CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 maggio 2021
Cassazione n. 27794/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso 9255-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] per il diritto agli [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12;- ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 167, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6701/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/10/2015 R.G.N. 5567/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. • m. R.G. 9255 2016 Fatti di causa 1. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, che aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento, comunicato il 18-19 ottobre 2010 dal Laziodisu - Ente per il diritto agli [OSCURATO:PERSONA] - a [OSCURATO:PERSONA], per assenza dal posto di lavoro in data 9 giugno 2010, e aveva condannato l'Ente alla reintegrazione nel posto di lavoro oltrechè al pagamento delle retribuzioni maturate sino alla data di ripristino dei rapporto di lavoro. 2. La Corte territoriale ha ritenuto che il licenziamento fosse stato intimato oltre il termine di centoventi giorni, previsto dall'art. 55 bis c. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 per la conclusione del procedimento disciplinare. 3. Ha ritenuto che il predetto termine decorresse dalla data di prima acquisizione della notizia di infrazione e non da quella della contestazione disciplinare ed ha rilevato che la condotta contestata, compendiatasi nell'assenza ingiustificata dal posto di lavoro, era nota all'Amministrazione sin dal momento della sua commissione e non richiedeva alcuna indagine volta ad appurarne la consistenza. 4. Avverso questa sentenza Laziodisu - Ente per il diritto agli [OSCURATO:PERSONA] - ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, al quale ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il P.M. ha depositato memoria scritta, ai sensi dell'art. 23 c. 8 del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 come conv. nella I. 18 dicembre 2020 n. 176, ed ha concluso per il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 6. Con l'unico motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001. 7. Imputa alla Corte territoriale di avere errato nell'individuare il momento a partire dal quale decorre il termine di 120 giorni previsto dall'art. 55-bis per la conclusione del procedimento disciplinare. Sostiene che il termine di decadenza decorre solo dal momento in cui l'Amministrazione acquisisce in modo effettivo e n. R.G. 9255 2016 consapevole la notizia dell'illecito e che in caso di assenza del lavoratore dal luogo di lavoro tanto può accadere solo a conclusione dell'istruttoria, volta all'accertamento dell'illecito e non, invece, nel momento in cui si verifica il fatto oggettivo dell'assenza. 8. Deduce che la notizia dell'infrazione era stata acquisita solo a seguito del completamento dell'istruttoria, necessaria per indiv.iduare le reali motivazioni della mancata presenza del lavoratore sul luogo di lavoro, la quale si era conclusa il 26 giugno 2010. 9. Il motivo e hjaalral5S.1154L111. 10. Questa Corte ha già affermato (Cass. n. 14886/2020, Cass. 13026/2019, Cass.n. 11949/2019, Cass. n. 6989/2019, Cass. n. 21193/2018, Cass. n. 28891/2017 Cass. n. 25379/2017, Cass. n. 16900/2016, Cass. n. 20733/2015) che l'articolo 55 bis D.Igs 165/2001, laddove fa decorrere il termine per la conclusione del procedimento disciplinare dalla data di prima acquisizione della potizia della infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, si riferisce non già all'acquisizione della notizia da parte di un qualsiasi ufficio dell'amministrazione, ma soltanto alla sua acquisizione da parte dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, e/o del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. 11. Nelle sentenze innanzi richiamate, è stato anche precisato che, ai fini della decorrenza del termine, assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell'ufficio competente, regolarmente investito del procedimento, riguardi una notizia di infrazione di contenuto tale da consentire allo stesso di dare avvio, in modo corretto, al procedimento disciplinare, ovvero di formulare una contestazione specifica. 12. Ai principi innanzi richiamati, il Collegio intende dare continuità, perché condivide le argomentazioni motivazionali esposte nelle sentenze sopra indicate, da intendersi qui richiamate, ai sensi dell'art. 118 disp att. cod.proc.civ. 13. Quella indicata, infatti, è l'unica interpretazione della normativa in oggetto ad essere conforme al principio del giusto procedimento, cui deve conformarsi l'azione della P.A., anche in sede di procedimento disciplinare a carico dei dipendenti, che è posto a garanzia dei principi di pubblicità e di trasparenza dell'azione della P.A., cui "va riconosciuto il valore di principi generali, diretti ad attuare sia canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione (art. 97, primo comma, n. R.G. 9255 2016 Cost.), sia la tutela di altri interessi costituzionalmente protetti, come il diritto di difesa nei confronti della stessa amministrazione (artt. 24 e 113 Cast.)", nonché la tendenza ad indirizzare la suddetta azione al rispetto dei principi di economicità ed efficacia, grazie anche al conseguente deflazionamento del contenzioso derivante dall'emanazione del provvedimento finale (Corte cóstituzionale n. 310 del 2010). 14. A queste considerazioni deve aggiungersi che la data di commissione dell'infrazione non coincide necessariamente con quella di acquisizione della prima notizia di infrazione, nei termini innanzi ricostruiti. 15. La sentenza impugnata si è conformata ai principi sopra richiamati, laddove ha rilevato, in fatto, che la condotta addebitata era nota all'amministrazione già al momento della sua commissione (assenza ingiustificata dal posto di lavoro il giorno 9 giugno 201D), e che essa non necessitava di alcuna istruttoria da parte della amministrazione. 16. Le censure formulate nell'unico motivo di ricorso, pur denunciando formalmente il vizio di violazione di legge, nella sostanza contestano l'accertamento compiuto dalla Corte territoriale in ordine al momento in cui era stata acquisita la notizia "qualificata" dei fatti disciplinarmente rilevanti. Il ricorrente, infatti, assume che tale momento deve identificarsi nella data di conclusione dell'istruttoria espletata in sede disciplinare (25 maggio 2010) e non al momento della richiesta (10 giugno 2010) al lavoratore di "meri chiarimenti circa le ragioni di irreperibilità". 17. Al riguardo deve ribadirsi che l'accertamento in fatto del momento in cui l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, e/o il capostruttura, acquisiscono la notizia dell'illecito è riservato al giudice del merito ed è censurabile in séde di legittimità nei limiti oggi consentiti dall'art. 360 n. 5 cod.proc.civ., nel testo riformulato dall'art. 54 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 83, applicabile "ratione temporis" in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata il 2 ottobre 2015 (Cass. n. 14886/2020, Cass. n. 16842/2019, Cass. n. 16706/2018, Cass. n. 22683/2018, Cass. n. 29230/2017, Cass. n. 19183/2016, Cass. n. 16900/2016, Cass. n. 14324/2015), in particolare, allegando il fatto storico non esaminato, benchè oggetto di discussione tra le parti, decisivo a dimostrare che la notizia specifica della infrazione era pervenuta all'ufficio disciplinare, o al responsabile della struttura, in un momento diverso, rispetto a quello individuato nella sentenza impugnata. 1 .n. R.G. 9255 2016 18. Il ricorrente non prospetta alcun fatto storico rilevante in tal senso, ma si limita a dedurre che l'istruttoria era stata completata il 25 giugno 2010, e a contrapporre, in sostanza, al giudizio formulato dalla Corte territoriale una valutazione diversa, conforme alle sue aspettative, attraverso, come detto, il mezzo impugnatorio di cui alli art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ. aAErrAro IL 19. In conclusione, va ita d ricorso. 20. Le spese del giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza. 21. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 4.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso generali forfetarie, oltre IVA e CPA Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, dà atto, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente. Così deciso nella camera di consiglio del 12 maggio 2021 L'estens e Il Presidente A.T A. Manna