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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2022

Cassazione n. 33447/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di estorsione aggravata già pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Capua con sentenza 1° ottobre 2020.

2. Ha proposto ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, GALLO Domenico, che ha successivamente presentato memoria a ulteriore fondamento delle ragioni fondanti il ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo, con cui si lamenta violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità propone motivi non consentiti.

Infatti, Il motivo di ricorso risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valuta2:ione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099).

Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste.

3.2. Il secondo motivo, con cui si lamentatintervenutiAdecorrenza del termine di prescrizione per il delitto sub C), risulta manifestamente infondato.

L'affermazione per cui risulta più favorevole al ricorrente il regime prescrizionale precedente alla riforma del 2005 deriva dal fatto che, essendo stata ritenuta l'aggravante del metodo e della agevolazione mafiosa, ai sensi del sesto comma dell'articolo 157 cod pen, il termine necessario a prescrivere risultano raddoppiati e, ai sensi dell'articolo 161 cod pen, non vi sono limiti massimi al differimento del termine prescrizionale conseguente alla presenza di cause di interruzione dello stesso.

Il conseguente calcolo risulta corretto essendo stata correttamente calcolata la pena all'esito della applicazione dell'articolo 63 comma quartofod pen in ipotesi di concorso tra più aggravanti ad effetto speciale.

4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somima di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così decis in Roma, il 1 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] idre esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di estorsione aggravata già pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Capua con sentenza 1° ottobre 2020. 2. Ha proposto ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, GALLO Domenico, che ha successivamente presentato memoria a ulteriore fondamento delle ragioni fondanti il ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si lamenta violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità propone motivi non consentiti. Infatti, Il motivo di ricorso risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valuta2:ione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. 3.2. Il secondo motivo, con cui si lamentatintervenutiAdecorrenza del termine di prescrizione per il delitto sub C), risulta manifestamente infondato. L'affermazione per cui risulta più favorevole al ricorrente il regime prescrizionale precedente alla riforma del 2005 deriva dal fatto che, essendo stata ritenuta l'aggravante del metodo e della agevolazione mafiosa, ai sensi del sesto comma dell'articolo 157 cod pen, il termine necessario a prescrivere risultano raddoppiati e, ai sensi dell'articolo 161 cod pen, non vi sono limiti massimi al differimento del termine prescrizionale conseguente alla presenza di cause di interruzione dello stesso. Il conseguente calcolo risulta corretto essendo stata correttamente calcolata la pena all'esito della applicazione dell'articolo 63 comma quartofod pen in ipotesi di concorso tra più aggravanti ad effetto speciale. 4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somima di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decis in Roma, il 1 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] idre esten
Sentenza Cassazione n. 33447/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris