CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 giugno 2026
Cassazione n. 22241/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella CORTE D’APPELLO DIMILANO, depositata il 25/5/2025;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del19/6/2026;1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazioneha proposto, innanzi al tribunale di Pavia, un concordatopreventivo in continuità aziendale indiretta.1.2. Il concordato, all’esito della votazione, non è statoapprovato con il voto favorevole in tutte le classi.Numero registro generale 14115/2025Nu2m ero sezionale 2751/2026Numero di raccolta generale 22241/2026Data pubblicazione 29/06/20261.3. La proponente, con ricorso depositato in data19/11/2024, ha, quindi, chiesto l’omologazione del concordatoin base al combinato disposto degli artt. 88, 109, comma 5, e112, comma 2, c.c.i.i., sul rilievo che, attraverso l’applicazionedel cram down fiscale previsto dall’art. 88 c.c.i.i., sarebbe stataraggiunta la maggioranza delle classi e che la proposta disoddisfacimento di tali creditori era più conveniente rispettoall’alternativa della liquidazione giudiziale.1.4. L’Agenzia delle entrate ha proposto opposizioneall’omologazione deducendo, tra l’altro, che l’omologazioneforzosa è applicabile, secondo la normativa vigente rationetemporis, unicamente al concordato liquidatorio e non anche alconcordato in continuità.1.5. Il tribunale, con sentenza del 13/2/2025, haomologato il concordato ritenendo che: - il cram down fiscaletrova applicazione anche nell’ipotesi di concordato in continuitàindiretta; - il concordato proposto è più conveniente rispettoall’alternativa liquidatoria.1.6. L’Agenzia delle entrate ha proposto reclamo avversotale sentenza, deducendo, tra l’altro, che la procedura inquestione si colloca in un lasso temporale anteriore alla normache, a seguito del d.lgs. 136/2024, ha esteso, con l’art. 88,comma 2-bis c.c.i.i., il cram down fiscale al concordato incontinuità.1.7. La società proponente si è costituita in giudizio,contestando tutte le avverse deduzioni.1.8. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, harespinto il reclamo.1.9. La corte, in particolare, ha ritenuto, per quantoancora rileva, di condividere l’interpretazione seguita dallegislatore del cd. correttivo, il quale “ha sciolto i dubbi indicandoin modo espresso (art. 88 c. 4 CCII come modificato) che ancheRic. 2025, n. 14115 - Sez. 1 – CC del 19 giugno 2026Numero re3gis tro generale 14115/2025Numero sezionale 2751/2026Numero di raccolta generale 22241/2026Data pubblicazione 29/06/2026il concordato in continuità possa essere soggetto all’omologaforzosa attraverso il cram down, in presenza di dissenso delcreditore fiscale, qualora ricorrano tutti i vari presupposti indicatidalla norma di cui all’art. 112 CCII”.1.10. L’Agenzia delle entrate, con ricorso notificato il24/6/2025, ha richiesto, per un motivo, la cassazione dellasentenza della corte d’appello.1.11. La società proponente ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. Con l’unico motivo articolato, l’Agenzia ricorrente,lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 88,109 e 112 c.c.i.i., nella versione applicabile ratione temporis(ossia nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n.136/2024), in combinato disposto con l’art. 56, comma 3, deld.lgs. n. 136/2024, in relazione all’articolo 360 n. 3 c.p.c., hacensurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corted’appello ha ritenuto che il cram down fiscale è applicabile ancheal concordato in continuità omettendo, tuttavia, di considerareche, in una procedura, come quella in esame, assoggettata allanormativa in vigore prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n.136/2024, ai sensi dell’art. 56, comma 3, del citato testonormativo, l’omologazione forzosa è applicabile soltanto se sitratta di concordato preventivo liquidatorio, non anche se ilconcordato è in continuità.2.2. Il motivo è fondato. Questa Corte ha, infatti, ritenutoche: - “la disciplina dell’adesione forzosa del voto negativo (o delnon voto) dell’amministrazione finanziaria e degli enti gestori diforme di previdenza o assistenza obbligatorie prevista … dall’art.88 comma 2 bis CCII, nella formulazione vigente sino all’entratain vigore dell’art. 21 d.lvo n. 136/2024, non è applicabile alleforme di approvazione del concordato in continuità previstedall’art. 112 comma 2 CCII” (Cass. n. 15593 del 2026, in motiv.);Ric. 2025, n. 14115 - Sez. 1 – CC del 19 giugno 2026Numero re4gis tro generale 14115/2025Numero sezionale 2751/2026Numero di raccolta generale 22241/2026Data pubblicazione 29/06/2026- “l’art. 88, comma 2-bis, c.c.i.i., vigente fino alla riscritturadell’intero articolo ad opera dell’art. 21 del d.lgs. n. 136 del 2024,non consente”, pertanto, “al tribunale di omologare il concordatoin continuità mediante la conversione in voto favorevole del votocontrario delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali (cd. cramdown fiscale e previdenziale), essendo tale possibilità previstasoltanto ai fini del raggiungimento delle percentuali di cuiall’articolo 109, comma 1 , ovverosia delle maggioranzerichieste per l’approvazione del concordato liquidatorio (Cass. n.19790 del 2026, in motiv.).3. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e la sentenzaimpugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame,alla corte d’appello di Milano che, in differente composizione,provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenzaimpugnata, con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appellodi Milano che, in differente composizione, provvederà anche sullespese del presente giudizio.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 19 giugno 2026.Il PresidenteMassimo FerroRic. 2025, n. 14115 - Sez. 1 – CC del 19 giugno 2026