CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 09600/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e 1078/2026Numero di raccolta generale 9600/2026Data pubblicazione 15/04/2026Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;-controricorrente e ricorrente incidentale-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], n. 395/2023, depositata in data26/1/2023;sul ricorso iscritto al n. R.G. 16779/2024 proposto da:virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] DiBenedetto, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, inVia Isole del [OSCURATO:PERSONA] 26;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale delloStato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesin. 12;-controricorrente-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], n. 1563/2024, depositata in data7/3/2024;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026;Ricorso iscritto al n. R.G. 16899/202316899/2023 e 16779/2024 a.c. 3/2/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 16899/2023Numero sezionale 1078/2026Numero di raccolta generale 9600/2026Data pubblicazione 15/04/2026La [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e i soci [OSCURATO:PERSONA] eTributaria Provinciale di Roma, avverso l’intimazione di pagamento n.TK5IPPN00225/2017 emessa dall’Agenzia delle Entrate, ufficio diRoma, e relativa alle imposte, interessi e sanzioni dovute a seguitodella sentenza n. 3930/32/17 della Commissione Tributaria di Romaall’esito del procedimento avente R.G. 18638/14, deducendo edeccependo che:-la predetta intimazione, con cui veniva richiesto il pagamento dellasomma complessiva di € 197.214,52 relativo ad avviso di accertamenton. TK503R906007-13 per l’anno 2008, è illegittima e nulla per iseguenti motivi:1) INESIGIBILITA’ [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA]:ai sensi e per gli effetti dell’art. 2495 c.c., in caso di liquidazione dellasocietà di capitali e ferma restando l’estinzione della società con lacancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono rivalersi neiconfronti dei soci fino alla decorrenza delle somme riscosse in base albilancio finale di liquidazione (cfr. Cassazione sentenza 13259/2015)ed è pacifico che, ai fini dell’esigibilità dei crediti tributari, spettiall’Amministrazione finanziaria dimostrare l’esistenza di un attivo diliquidazione ed il suo ammontare, per cui, fin quando non viene redattoil bilancio di liquidazione della società, nulla può essere richiesto ai socidella S.r.l., che gode di autonomia patrimoniale perfetta;-la Cassazione ha precisato che la cancellazione della società dalregistro delle imprese costituisce presupposto per l’azione diretta direcupero del credito nei confronti dei soci ma, in ogni caso, laresponsabilità del socio non può estendersi al patrimonio personale masoltanto nei limiti del percepito in conseguenza della liquidazione e taleresponsabilità subentra solo con la chiusura della società;16899/2023 e 16779/2024 a.c. 3/2/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 16899/2023Numero sezionale 1078/2026Numero di raccolta generale 9600/2026Data pubblicazione 15/04/20262) ILLEGITTIMITA’ DELL’[OSCURATO:PERSONA] FELLAl’impugnato atto di intimazione riguarda un atto di accertamento, il n.TK503R906007/2013, mai notificato alla Sig. [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, nei suoiconfronti esso è da ritenersi nullo e privo di efficacia, poiché carentedella notifica dell’atto prodromico;3) ILLEGITTIMITA’ DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DEISOCI:si eccepisce altresì la nullità dell’atto di intimazione in quanto non vienesuddiviso il debito erariale tra i soci, in proporzione alle quotesocietarie, ma viene richiesto il pagamento in solido tra i soci;4) [OSCURATO:PERSONA]:la società [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, sulla base delladichiarazione IVA relativa all’anno 2017, risulta essere creditrice, neiconfronti dell’Erario, della somma di Euro 76.999,00, per cui, si chiede,in caso di rigetto delle doglianze che precedono, di portare tale creditoin compensazione.Sulla base di tali argomentazioni ed eccezioni, i ricorrenti chiedevanol’annullamento dell’intimazione di pagamento n. TK5IPPN00225/2017impugnata, con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore dell’Avvocato antistatario.La C.T.P. di Roma, nel contraddittorio con l’ufficio che eccepì la tardivitàdel ricorso della [OSCURATO:PERSONA], rigettò il ricorso.Su appello delle parti private, nel contraddittorio con l’ufficio, cheribadiva che la società risultava cancellata nelle more del giudizio diprimo grado, la C.T.R. territoriale confermò la sentenza di primo grado.Avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione, affidato a cinque motivi.16899/2023 e 16779/2024 a.c. 3/2/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 16899/2023Numero sezionale 1078/2026Numero di raccolta generale 9600/2026Data pubblicazione 15/04/2026Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso, che contiene ancheun ricorso incidentale condizionato affidato ad un solo motivo.Ricorso iscritto al n. R.G. 16779/2024grado, la [OSCURATO:PERSONA] di Roma, avversol’intimazione di pagamento n. 09720189021920121000 con ricorso nelquale esponeva:-in data 12.06.2018 veniva notificato alla ricorrente l’intimazione dipagamento n. 09720189021920121000 portante due cartelle dipagamento per sanzioni amministrative ed una intimazione dipagamento relativa a tributi, successiva all’avviso di accertamento n.TK503R906007/2013 dell’importo di € 213.001,61;-s’impugna l’atto nella parte relativa all’intimazione di pagamento n.TK51PPN002252017 successiva all’avviso di accertamento n.TK503R906007/2013, per i seguenti motivi:1) Inesistenza dell’intimazione di pagamento n.09720189021920121000 notificata a mezzo posta:-l’atto impugnato sarebbe inesistente in quanto mai notificatodall’organo prescritto dalla legge ai sensi dell’art. 26 DPR 602/73,essendo stato notificato a mezzo posta, mentre la notifica avrebbedovuto essere effettuata soltanto dagli Ufficiali della Riscossione ovverodagli Agenti della [OSCURATO:PERSONA] o dai Messi comunali;-la [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso, con sentenza n. 10 del21.01.2014 ha dichiarato la nullità assoluta della cartella di pagamentonotificata da Equitalia per posta;2) Illegittimità dell’avviso per omessa notifica dell’intimazione dipagamento. Inesistenza della pretesa creditoria per decadenza:16899/2023 e 16779/2024 a.c. 3/2/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 16899/2023Numero sezionale 1078/2026Numero di raccolta generale 9600/2026Data pubblicazione 15/04/2026-la somma richiesta dall’Ufficio si appalesa del tutto illegittima,contestandosi il detto accertamento nella sua fondatezza ededucendosi la totale estraneità all’accertamento, nonché la decadenzadell’Amministrazione dalla potestà di accertamento ai sensi dell’art. 43D.P.R. 600/73 e dell’art. 57 D.P.R. 633/72;-detto accertamento è stato emesso a seguito di un’indagine finanziariariguardante la società [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata all’epocadal Sig. [OSCURATO:PERSONA] e nella quale sono stati oggettodi controllo i contribuenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MegozziSalvatore Domenico;-la [OSCURATO:SOCIETA]. allora in liquidazione, a cui veniva notificatol’avviso, impugnava l’atto innanzi alla CTP Roma con il ricorso18638/14 R.G., definito con la sentenza n 3930/32/17 dellaCommissione Tributaria di Roma, non ancora passata in giudicato inquanto ad oggi pende giudizio in Cassazione;-non si comprende come l’Agenzia della Entrate-Riscossione possarichiedere alla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] la somma portata nell’accertamento, dalmomento che non risulta alcuna somma che possa imputarsi alla stessaed è proprio l’Ufficio a non menzionarla nell’accertamento della societàMSD [OSCURATO:SOCIETA]. e a conferma della sua estraneità, vi è proprio lamancata indicazione della data di notifica dell’avviso dimora/intimazione relativo al predetto accertamento, che,contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio, non è stato mainotificato alla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], che, si ribadisce, è totalmenteestranea ai fatti;-essendo illegittimo l’atto prodromico sopra menzionato, erronea edillegittima risulta l’intimazione di pagamento che afferisce a creditivantati dall’Agenzia delle Entrate inesistenti, eccependosi, in ogni caso,la non debenza del diritto di credito di qualunque somma per omessanotifica dell’atto;16899/2023 e 16779/2024 a.c. 3/2/2026 6Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 16899/2023Numero sezionale 1078/2026Numero di raccolta generale 9600/2026Data pubblicazione 15/04/2026-secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. sent. 04.02.2011 n.2728), a fronte dell’eccezione di nullità della notifica dell’accertamento,l’Amministrazione è tenuta a fornire rigorosa prova dell’avvenutoregolare perfezionamento delle notifiche;3) Inesistenza dell’avviso di intimazione per carenza del poteredirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l’avviso di intimazione,in mancanza della sua qualifica di dirigente:-il soggetto che ha sottoscritto o delegato la sottoscrizione dell’atto dipignoramento, indicato nella persona del dipendente delegato, Sig.[OSCURATO:PERSONA], non è dotato dei necessari poteri per sottoscrivere talitantomeno “dirigente” a seguito di concorso pubblico, per cui l’atto èinesistente in quanto privo della qualifica della persona, la quale aisensi di legge deve essere Dirigente dell’Agenzia Entrate Riscossioneed assunto mediante concorso.Sulla base di tali argomentazioni ed eccezioni, la ricorrente in primogrado chiedeva all’Ecc.ma [OSCURATO:PERSONA] di Romaadita l’annullamento dell’intimazione di pagamento n.09720189021920121000, dichiararsi la nullità e l’illegittimità delprovvedimento impugnato con il presente giudizio nonché di tutti glicausali di cui alla parte motiva del presente atto, con condanna allarefusione delle spese del presente giudizio da distrarsi in favore dell’Avvocato antistatario [OSCURATO:PERSONA].Il giudizio di primo grado si concludeva con la sentenza n. 2421/2020,emessa il 24.01.2020 e pubblicata il 24.02.2020, nella quale, l’aditaCommissione Tributaria Provinciale, così disponeva: “la Commissioneaccoglie il ricorso. Compensa le spese”.16899/2023 e 16779/2024 a.c. 3/2/2026 7Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 16899/2023Numero sezionale 1078/2026Numero di raccolta generale 9600/2026Data pubblicazione 15/04/2026Detta sentenza di primo grado n. 2421/2020, veniva impugnatadall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e la CGT-2 del Lazio confermò lasentenza di primo grado.Con atto notificato a mezzo PEC il 01.03.2023, l’Agenzia Delle Entrate-Riscossione proponeva ricorso per revocazione ex art. 64 e segg. D.Lgs. n. 546/1992, deducendo errore di fatto risultante dagli atti e daidocumenti della causa ex art. 395, co. 4, c.p.c., dai quali sarebbeemerso che la relata dell’intimazione di pagamento sarebbe stataallegata al fascicolo di primo grado e dall’esame si sarebbe potutoevincere che la notifica sia avvenuta a mani dell’Ufficiale dellariscossione e non per posta.-l’ipotesi rientra nella previsione dell’art. 395, n. 4), c.p.c. in quanto laCorte, pur essendo in atti la prova documentale, non ha tenuto contonell’esame degli atti processuali, omettendo qualsiasi valutazione sutale decisiva prova documentale attestante la regolare notifica e quindiil corretto operato dell’ADER.Sulla base di tali motivi, l’Agenzia Delle Entrate-Riscossione chiedevala revoca e, per l’effetto, l’annullamento e/o la riforma della sentenzan. 6397/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado delLazio, Sez. 15^, il 09.12.2022, depositata il 28.12.2022, in relazioneal procedimento n. 4859/2020.La CGT-2 del Lazio accoglieva il ricorso per revocazione e pronunciavala sentenza indicata in epigrafe, contro la quale la contribuente proponeora ricorso per cassazione affidato a due motivi.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.Ricevuta una proposta di decisione accelerata ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c., [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che il giudizio sia definito con le formeordinarie.c.p.c.16899/2023 e 16779/2024 a.c. 3/2/2026 8Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 16899/2023Numero sezionale 1078/2026Numero di raccolta generale 9600/2026Data pubblicazione 15/04/2026Ragioni della decisioneInnanzitutto, si deve rilevare che nell’ambito del giudizio n. R.G.16779/2024, attraverso l’impugnazione dell’intimazione di pagamenton. 09720189021920121000, si contestano anche le riprese di cuiall’intimazione di pagamento n. TK51PPN002252017, successivaall’avviso di accertamento n. TK503R906007/2013.Questi ultimi due atti sono oggetto del giudizio n. R.G. 16899/2023.Vi sono, allora, ragioni di parziale connessione oggettiva e soggettivache consigliano la riunione del giudizio n. R.G. 16779/2024 al giudizion. R.G. 16899/2023.Sul giudizio n. R.G. 16899/2023Si deve rilevare che, non vertendosi nell’ambito di società di personeed essendo stata cancellata la società di capitali dal registro delleimprese, si è in presenza di cause scindibili (quella tra l’odiernacontribuente e l’Agenzia delle Entrate e quella tra [OSCURATO:PERSONA] el’Agenzia delle Entrate), con la conseguenza che, essendo decorso iltermine per il ricorso per cassazione in capo al Megozzi e non avendoquest’ultimo proposto ricorso per cassazione contro la stessa sentenzaqui impugnata, non vi è ragione di disporre la litis denuntiatio neiconfronti di lui, ai sensi dell’art. 332 c.p.c., sicché il presente giudiziopuò continuare.1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2697 e 2495 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.”, [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, “la contribuente”)deduce che la Corte di Giustizia Tributaria di II grado, in relazione alprimo motivo di gravame, come si legge alla pag. 5) della sentenzad’appello, dopo aver preso atto che, come accertato dalla stessaAgenzia delle Entrate, la società-appellante risultava cancellata dalregistro delle imprese in data 16.04.2016, sottolineava - condividendole argomentazioni della stessa Agenzia delle Entrate - che non fosse16899/2023 e 16779/2024 a.c. 3/2/2026 9Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 16899/2023Numero sezionale 1078/2026Numero di raccolta generale 9600/2026Data pubblicazione 15/04/2026dato conoscere se dal bilancio finale risultasse un riparto in favore deisoci e se in tale bilancio finale di liquidazione il liquidatore avesseindicato i debiti fiscali derivanti dall’accertamento impugnato, con laconseguenza che tale eventuale omissione avrebbe comportatoun’azione diretta del Fisco nei suoi confronti.Sulla base di ciò, i Giudici di secondo grado, richiamando i principiespressi da questa Suprema Corte nell’ordinanza n. 26758 del[OSCURATO:DATA_NASCITA], osservavano che nelle società di capitali a ristretta basepartecipativa, l’estinzione della società conseguente alla cancellazionedal registro dalle imprese, determinando un fenomeno di tiposuccessorio, non facesse venir meno l’interesse dei creditori sociali(nella specie l’Agenzia delle Entrate) ad agire nei confronti dei soci dellasocietà estinta, a prescindere dall’utile partecipazione di essi allaripartizione finale, potendo comunque residuare beni e diritti che,ancorché non ricompresi nel bilancio finale di liquidazione, si fosserotrasferiti ai soci.Tuttavia, rileva la contribuente che l’orientamento prevalente di questaCorte sul punto, nel ripartire l’onere della prova, fa leva sul seguenteprincipio, espresso, ex multis, dall’ordinanza Cass. civ., Sez. VI - 2,13/12/2022, n. 36407: “in tema di effetti della cancellazione di societàdi capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori socialiinsoddisfatti, il disposto dell'art. 2495, comma 2, c.c. implica chel'obbligazione sociale non si estingue ma si trasferisce ai soci, i qualine rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione,sicché grava sul creditore l'onere della prova circa la distribuzionedell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilanciofinale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispeciecostitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio”(nello stesso senso: Cass. civ., Sez. V, Sent., 14/01/2022, n. 986;Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord. 19/01/2021, n. 840; Cass. civ., Sez. I,16899/2023 e 16779/2024 a.c. 3/2/2026 10Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 16899/2023Numero sezionale 1078/2026Numero di raccolta generale 9600/2026Data pubblicazione 15/04/202606/12/2019, n. 31933; Cass. Civ., 22 marzo 2018, n. 7236; Cass. Civ.,26 giugno 2015, n. 13259).Pertanto, nella specie, in considerazione del fatto che risultavaacclarata la cancellazione e la conseguente estinzione della società, eraonere dell’Agenzia delle Entrate fornire la prova di un attivo sociale insede di liquidazione e della riscossione di una quota di esso in base albilancio finale di liquidazione da parte dei soci e non, invece, onere deisoci di fornire la prova contraria.D’altronde, il principio di diritto richiamato dai Giudici di secondo grado,che risulterebbe applicabile alle società di capitali a ristretta basepartecipativa, presuppone, in ogni caso, che vi siano stati degli utiliextracontabili accertati e solo la verifica dell’esistenza di tali utili, il cuionere della prova incombeva sul creditore Agenzia delle Entrate,avrebbe reso operativa la presunzione di attribuzione ai soci di talieventuali utili con conseguente onere della prova contraria a carico diquest’ultimi.Ma nella specie l’Agenzia delle Entrate non avrebbe mai fornito taleprova.In ogni caso, avrebbero errato i Giudici di secondo grado laddove, allapag. 5 della sentenza, riguardo alla ritenuta nullità dell’intimazione dipagamento per non essere stato suddiviso e richiesto il debito erarialeai soci in proporzione alle quote societarie invece che in via solidale,sostengono che tale indicazione costituisse un atto interno alla società,irrilevante per i terzi.Senonché, tale assunto sarebbe smentito dai principi che si rinvengononella giurisprudenza di legittimità che, ex multis, nell’ordinanza diCass. civ., Sez. I, 04/07/2018, n. 17492, ha sottolineato che leobbligazioni dei debiti sociali di una società estinta non sono solidali,sicché ogni socio avrebbe dovuto rispondere nei limiti della propriaquota di partecipazione.16899/2023 e 16779/2024 a.c. 3/2/2026 11Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 16899/2023Numero sezionale 1078/2026Numero di raccolta generale 9600/2026Data pubblicazione 15/04/2026Pertanto, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado avrebbe violato gliartt. 2697 e 2495 c.c., in relazione all’art. 360, comma I, n. 3), c.p.c.,avendo erroneamente ritenuto che incombesse sui soci l’onere diprovare di non aver ricevuto beni residui a seguito dell’estinzione dellasocietà e, in ogni caso, non avendo rilevato che l’obbligazione dei socidi una società estinta non ha natura solidale, per cui il pagamento dellesomme avrebbe dovuto essere richiesto dall’Agenzia delle Entrate inproporzione della quota di partecipazione di ciascuno di costoro.1.1. Il motivo è fondato.Risulta dagli atti del giudizio che la società di cui l’odierna contribuenteera socia era stata cancellata dal registro delle imprese nel corso del2016; che la ripresa fiscale alla base dell’atto di intimazione impugnatoin prime cure era stata esercitata nei soli confronti della società,mediante la notifica a quest’ultima dell’avviso di accertamento; che, inseguito alla cancellazione della società dal registro delle imprese,l’amministrazione, con l’atto esattivo impugnato in prime cure, haingiunto ai soci, e, per quel che qui ancora rileva, alla [OSCURATO:PERSONA], di pagareil debito fiscale accertato in capo alla società (estinta e cancellata).Orbene, deve rilevarsi che, non essendo stato notificato alla odiernacontribuente un avviso di accertamento ai sensi dell’art. 36 del d.P.R.n. 602 del 1973, la sua responsabilità per il pagamento dei debiti fiscalidella società, rimasti insoluti in seguito alla cancellazione dal registrodelle imprese, è regolata dall’art. 2495, comma 3, c.c., secondo il qualei creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti neiconfronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscossein base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori,se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.Il richiamato articolo contiene una disposizione di carattere generale,che si applica in tutti i casi in cui la società di capitali, dopo la16899/2023 e 16779/2024 a.c. 3/2/2026 12Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 16899/2023Numero sezionale 1078/2026Numero di raccolta generale 9600/2026Data pubblicazione 15/04/2026cancellazione dal registro delle imprese, lascia debiti insoluti senzasoddisfare i creditori sociali, tra i quali vi è anche il fisco.Secondo le Sezioni Unite di questa Corte (n. 3625/25), la riscossionedi somme in base al bilancio finale di liquidazione è una condizionedell’azione contro i soci della società di capitali estinta e cancellata, conla conseguenza che nel caso che ci occupa, non essendo stato notificatoalla [OSCURATO:PERSONA] un autonomo avviso di accertamento per la ripresa di utiliextracontabili prodotti dalla società e presuntivamente distribuiti aisoci, tra cui lei, l’onere della prova che i soci abbiano riscosso sommein base al bilancio finale di liquidazione incombe sull’amministrazione.Ha pertanto errato il giudice di appello che, nel convalidare la ripresafiscale a danno dell’odierna contribuente, non ha preteso chel’amministrazione provasse che vi fosse stato un riparto o unaassegnazione di beni in favore della [OSCURATO:PERSONA], in seguito alla liquidazione ealla cancellazione della società.2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1243 c.c. e 8 l. n. 212 del 2000, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, la contribuente deduce che la Cortedi Giustizia Tributaria di II grado, come si legge alle pagg. 5 e 6 dellasentenza, in relazione al mancato riconoscimento dell’eccezione dicompensazione del controcredito della [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione nei confronti dell’erario, per la somma di € 76.999,00, sullabase della dichiarazione IVA relativa all’anno 2017, ha richiamato ilprincipio espresso dalle Sezioni Unite di [OSCURATO:PERSONA].ma Corte diCassazione nella sentenza n. 23225 del 15.11.2016, circa i requisitidella liquidità e della certezza del credito, e ha concluso che ildocumento allegato dalla società appellante non potesse ritenersiidoneo ai fini dell’attestazione del credito, trattandosi di dichiarazioneIVA indicativa del credito al momento solo dichiarato che, pertanto,non poteva considerarsi certo, liquido ed esigibile.16899/2023 e 16779/2024 a.c. 3/2/2026 13Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 16899/2023Numero sezionale 1078/2026Numero di raccolta generale 9600/2026Data pubblicazione 15/04/2026Tuttavia, deduce la contribuente che gli appellanti avevano depositatoin sede di giudizio di secondo grado anche i registri IVA acquisti, registriIVA vendite, prospetti liquidazione IVA trimestrale e dichiarazioni IVAannuale, relativi al periodo dall’anno 2009 all’anno 2016.Ne consegue che, secondo la contribuente, i Giudici di secondo gradoavevano tutti gli elementi per accertare che il controcredito dellasocietà, oltreché determinato nel suo ammontare, fosse ancheconcreto e non meramente dichiarato.La Corte di Giustizia Tributaria di II grado, dunque, avrebbe violato gliartt. 1243 c.c. e 8, L. n. 212 del 27.06.2000, in relazione all’art. 360,comma I, n. 3), c.p.c., non avendo erroneamente rilevato che nellaspecie, dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, risultasse lacertezza del controcredito suddetto e, quindi, la sua idoneità ad essereposto in compensazione con quello vantato dall’Agenzia delle Entrate.2.1. Il motivo è inammissibile.Il requisito della certezza del controcredito, così come quello dellaliquidità, è un requisito di fatto, con la conseguenza che se il giudicedel merito afferma che il controcredito eccepito in compensazione nonè certo e motiva in maniera congrua tale affermazione, l’esclusionedella compensazione non è censurabile con il ricorso per cassazione(cfr., sebbene con riferimento alla compensazione giudiziale, Cass.,Sez. 2, Sentenza n. 21923 del 15/10/2009, Rv. 609498 - 01).Nel caso di specie, i giudici di merito hanno affermato che ilcontrocredito iva eccepito dagli allora appellanti risultava solo dadichiarazioni di parte, difettando i requisiti della certezza e dellaliquidità: si tratta di un giudizio di fatto non censurabile nella presentesede di legittimità.3.Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 e 25 d.P.R. n. 602del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, la16899/2023 e 16779/2024 a.c. 3/2/2026 14Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 16899/2023Numero sezionale 1078/2026Numero di raccolta generale 9600/2026Data pubblicazione 15/04/2026contribuente deduce che sin dal primo grado di giudizio aveva eccepitoche l’atto di accertamento n. TK503R906007/2013, prodromicoall’intimazione di pagamento nel presente giudizio impugnata, non eramai stato a lei notificato e, pertanto, nei suoi confronti, dettaintimazione di pagamento era da ritenersi nulla e priva di efficacia,poiché carente della notifica dell’atto prodromico e, quindi,inopponibile.Sul punto, i Giudici di secondo grado, come si legge alla pag. 5 dellasentenza, si sarebbero limitati in modo alquanto laconico a sostenereche il motivo di gravame fosse destituito di fondamento, essendoavvenuta la notifica dell’atto presso la sede legale della società.La contribuente deduce la nullità dell’intimazione di pagamento a leinotificata, in quanto non preceduta dalla notifica dell’avviso diaccertamento prodromico.3.1. Il motivo è inammissibile.Si è già detto, nell’esame del primo motivo, che l’amministrazione haintimato all’odierna contribuente, socia, il pagamento dei debiti fiscalidella società di capitali cancellata non ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n.602 del 1973, bensì ai sensi dell’art. 2495 c.c.Quest’ultima disposizione, avente carattere generale, essendo inclusatra le disposizioni di diritto comune previste nel codice civile, consenteall’amministrazione, in possesso di un titolo esecutivo nei confrontidella società di capitali cancellata dal registro delle imprese (titoloesecutivo costituito da un avviso di accertamento non impugnato ocomunque confermato in seguito ad impugnazioni giudiziali non andatea buon fine), di procedere alla esazione dei crediti fiscali verso i socinei limiti in cui affermi e dimostri che questi ultimi abbiano riscossosomme in base al bilancio finale di liquidazione (per una peculiareapplicazione del principio generale sotteso a tale affermazione, cfr.Cass., sez. 3, Sentenza n. 18923 del 08/08/2013, Rv. 627846 - 01).16899/2023 e 16779/2024 a.c. 3/2/2026 15Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 16899/2023Numero sezionale 1078/2026Numero di raccolta generale 9600/2026Data pubblicazione 15/04/2026Nel caso di specie, la richiesta, fatta con la notifica dell’intimazione allasocia odierna contribuente, di pagamento dei debiti fiscali non pagatidalla società cancellata va inquadrata nella disposizione generale di cuiall’art. 2495 c.c., non in quella dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973,con la conseguenza che non vi era bisogno che, prima della notificadell’intimazione di pagamento alla socia, l’amministrazione notificassea lei un autonomo avviso di accertamento.4.Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 15,comma II-sexies, d.P.R. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c.”, la contribuente censura la sentenza impugnataper non aver applicato, nella liquidazione delle spese di lite, la riduzionedel 20% dei compensi spettanti all’Agenzia delle Entrate che si eradifesa a mezzo di un proprio funzionario.5. Con il quinto motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza pertotale omessa motivazione in punto di condanna alle spese di lite, perviolazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c.”, la contribuente censura in ogni caso la sentenzad’appello per non aver reso alcuna motivazione in ordine ai criteri dellariduzione dei compensi spettanti all’Agenzia delle Entrate che si eradifesa in appello tramite un proprio funzionario.5.1. Il quarto e il quinto motivo sono assorbiti dall’accoglimento delprimo motivo di ricorso.6. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato, rubricato“Violazione o erronea applicazione dell’art. 21 del Dlgs. 546/92, ex art.360 n. 3 c.p.c., e comunque nullità della sentenza ex art. 360 n. 4c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per nonaver pronunciato sulla eccezione di tardività del ricorso di primo gradodella odierna contribuente.6.1. Il motivo è fondato.16899/2023 e 16779/2024 a.c. 3/2/2026 16Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 16899/2023Numero sezionale 1078/2026Numero di raccolta generale 9600/2026Data pubblicazione 15/04/2026Nella sentenza d’appello non vi è traccia dell’esame della questionesollevata dall’amministrazione, relativa alla tardività del ricorso diprimo grado, sicché spetta alla CGT-2 del Lazio pronunciarsi sullastessa in sede di rinvio.7. In conclusione, è accolto il ricorso principale in relazione al primomotivo, assorbiti il quarto e il quinto, inammissibili il secondo e il terzo.E’ accolto anche il ricorso incidentale.La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è rinviata,anche per le spese, alla CGT-2 del Lazio, in diversa composizione.Sul ricorso n. R.G. 16779/2024Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 83, 395 e 398 c.p.c., 1, comma 2) e 49 d.lgs.n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, lacontribuente censura la sentenza emessa in esito al giudizio perrevocazione deducendo che il difensore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione non fosse munito di procura speciale ai sensi dell’art. 398,comma 3, c.p.c.2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., nonché vizio di nullità della sentenzaper inesistenza della motivazione, per violazione dell’art. 132, comma2, n. 4) c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, lacontribuente censura la sentenza emessa in esito al giudizio direvocazione per aver omesso di pronunciare sulla questione dellainesistenza della procura speciale per il giudizio di revocazione in capoal difensore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ed in ogni caso percarenza di motivazione in merito al rigetto della relativa eccezione.3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 395, n. 4 c.p.c. e 64 d.lgs. n. 546 del 1992, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, la contribuente censura lasentenza resa in esito al giudizio di revocazione per essere essa stata16899/2023 e 16779/2024 a.c. 3/2/2026 17Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 16899/2023Numero sezionale 1078/2026Numero di raccolta generale 9600/2026Data pubblicazione 15/04/2026pronunciata nonostante che la rituale notificazione dell’atto diintimazione n. 09720189021920121000 abbia costituito un puntocontroverso sul quale la sentenza d’appello ebbe a pronunciare.4. [OSCURATO:PERSONA] rileva che tra gli atti presupposti all’intimazione dipagamento n. 09720189021920121000, oggetto del giudizio n. R.G.16779/2024, vi sono l’avviso di intimazione n. TK51PPN002252017 el’avviso di accertamento n. TK503R906007/2013.Le pretese contenute in questi ultimi due atti sono oggetto dellasentenza di cassazione con rinvio pronunciata nell’ambito del giudizion. R.G. 16899/2023.Ai sensi dell’art. 336, comma 2, c.p.c., “la riforma o la cassazioneestende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dallasentenza riformata o cassata”.Ne consegue che la cassazione della sentenza n. 395/2023, depositatain data 26/1/2023, determina anche la caducazione della sentenza,emessa in sede di giudizio di revocazione, n. 1563/2024, depositata indata 7/3/2024, che di fatto ha confermato un’intimazione dipagamento (n. 09720189021920121000) contenente in parte anche lepretese, di cui all’avviso di accertamento TK503R906007/2013 eall’avviso di intimazione TK51PPN002252017, oggetto della sentenza,qui cassata, n. 395/2023 depositata in data 26/1/2023.Il giudice del rinvio, chiamato al nuovo esame nell’ambito del giudizioper revocazione della sentenza n. 6397/2022 emessa dalla Corte diGiustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15^, il 09.12.2022,depositata il 28.12.2022, dovrà coordinare l’emananda sentenza conquella che assumerà nell’ambito del giudizio di rinvio susseguente allacassazione della sentenza n. 395/2023 della CGT-2 del Lazio, conriferimento alle pretese portate dall’avviso di accertamentoTK503R906007/2013 e dall’avviso di intimazione TK51PPN002252017. P.Q.M16899/2023 e 16779/2024 a.c. 3/2/2026 18Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 16899/2023Numero sezionale 1078/2026Numero di raccolta generale 9600/2026Data pubblicazione 15/04/2026Riunisce i giudizi n. R.G. 16899/2023 e n. R.G. 16779/2024.Con riferimento al giudizio n. R.G. 16899/2023, accoglie il primomotivo del ricorso principale, assorbiti il quarto e il quinto, inammissibiliil secondo e il terzo.Accoglie il ricorso incidentale.Cassa la sentenza impugnata.Con riferimento al giudizio n. R.G. 16779/2024, cassa la sentenzaimpugnata in conseguenza della cassazione della sentenza n.395/2023, depositata in data 26/1/2023.Rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Lazio, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])16899/2023 e 16779/2024 a.c. 3/2/2026 19Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]