CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2022
Cassazione n. 25433/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 5311/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, personalmente, avverso la sentenza indicata in epi- grafe, deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazio- naie in relazione alla dosimetria della pena, al mancato riconoscimento delle cir- costanze attenuanti generiche e alla mancata disapplicazione della contestata re- cidiva. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto risulta sottoscritto personalmente dall'imputato in data successiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. peri. , prevedendo che il ricorso per cassazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione. A nulla rileva, peraltro, che la sottoscrizione personale dell'interessato, sia stata autenticata da difensore iscritto nel predetto albo. Va ribadito, infatti, che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si ri- chiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore. Conseguentemente, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010) e la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha c:hiarito che è irrile- vante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, anche l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, n. 54681 del 3/12/2018, Zhair, Rv. 274636; conf. Sez. 3, n. 11126 del 25/1/2021, Marrazzo, Rv. 281475 ,Sez. 2 n. 19550 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Basone, n.m. ; vedasi anche, in precedenza Sez. 3, n. 13234 del 2/3/2016, Petrivna, Rv. 266575; Sez. 4, n. 41636 del 03/11/2010, Bengu; Rv. 248449; Sez. 6, n. 8995 del 04/02/2015, Marinone, Rv. 262457). Peraltro, il ricorso è assolutamente generico e i motivi non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione im- pugnata.N. 5311/2022 R.G. 3. A norma del !'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma 1::P euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 giugno 2