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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 19632/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Roma.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il Tribunale di Roma il 27.1.2026 ha applicato ai sensi dell’art. 444 cod.proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata con il P.M. in relazione al reato diillecita detenzione di sostanze stupefacenti, qualificato come violazione dell’art.73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 26.1.2026; perquanto in questa sede rileva, ha disposto la confisca del denaro in sequestro.2.

Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite il difensore,lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunaleerroneamente ritenuto che il denaro in sequestro costituisse provento dell’attivitàdi spaccio di droga.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamentodella sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro.4.

Il motivo dedotto è fondato.È insegnamento tradizionale della Corte di legittimità quello secondo il quale«È illegittima la confisca del denaro disposta ai sensi dell'art. 240, comma primo,cod. pen. con riguardo al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanzastupefacente, non essendo tale denaro il profitto dell'attività illecita posta inessere» (così, infatti, ex plurimis, Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013, Lagrini, Rv.253768; in continuità con la risalente pronunzia di Sez. 6, n. 11722 del10/04/1990, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 185156, secondo cui «In caso di applicazione dellapena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., il denarosequestrato ad imputato di reato concernente gli stupefacenti può essere oggettodi confisca soltanto se costituisca il corrispettivo di condotta criminosa di spaccioo d’altra natura per la quale sia stata pronunciata condanna.

Ne consegue che,qualora l’imputato sia stato ritenuto colpevole esclusivamente di detenzione afine di spaccio con riguardo soltanto alla quantità di stupefacente sequestratogli,mentre sia sfuggita alla contestazione e, quindi, all’accertamento giudiziale ognieventuale pregressa attività di cessione, cui ricondurre, quale corrispettivo, lasomma sequestrata, la confisca della somma stessa non può essere disposta»).Ebbene, nel caso in disamina la contestazione non riguarda il reato dispaccio di stupefacenti, bensì quello di illecita detenzione di droga.Rispetto a tale imputazione, il mero richiamo del Tribunale all’art. 240 cod.pen. delinea una evidente assenza di motivazione rispetto alle ragioni chegiustificherebbero, in ipotesi, la confisca del denaro in sequestro, che non sonostate in alcun modo specificate nel provvedimento impugnato.5.

Consegue l’annullamento in parte qua della sentenza impugnata, conrinvio al giudice competente per nuovo esame sul punto P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro conrinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, in diversa persona fisica.Così è deciso, 16 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Roma.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il Tribunale di Roma il 27.1.2026 ha applicato ai sensi dell’art. 444 cod.proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata con il P.M. in relazione al reato diillecita detenzione di sostanze stupefacenti, qualificato come violazione dell’art.73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 26.1.2026; perquanto in questa sede rileva, ha disposto la confisca del denaro in sequestro.2. Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite il difensore,lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunaleerroneamente ritenuto che il denaro in sequestro costituisse provento dell’attivitàdi spaccio di droga.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamentodella sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro.4. Il motivo dedotto è fondato.È insegnamento tradizionale della Corte di legittimità quello secondo il quale«È illegittima la confisca del denaro disposta ai sensi dell'art. 240, comma primo,cod. pen. con riguardo al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanzastupefacente, non essendo tale denaro il profitto dell'attività illecita posta inessere» (così, infatti, ex plurimis, Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013, Lagrini, Rv.253768; in continuità con la risalente pronunzia di Sez. 6, n. 11722 del10/04/1990, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 185156, secondo cui «In caso di applicazione dellapena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., il denarosequestrato ad imputato di reato concernente gli stupefacenti può essere oggettodi confisca soltanto se costituisca il corrispettivo di condotta criminosa di spaccioo d’altra natura per la quale sia stata pronunciata condanna. Ne consegue che,qualora l’imputato sia stato ritenuto colpevole esclusivamente di detenzione afine di spaccio con riguardo soltanto alla quantità di stupefacente sequestratogli,mentre sia sfuggita alla contestazione e, quindi, all’accertamento giudiziale ognieventuale pregressa attività di cessione, cui ricondurre, quale corrispettivo, lasomma sequestrata, la confisca della somma stessa non può essere disposta»).Ebbene, nel caso in disamina la contestazione non riguarda il reato dispaccio di stupefacenti, bensì quello di illecita detenzione di droga.Rispetto a tale imputazione, il mero richiamo del Tribunale all’art. 240 cod.pen. delinea una evidente assenza di motivazione rispetto alle ragioni chegiustificherebbero, in ipotesi, la confisca del denaro in sequestro, che non sonostate in alcun modo specificate nel provvedimento impugnato.5. Consegue l’annullamento in parte qua della sentenza impugnata, conrinvio al giudice competente per nuovo esame sul punto P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro conrinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, in diversa persona fisica.Così è deciso, 16 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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