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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 33059/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 11/01/2021 con cui la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza in data 21/05/2020 del Tribunale di Treviso, che lo aveva condannato per i delitti di rapina aggravata e di lesioni aggravate.

Deduce:

1.1. Erronea applicazione di una norma processuale, in relazione all'art. 191, cod.proc.pen. per il mancato rispetto del principio del contraddittorio nella formazione della prova; contraddittorietà e illogicità della motivazione e travisamento della prova con riferimento all'attribuibilità del fatto all'imputato secondo la regola di giudizio all'art. 533, comma 1, cod.proc.pen..Con il primo motivo il ricorrente deduce l'inutilizzabilità dei fotogrammi estrapolati dalle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, che ritrarrebbero Bettini sul luogo del fatto, al momento della rapina.

Secondo la difesa tali fotogrammi sarebbero inutilizzabili perché acquisiti in violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova", in quanto le operazioni di acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza sono avvenute senza il rispetto delle modalità di cui all'art. 354, comma 2, cod.proc.pen. e, comunque, senza una completa e precisa verbalizzazione delle operazioni compiute, impedendo così all'imputato di esercitare un contraddittorio, anche solamente postumo, sulla correttezza delle operazioni di acquisizione della prova".

In linea subordinata, in caso di mancato accoglimento della preliminare eccezione di inutilizzabilità, il ricorrente sostiene che -comunque- i fotogrammi non dimostrano che fosse proprio Bettini la persona che si trovava a transitare sul luogo del fatto, al momento della rapina.

Per spiegare le ragioni di tale assunto viene posto l'accento, in particolare, sulla discrasia temporale tra l'orario riportato nelle immagini di videosorveglianza e l'orario in cui la persona offesa afferma di essere stata derubata e con l'orario indicato nel verbale di acquisizione di immagini di telecamere, al cui riguardo si denuncia altresì il vizio di travisamento della prova.

Si specifica come la discrasia temporale non possa ritenersi superata dalla testimonianza dell'Ispettore di [OSCURATO:PERSONA].

1.2. Contraddittorietà della motivazione e violazione della regola di giudizio di cui all'art. 533, comma 1, c.p.p. con riferimento alla ricostruzione del fatto delittuoso.

Con il secondo motivo si sostiene che la qualificazione giuridica del fatto come rapina e lesioni è in contrasto con le risultanze dibattimentali, che dovrebbero condurre alla ricostruzione del fatto come furto e come lesioni quale conseguenza di altro delitto.

A sostegno dell'assunto vengono compendiate e illustrate le emergenze dibattimentali, con particolare riferimento a quanto riferito dalla persona offesa.

1.3. Mancanza di motivazione con riferimento all'aggravante del nesso teleologico in relazione alle lesioni.

Si assume che la Corte di appello non ha fornito nessuna motivazione circa le ragioni per cui ha ritenuto sussistente l'aggravante del nesso teleologico, nonostante le deduzioni difensive dispiegate nell'atto di gravame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.1.1.

I primi due motivi di ricorso sono inammissibili perché sono la pedissequa reiterazione delle medesime questioni contenute nell'atto di appello e disattese dalla Corte di merito, con motivazione adeguata, logica, non contraddittoria e conforme agli insegnamenti di legittimità nelle materie prospettata con il gravame.

Infatti, tra molto altro, la Corte di appello: a) Ha spiegato che l'acquisizione delle immagini non segue il regime degli accertamenti tecnici irripetibili, per come costantemente spiegato dalla Cassazione, che ha più volte chiarito e precisato che le immagini di videosorveglianza devono qualificarsi come documenti utilizzabili come prove documentali nel dibattimento; b) Ha rimarcato che la [OSCURATO:PERSONA] -sin dall'acquisizione delle immagini- annotava che l'impianto di videosorveglianza riportava un orario errato di due ore rispetto all'orario effettivo, così che non si aveva nessuna discrasia temporale tra l'orario riferito dalla persona offesa e quello impresso nelle immagini.

Il ricorrente non tiene in alcuna considerazione l'ampia motivazione resa dalla Corte di appello per rigettare le doglianze in esame e reitera con il ricorso le medesime questioni proposte davanti alla Corte di appello che -a loro volta- erano già meramente reiterative delle identiche questioni sollevate davanti al Tribunale.

Da qui la prima ragione di inammissibilità del ricorso, visto che questa Cor- te ha costantemente rimarcato che "è inammissibile il ricorso per cassazione fon- dato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, mo- tivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la fun- zione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez, 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari).

In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di es- si come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a so- stegno di ogni richiesta.

1.2. Un tale modo di proporre le doglianze comporta che il ricorso è privo di correlazione con la sentenza impugnata, visto che manca un effettivo confronto con le ragioni che hanno indotto la Corte di appello a rigettare i motivi di appello.Tale rilievo porta al vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice cen- surato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzot- ta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

1.3. A tutto ciò si aggiunga che tutte le ulteriori argomentazioni spese dal ricorrente in punto di ricostruzione e di qualificazioni dei fatti non sollevano questioni scrutinabili in sede di legittimità, risolvendosi in una lettura delle emergenze dibattimentali alternativa a quella dei giudici della doppia sentenza conforme.

Da ciò discende l'ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

1.4. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e per aspcificità.

Il ricorrente nel denunciare l'omessa motivazione sull'aggravante teleologica, in realtà, non tiene conto della motivazione considerata nel suo complesso e non considera che dalla sua lettura unitaria e dalla ricostruzione dei fatti quivi contenuta emerge evidente come la Corte di appello abbia ritenuto che le lesioni siano state provocate al fine di rapinare la donna, così configurandosi l'aggravante teleologica.

A parte la manifesta infondatezza che discende da tale rilievo, va -altresì- annotato come anche in questo caso il ricorrente eluda -di fatto- un effettivo con- fronto con la motivazione della sentenza impugnata, così incorrendo nel vizio di aspecificità, nei termini di cui si è già detto.

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 11/01/2021 con cui la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza in data 21/05/2020 del Tribunale di Treviso, che lo aveva condannato per i delitti di rapina aggravata e di lesioni aggravate. Deduce: 1.1. Erronea applicazione di una norma processuale, in relazione all'art. 191, cod.proc.pen. per il mancato rispetto del principio del contraddittorio nella formazione della prova; contraddittorietà e illogicità della motivazione e travisamento della prova con riferimento all'attribuibilità del fatto all'imputato secondo la regola di giudizio all'art. 533, comma 1, cod.proc.pen..Con il primo motivo il ricorrente deduce l'inutilizzabilità dei fotogrammi estrapolati dalle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, che ritrarrebbero Bettini sul luogo del fatto, al momento della rapina. Secondo la difesa tali fotogrammi sarebbero inutilizzabili perché acquisiti in violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova", in quanto le operazioni di acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza sono avvenute senza il rispetto delle modalità di cui all'art. 354, comma 2, cod.proc.pen. e, comunque, senza una completa e precisa verbalizzazione delle operazioni compiute, impedendo così all'imputato di esercitare un contraddittorio, anche solamente postumo, sulla correttezza delle operazioni di acquisizione della prova". In linea subordinata, in caso di mancato accoglimento della preliminare eccezione di inutilizzabilità, il ricorrente sostiene che -comunque- i fotogrammi non dimostrano che fosse proprio Bettini la persona che si trovava a transitare sul luogo del fatto, al momento della rapina. Per spiegare le ragioni di tale assunto viene posto l'accento, in particolare, sulla discrasia temporale tra l'orario riportato nelle immagini di videosorveglianza e l'orario in cui la persona offesa afferma di essere stata derubata e con l'orario indicato nel verbale di acquisizione di immagini di telecamere, al cui riguardo si denuncia altresì il vizio di travisamento della prova. Si specifica come la discrasia temporale non possa ritenersi superata dalla testimonianza dell'Ispettore di [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Contraddittorietà della motivazione e violazione della regola di giudizio di cui all'art. 533, comma 1, c.p.p. con riferimento alla ricostruzione del fatto delittuoso. Con il secondo motivo si sostiene che la qualificazione giuridica del fatto come rapina e lesioni è in contrasto con le risultanze dibattimentali, che dovrebbero condurre alla ricostruzione del fatto come furto e come lesioni quale conseguenza di altro delitto. A sostegno dell'assunto vengono compendiate e illustrate le emergenze dibattimentali, con particolare riferimento a quanto riferito dalla persona offesa. 1.3. Mancanza di motivazione con riferimento all'aggravante del nesso teleologico in relazione alle lesioni. Si assume che la Corte di appello non ha fornito nessuna motivazione circa le ragioni per cui ha ritenuto sussistente l'aggravante del nesso teleologico, nonostante le deduzioni difensive dispiegate nell'atto di gravame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.1.1. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili perché sono la pedissequa reiterazione delle medesime questioni contenute nell'atto di appello e disattese dalla Corte di merito, con motivazione adeguata, logica, non contraddittoria e conforme agli insegnamenti di legittimità nelle materie prospettata con il gravame. Infatti, tra molto altro, la Corte di appello: a) Ha spiegato che l'acquisizione delle immagini non segue il regime degli accertamenti tecnici irripetibili, per come costantemente spiegato dalla Cassazione, che ha più volte chiarito e precisato che le immagini di videosorveglianza devono qualificarsi come documenti utilizzabili come prove documentali nel dibattimento; b) Ha rimarcato che la [OSCURATO:PERSONA] -sin dall'acquisizione delle immagini- annotava che l'impianto di videosorveglianza riportava un orario errato di due ore rispetto all'orario effettivo, così che non si aveva nessuna discrasia temporale tra l'orario riferito dalla persona offesa e quello impresso nelle immagini. Il ricorrente non tiene in alcuna considerazione l'ampia motivazione resa dalla Corte di appello per rigettare le doglianze in esame e reitera con il ricorso le medesime questioni proposte davanti alla Corte di appello che -a loro volta- erano già meramente reiterative delle identiche questioni sollevate davanti al Tribunale. Da qui la prima ragione di inammissibilità del ricorso, visto che questa Cor- te ha costantemente rimarcato che "è inammissibile il ricorso per cassazione fon- dato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, mo- tivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la fun- zione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez, 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di es- si come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a so- stegno di ogni richiesta. 1.2. Un tale modo di proporre le doglianze comporta che il ricorso è privo di correlazione con la sentenza impugnata, visto che manca un effettivo confronto con le ragioni che hanno indotto la Corte di appello a rigettare i motivi di appello.Tale rilievo porta al vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice cen- surato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzot- ta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 1.3. A tutto ciò si aggiunga che tutte le ulteriori argomentazioni spese dal ricorrente in punto di ricostruzione e di qualificazioni dei fatti non sollevano questioni scrutinabili in sede di legittimità, risolvendosi in una lettura delle emergenze dibattimentali alternativa a quella dei giudici della doppia sentenza conforme. Da ciò discende l'ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 1.4. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e per aspcificità. Il ricorrente nel denunciare l'omessa motivazione sull'aggravante teleologica, in realtà, non tiene conto della motivazione considerata nel suo complesso e non considera che dalla sua lettura unitaria e dalla ricostruzione dei fatti quivi contenuta emerge evidente come la Corte di appello abbia ritenuto che le lesioni siano state provocate al fine di rapinare la donna, così configurandosi l'aggravante teleologica. A parte la manifesta infondatezza che discende da tale rilievo, va -altresì- annotato come anche in questo caso il ricorrente eluda -di fatto- un effettivo con- fronto con la motivazione della sentenza impugnata, così incorrendo nel vizio di aspecificità, nei termini di cui si è già detto. 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d
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