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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 32770/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16930-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001) Ufficio provinciale di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 4147/17/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 21/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] di Roma accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia del territorio di Roma aveva provveduto a rivalutare la rendita catastale di un immobile ubicato in viale Mazzini, microzona 17 della città di Roma (Delle Vittorie - Trionfale) ex art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, ritenendo tale provvedimento non adeguatamente motivato; la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio respingeva l'appello dell'Ufficio osservando che l'avviso di accertamento è carente di idonea motivazione e va annullato e per una sufficiente e pertinente motivazione dell'avviso, sarebbero state necessarie osservazioni più specifiche e neanche il metodo di comparazione si rivela adeguato, stante la palese differenza di caratteristiche dei cespiti portati a confronto con quello, invero di più modeste dimensioni, oggetto del giudizio.

L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre [OSCURATO:PERSONA] si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 16930 sez.

MT - ud. 29-09-2022 -2- Con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004 e dell'art. 2697 cod. civ. nonchè dei principi generali in materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastale, per essere l'avviso di accertamento in questione adeguatamente motivato.

Il motivo di ricorso è inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez.

U., n. 7155 del 2017; conf.

Cass. n. 29629 del 2020) in quanto la tesi sostenuta dalla ricorrente si pone in insanabile contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte in materia di rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi dell'art. 1, comma 335, della

I. n. 311 del 2004, secondo cui «non può ritenersi congruamente motivato» l'atto di revisione del classamento che, come nel caso di specie, «faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona in cui è situato l'immobile rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare» (Cass. 1543 del 2020; conf., ex multis, Cass. n. 19810 del 2019; n. 22671 del 2019; n. 23046 del 2019; n. 27180 del 2019; n. 32456 del 2019), senza peraltro fornire una valida critica a tale indirizzo giurisprudenziale.

Dunque, il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile; la condanna alle spese segue la soccombenza.

Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Ric. 2021 n. 16930 sez.

MT - ud. 29-09-2022 -3- amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass. 27 ottobre 2021, n. 30191).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali a favore del controricorrente, che liquida in euro 3.000,00 oltre ad euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge.

Così deciso ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16930-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001) Ufficio provinciale di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 4147/17/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 21/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] di Roma accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia del territorio di Roma aveva provveduto a rivalutare la rendita catastale di un immobile ubicato in viale Mazzini, microzona 17 della città di Roma (Delle Vittorie - Trionfale) ex art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, ritenendo tale provvedimento non adeguatamente motivato; la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio respingeva l'appello dell'Ufficio osservando che l'avviso di accertamento è carente di idonea motivazione e va annullato e per una sufficiente e pertinente motivazione dell'avviso, sarebbero state necessarie osservazioni più specifiche e neanche il metodo di comparazione si rivela adeguato, stante la palese differenza di caratteristiche dei cespiti portati a confronto con quello, invero di più modeste dimensioni, oggetto del giudizio. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre [OSCURATO:PERSONA] si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 16930 sez. MT - ud. 29-09-2022 -2- Con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004 e dell'art. 2697 cod. civ. nonchè dei principi generali in materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastale, per essere l'avviso di accertamento in questione adeguatamente motivato. Il motivo di ricorso è inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. U., n. 7155 del 2017; conf. Cass. n. 29629 del 2020) in quanto la tesi sostenuta dalla ricorrente si pone in insanabile contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte in materia di rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi dell'art. 1, comma 335, della I. n. 311 del 2004, secondo cui «non può ritenersi congruamente motivato» l'atto di revisione del classamento che, come nel caso di specie, «faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona in cui è situato l'immobile rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare» (Cass. 1543 del 2020; conf., ex multis, Cass. n. 19810 del 2019; n. 22671 del 2019; n. 23046 del 2019; n. 27180 del 2019; n. 32456 del 2019), senza peraltro fornire una valida critica a tale indirizzo giurisprudenziale. Dunque, il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile; la condanna alle spese segue la soccombenza. Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Ric. 2021 n. 16930 sez. MT - ud. 29-09-2022 -3- amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass. 27 ottobre 2021, n. 30191). P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali a favore del controricorrente, che liquida in euro 3.000,00 oltre ad euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge. Così deciso ne
Sentenza Cassazione n. 32770/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris