletezze lamentate dal committente, superate dalla transazione.Infatti, i l Tribunale harigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo confermando il credito di € 2.420,00 portato dalla fattura n. 15 del 31.3.2022 di Scagnoli e ha respinto la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni da inadempimento del contratto d'opera proposta dal l’opponente , ponendo conseguentemente a carico di quest'ultimo anche la restitu zione delle sommericevute in forza de lla sentenza di primo grado, pari a €4.969,71 . A fronte della totale soccombenza di Licitra e in mancanza degli altri presupposti per la compensazione individuati dall’art. 92 c.p.c., il Tribunale di Macerata non poteva disporre la compensazione delle spese processuali di primo e di secondo grado; in applicazione del principio generale della soccombenza posto d a ll'art. 91 c.p.c. e in base all'esito finale della lite, avrebbe dovuto condannare l’opponente appellato Licitra totalmente soccombente al pagamento delle spese processuali di primo e di secondo grado, e al pagamento delle spese di CTU anticipate dallo Scagnoli. Si rammenta che le spese di consulenza tecnica d’ufficio rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c. (Cass. n. 17739/2016, Cass. n. 26849/2019) , per cui nella fattispecie, nella mancanza dei presupposti della compensazione, anche tali spese dovevano essere poste a carico della parte totalmente soccombente. 3.Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 comma 2° c.p.c., come espressamente richiesto dal ricorrente. Applicato il D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, individuato, in base al valore della causa in entrambi i gradi, lo scaglione tra € 1.101,00 ed €5.200,00 e applicati gli importi medi dello scaglione , si liquidano,per compensi , per il grado davanti al giudice di pace l'importo di € 1.265,00 e per il grado davanti al Tribunalel’importo di € 2.552,00 ; il tutto,oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%. 4.In applicazione del principio della soccombenza, l’intimato deve essere condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo nei minimi dello scaglione, in considerazione della semplicità delle questioni oggetto del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorsoaccolto; decidendo nel merito, condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese processuali del giudizio di merito , liquidate per il primo grado in € 100,00 per esborsi ed €1.265,00 per compensi e per il secondo grado in € 100,00 per esborsi ed € 2.552,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, nonché al rimborso delle spese di c.t.u.; condanna l’intimato alla rifusione a favore del ricorrente delle spese de l presente giudizio di legittimità
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