CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 11957/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
on domicilio digitale p.e.c. come da Registri diGiustizia;-controricorrentee ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 982/2022 emessa da Corte di appello diMilano.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Numero registro generale 12471/2023Numero sezionale 385/2026Numero di raccolta generale 11957/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,Data pubblicazione 30/04/2026c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 2.200,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 29 aprile 2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]