CassazionesentenzaSezione FDecisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 34813/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e da 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1301/22 in data 06/12/2022 della Corte di appello di Bari, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bari, su concorde richiesta delle parti, previo riconoscimento al solo imputato [OSCURATO:PERSONA] delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla contestata recidiva (reiterata, specifica, infraquinquennale), in relazione al reato di tentato riciclaggio per il quale si era proceduto in primo grado con rito abbreviato nei confronti di entrambi gli imputati, applicava le seguenti pene: -a [OSCURATO:PERSONA], anni due di reclusione ed curo 4.000 di multa, così determinata: pena base, anni tre di reclusione ed euro 6.000 di multa, diminuita per il rito ad anni due di reclusione ed euro 4.000 di multa; -a [OSCURATO:PERSONA], anni due, mesi otto di reclusione ed euro 5.000 di multa, così determinata: pena base, anni quattro di reclusione ed euro 7.500 di multa, ridotta per il rito ad anni due, mesi otto di reclusiore ed euro 5.000 di multa. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con un solo formale atto, è stato proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Lamenta il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] violazione di legge ritenendo non esplicitate le modalità di calcolo per arrivare alla pena finale. 2.2. Lamenta il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] violazione di legge ritenendo ingiustificato il mancato abbattimento di pena in conseguenza della ritenuta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante della recidiva. 3. I ricorsi sono entrambi inammissibili, in quanto per il Barra le modalità di calcolo della pena sono state ampiamente esplicitate, e per il Santoro nessun abbattimento di pena poteva conseguire al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in relazione alla loro applicazione in termini di semplice equivalenza rispetto all'aggravante contestata e ritenuta. 4. Si afferma in giurisprudenza che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504). La pena irrogata nella fattispecie ad entrambi gli imputati è del tutto legale. Come è noto, la pena base per il reato di riciclaggio va da quattro a dodici anni di reclusione e da 5.000 ad 25.000 euro di multa. Con il tentativo, la pena minima non può essere inferiore ad anni due, mesi otto di reclusione ed euro 1.667 di multa (con riduzione pari a due terzi del minimo edittale), mentre la pena massima non può essere superiore ad anni otto di reclusione ed euro 16.667 di multa (con riduzione pari ad un terzo del massimo edittale). Fermo quanto precede, appare evidente come, nei confronti di entrambi gli imputati, la pena applicata risulti pienamente legale, in quanto rientrante nell'ambito edittale di riferimento, ed è il frutto della consentita applicazione del cd. metodo diretto o sintetico, non essendosi operata, per l'individuazione della cornice edittale, la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato (Sez. 1, n. 35013 del 06/136/2013, Colombo, non mass.). 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa