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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 20129/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 19 gennaio 2021/ la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 14 settembre 2020, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni due e mesi sei di reclusione in ordine al delitto di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, per avere coltivato e detenuto nella sua abitazione, ai fini di cessione a terzi, circa 45 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, in parte già frazionata in dosi, oltre a due piante di canapa indiana.

Con recidiva reiterata specifica, infraquinquennale.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per c:assazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo quattro motivi di doglianza.

Con il primo; è stata eccepita violazione e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 1990.

Ritiene il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe errato nel rigettare la sua richiesta di riqualificazione del fatto nell'ipotesi della lieve entità, considerato che un'adeguata lettura degli indici dettati dal comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 - ed in particolare: l'effettiva valenza e quantità della droga; lo scarso valore remunerativo derivante dalla sua vendita; l'assenza di una qualsivoglia struttura, sia pur rudimentale, organizzata per la cessione; il mancato accertamento del peso netto e del principio attivo presente nello stupefacente - avrebbe dovuto indurre all'accoglimento della proposta istanza.

Con il secondo motivo è stata dedotta violazione e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen., per totale assenza di motivazione in ordine al riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del lucro.

Con la terza censura è stata lamentata violazione e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 99 cod. pen., per non aver vagliato la Corte territoriale, ai fini dell'esclusione della contestata recidiva, la circostanza che la condanna riportata dal prevenuto nell'anno 2018 risalirebbe a fatti commessi nel 2011.

Con l'ultima doglianza è stata, infine, eccepita violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.3.

Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che i motivi di ricorso dedotti :siano palesemente generici, oltre che privi di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata.

Quest'ultima, infatti, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente reiterativi di censure già sviluppate nel giudizio di appello ed ivi disattese con motivazione logica.

La Suprema Corte ha, in proposito, più volte chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi mol:ivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).

In altri termini, se il motivo di ricorso in sede di legittimità si limita a ripetere quanto già chiesto al giudice precedente, riproponendo le medesime doglianze, fallisce lo scopo stesso dell'impugnazione, in quanto non si pone in maniera critica rispetto alla decisione che ne forma oggetto - di fatto rendendola indifferente rispetto alla stessa richiesta - ma solo a quella del grado precedente, così da giustificare la conseguente pronuncia di inammissibilità della censura.

3. Chiarito il superiore aspetto, deve comunque essere ritenuta la manifesta infondatezza del primo motivo, con cui è stato eccepito il mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990.

In proposito, infatti, deve darsi conto dell'indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui il riconoscimento dell'indicata fattispecie richiede un'adeguata valutazione complessiva del l'atto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01), per cui il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610-01).

E' necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi.

Ciò premesso in punto di diritto, deve ritenersi, allora, che, nel caso di specie, la Corte territoriale abbia offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità, essendo stati posti in rilievo aspetti rivelatori della finalità di spaccio, quali il preconfezionamento della droga in dosi e la presenza di un bilancino di precisione, oltre ad un dato ponderale certamente significativo, tale da far ritenere che «l'aspetto organizzativo pur se rudimentale è idoneo ad assicurare una diffusa vendita illecita di stupefacenti».

Sia pur in modo conciso, quindi, il giudice di merito ha del tutto correttamente mostrato di aver valutato i dati probatori disponibili, negando la ricorrenza del fatto di lieve entità sulla base di elementi cui ha attribuito una rilevanza maggiormente significativa rispetto ad altri ai fini dell'esclusione della minima offensività.

4. Allo stesso modo priva di ogni fondamento è la doglianza con cui il Pescina ha eccepito la mancanza di motivazione in ordine alle ragioni per cui non è stata concessa l'attenuante della speciale tenuità, di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.

Il ricorrente è nel giusto nell'affermare che tale attenuante comune può trovare applicazione anche con riferimento ai reati in materia di stupefacenti, avendo le Sezioni Unite di questa Corte recentemente precisato che la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti (così Sez.

U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499-01).

Lo stesso [OSCURATO:PERSONA], però, ha anche esplicato che «il riconoscimento di tale attenuante nel caso concreto resta comunque affidato ad una puntuale ed esaustiva verifica, della quale il giudice di merito deve offrire adeguata giustificazione, che dia consistenza sia all'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, che alla gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata.

Dovendosi tale ultimo elemento riferire alla nozione di evento in senso giuridico, esso è infatti idoneo a comprendere qualsiasi offesa penalmente rilevante, purché essa, come concretamente accertata, si riveli di tale particolare modestia da risultare "proporzionata" alla tenuità del vantaggio patrimoniale che l'autore del fatto si proponeva di conseguire o ha in effetti conseguito».

Applicando i principi al caso in esame, allora, appare corretta e logica la decisione con cui i giudici di merito hanno, sia pur implicitamente, escluso l'applicabilità dell'attenuante ex art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen., rilevando - in ragione delle motivazioni già in precedenza rappresentate - l'impossibilità di configurare nella fattispecie sia la scarsa gravità dell'evento dannoso prodotto che la sussistenza di un'offesa di rilievo penale solo di modesta entità.

5. La Corte di merito ha, quindi, fornito adeguata risposta anche all'invocata esclusione dell'applicazione della contestata recidiva specifica reiterata e infraquinquennale, facendo espresso riferimento alla natura del reato, al tipo di devianza di cui è espressione, alla sua perfetta omogeneità con le precedenti condanne, tali da comprovare una più accentuata colpevolezza ed una maggiore pericolosità del prevenuto.

Si tratta di una motivazione del tutto logica e congrua, pienamente conforme ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato, non essendosi limitata a dedurre la pericolosità sociale del prevenuto dal mero fatto descrittivo dell'esistenza di precedenti specifici, ma che ha in concreto esaminato, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, in particolare verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Celibe, Rv. 247838-01).

6. Stesso giudizio di manifesta infondatezza deve essere espresso, infine, anche con riguardo all'ultima censura, con cui è stato lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. il Collegio osserva come la, sia pur stringata, motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di seconde cure ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. al Pescina, considerato che «nessun elemento è valutabile in favore dell'imputato, che non ha compreso la gravità della condotta per la quale è stato ritenuto responsabile».

Trattasi di motivazione priva di vizi logici, coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

D'altro canto - in particolare dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla

I. 24 luglio 2008, n. 125 - è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come implicitamente avvenuto nella situazione in esame, di avere valutato e applicato i criteri ex art. 133 cod. pen.

In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da imporre un obbligo per il giudice, ove ritenga di escluderla, di doverne giustificare, sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza.

Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, tra le tante, Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381-01).

In altri termini, l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, Rv. 245241-01).

7. Il ricorso deve, conclusivamente, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 gennaio 2021/ la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 14 settembre 2020, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni due e mesi sei di reclusione in ordine al delitto di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, per avere coltivato e detenuto nella sua abitazione, ai fini di cessione a terzi, circa 45 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, in parte già frazionata in dosi, oltre a due piante di canapa indiana. Con recidiva reiterata specifica, infraquinquennale. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per c:assazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo quattro motivi di doglianza. Con il primo; è stata eccepita violazione e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 1990. Ritiene il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe errato nel rigettare la sua richiesta di riqualificazione del fatto nell'ipotesi della lieve entità, considerato che un'adeguata lettura degli indici dettati dal comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 - ed in particolare: l'effettiva valenza e quantità della droga; lo scarso valore remunerativo derivante dalla sua vendita; l'assenza di una qualsivoglia struttura, sia pur rudimentale, organizzata per la cessione; il mancato accertamento del peso netto e del principio attivo presente nello stupefacente - avrebbe dovuto indurre all'accoglimento della proposta istanza. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen., per totale assenza di motivazione in ordine al riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del lucro. Con la terza censura è stata lamentata violazione e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 99 cod. pen., per non aver vagliato la Corte territoriale, ai fini dell'esclusione della contestata recidiva, la circostanza che la condanna riportata dal prevenuto nell'anno 2018 risalirebbe a fatti commessi nel 2011. Con l'ultima doglianza è stata, infine, eccepita violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che i motivi di ricorso dedotti :siano palesemente generici, oltre che privi di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. Quest'ultima, infatti, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente reiterativi di censure già sviluppate nel giudizio di appello ed ivi disattese con motivazione logica. La Suprema Corte ha, in proposito, più volte chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi mol:ivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). In altri termini, se il motivo di ricorso in sede di legittimità si limita a ripetere quanto già chiesto al giudice precedente, riproponendo le medesime doglianze, fallisce lo scopo stesso dell'impugnazione, in quanto non si pone in maniera critica rispetto alla decisione che ne forma oggetto - di fatto rendendola indifferente rispetto alla stessa richiesta - ma solo a quella del grado precedente, così da giustificare la conseguente pronuncia di inammissibilità della censura. 3. Chiarito il superiore aspetto, deve comunque essere ritenuta la manifesta infondatezza del primo motivo, con cui è stato eccepito il mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990. In proposito, infatti, deve darsi conto dell'indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui il riconoscimento dell'indicata fattispecie richiede un'adeguata valutazione complessiva del l'atto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01), per cui il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610-01). E' necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi. Ciò premesso in punto di diritto, deve ritenersi, allora, che, nel caso di specie, la Corte territoriale abbia offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità, essendo stati posti in rilievo aspetti rivelatori della finalità di spaccio, quali il preconfezionamento della droga in dosi e la presenza di un bilancino di precisione, oltre ad un dato ponderale certamente significativo, tale da far ritenere che «l'aspetto organizzativo pur se rudimentale è idoneo ad assicurare una diffusa vendita illecita di stupefacenti». Sia pur in modo conciso, quindi, il giudice di merito ha del tutto correttamente mostrato di aver valutato i dati probatori disponibili, negando la ricorrenza del fatto di lieve entità sulla base di elementi cui ha attribuito una rilevanza maggiormente significativa rispetto ad altri ai fini dell'esclusione della minima offensività. 4. Allo stesso modo priva di ogni fondamento è la doglianza con cui il Pescina ha eccepito la mancanza di motivazione in ordine alle ragioni per cui non è stata concessa l'attenuante della speciale tenuità, di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. Il ricorrente è nel giusto nell'affermare che tale attenuante comune può trovare applicazione anche con riferimento ai reati in materia di stupefacenti, avendo le Sezioni Unite di questa Corte recentemente precisato che la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti (così Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499-01). Lo stesso [OSCURATO:PERSONA], però, ha anche esplicato che «il riconoscimento di tale attenuante nel caso concreto resta comunque affidato ad una puntuale ed esaustiva verifica, della quale il giudice di merito deve offrire adeguata giustificazione, che dia consistenza sia all'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, che alla gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata. Dovendosi tale ultimo elemento riferire alla nozione di evento in senso giuridico, esso è infatti idoneo a comprendere qualsiasi offesa penalmente rilevante, purché essa, come concretamente accertata, si riveli di tale particolare modestia da risultare "proporzionata" alla tenuità del vantaggio patrimoniale che l'autore del fatto si proponeva di conseguire o ha in effetti conseguito». Applicando i principi al caso in esame, allora, appare corretta e logica la decisione con cui i giudici di merito hanno, sia pur implicitamente, escluso l'applicabilità dell'attenuante ex art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen., rilevando - in ragione delle motivazioni già in precedenza rappresentate - l'impossibilità di configurare nella fattispecie sia la scarsa gravità dell'evento dannoso prodotto che la sussistenza di un'offesa di rilievo penale solo di modesta entità. 5. La Corte di merito ha, quindi, fornito adeguata risposta anche all'invocata esclusione dell'applicazione della contestata recidiva specifica reiterata e infraquinquennale, facendo espresso riferimento alla natura del reato, al tipo di devianza di cui è espressione, alla sua perfetta omogeneità con le precedenti condanne, tali da comprovare una più accentuata colpevolezza ed una maggiore pericolosità del prevenuto. Si tratta di una motivazione del tutto logica e congrua, pienamente conforme ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato, non essendosi limitata a dedurre la pericolosità sociale del prevenuto dal mero fatto descrittivo dell'esistenza di precedenti specifici, ma che ha in concreto esaminato, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, in particolare verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Celibe, Rv. 247838-01). 6. Stesso giudizio di manifesta infondatezza deve essere espresso, infine, anche con riguardo all'ultima censura, con cui è stato lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. il Collegio osserva come la, sia pur stringata, motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di seconde cure ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. al Pescina, considerato che «nessun elemento è valutabile in favore dell'imputato, che non ha compreso la gravità della condotta per la quale è stato ritenuto responsabile». Trattasi di motivazione priva di vizi logici, coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01). D'altro canto - in particolare dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla I. 24 luglio 2008, n. 125 - è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come implicitamente avvenuto nella situazione in esame, di avere valutato e applicato i criteri ex art. 133 cod. pen. In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da imporre un obbligo per il giudice, ove ritenga di escluderla, di doverne giustificare, sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, tra le tante, Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381-01). In altri termini, l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, Rv. 245241-01). 7. Il ricorso deve, conclusivamente, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,
Sentenza Cassazione n. 20129/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris