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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 33927/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31197-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via F. [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - Avverso la sentenza n. 446/2021 del Tribunale di Frosinone, pubblicata il 02/05/2021; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 22/09/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il giudizio trae origine da ll’opposizione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo n. 87/16 del 15/09/2016 emesso dal Giudice di Pace di Alatri in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento di € 4.675,00, oltre spese di procedura e accessori, a titolo di prestazioni professionali; - il Giudice di Pace di Alatri, con sentenza n. 28/2018, rigettò l’opposizione; - il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 446/2021 confermò la sentenza di primo grado; - ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un u nico motivo; - l’Avv.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto alcuna attività difensiva in questo giudizio; - il relatore ha formulato proposta di definizione, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso, previa verifica dell’attestazione di conformità della sentenza impugnata; - in prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa; Considerato che: - il ricorso è inammissibile; - osserva il collegio che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, alla quale si intende dare continuità, (Cassazione civile, sez. un., 24/07/2009 N.17352), in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio; - ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie; - nell'ampia motivazione, le Sezioni Unite hanno spiegato che la ripresa del processo notificatorio è rimessa alla parte istante e che deve escludersi la possibilità di chiedere una preventiva autorizzazione del giudice, vuoi perchè questa sub-procedura allungherebbe ulteriormente i tempi processuali, vuoi perchè non sarebbe "neanche utile al fine di avere una previa valutazione certa circa la sussistenza delle condizioni per la ripresa del procedimento di notificazione, in quanto si tratterebbe solo di una valutazione preliminare effettuata non in sede decisoria e per di più in assenza del contraddittorio con la controparte interessata" (sez. un., 17352/2009,cit.; il principio è stato ribadito dalle sezioni semplici: Cass., 11 settembre 2013, n. 20830 e Cass., 25 settembre 2015, n. 19060); - le Sezioni Unite sono nuovamente intervenute per stabilire il termine entro il quale riattivare il procedimento notificatorio e, con sentenza del 15/07/2016, n. 14594 hanno affermato che, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (cfr. anche Sez.

U - , Sentenza n. 13394 del 28/04/2022 Rv. 664656); - nel caso in esame, invece, l’odierno ricorrente, pur a vendo avuto contezza dell’avvenuto decesso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], così si evince dalla relata di notifica del ricorso per cassazione allegata, non ha provveduto ad effettuare la notificazione agli eredi; - a null a rileva la circostanza di aver consegnato i l ricorso per la notifica il giorno precedente alla scadenza del termine per proporre ricorso per cassazione, come sostenuto in memoria dal ricorrente, trattandosi di evenienza che non esclude l’onere di attivazione del difensore; - il ricorso, pertanto, dev e essere dichiarato inammissibile; - nulla va statuito sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva; - ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del con-tributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso; Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31197-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via F. [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - Avverso la sentenza n. 446/2021 del Tribunale di Frosinone, pubblicata il 02/05/2021; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 22/09/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il giudizio trae origine da ll’opposizione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo n. 87/16 del 15/09/2016 emesso dal Giudice di Pace di Alatri in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento di € 4.675,00, oltre spese di procedura e accessori, a titolo di prestazioni professionali; - il Giudice di Pace di Alatri, con sentenza n. 28/2018, rigettò l’opposizione; - il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 446/2021 confermò la sentenza di primo grado; - ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un u nico motivo; - l’Avv.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto alcuna attività difensiva in questo giudizio; - il relatore ha formulato proposta di definizione, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso, previa verifica dell’attestazione di conformità della sentenza impugnata; - in prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa; Considerato che: - il ricorso è inammissibile; - osserva il collegio che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, alla quale si intende dare continuità, (Cassazione civile, sez. un., 24/07/2009 N.17352), in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio; - ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie; - nell'ampia motivazione, le Sezioni Unite hanno spiegato che la ripresa del processo notificatorio è rimessa alla parte istante e che deve escludersi la possibilità di chiedere una preventiva autorizzazione del giudice, vuoi perchè questa sub-procedura allungherebbe ulteriormente i tempi processuali, vuoi perchè non sarebbe "neanche utile al fine di avere una previa valutazione certa circa la sussistenza delle condizioni per la ripresa del procedimento di notificazione, in quanto si tratterebbe solo di una valutazione preliminare effettuata non in sede decisoria e per di più in assenza del contraddittorio con la controparte interessata" (sez. un., 17352/2009,cit.; il principio è stato ribadito dalle sezioni semplici: Cass., 11 settembre 2013, n. 20830 e Cass., 25 settembre 2015, n. 19060); - le Sezioni Unite sono nuovamente intervenute per stabilire il termine entro il quale riattivare il procedimento notificatorio e, con sentenza del 15/07/2016, n. 14594 hanno affermato che, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (cfr. anche Sez. U - , Sentenza n. 13394 del 28/04/2022 Rv. 664656); - nel caso in esame, invece, l’odierno ricorrente, pur a vendo avuto contezza dell’avvenuto decesso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], così si evince dalla relata di notifica del ricorso per cassazione allegata, non ha provveduto ad effettuare la notificazione agli eredi; - a null a rileva la circostanza di aver consegnato i l ricorso per la notifica il giorno precedente alla scadenza del termine per proporre ricorso per cassazione, come sostenuto in memoria dal ricorrente, trattandosi di evenienza che non esclude l’onere di attivazione del difensore; - il ricorso, pertanto, dev e essere dichiarato inammissibile; - nulla va statuito sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva; - ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del con-tributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso; Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello