CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 05436/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il Tribunale di Benevento, quale giudice del Riesame, ha dichiarato inammissibile la richiesta presentata avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dalla Procura della Repubblica di Benevento; Rilevato che con il ricorso nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. si denuncia che la conclusione secondo la quale il ricorrente noi/aveva un concreto interesse alla legittima progressione processuale si fonderebbe su di un evidente errore nel quale sarebbe incorsa la Corte; Rilevato che il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. non è esperibile avverso le decisioni ante iudicium (Sez. U, Sentenza n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269790 - 01) come un'ordinanza resa nel corso delle indagini, poiché si tratta di un provvedimento suscettibile di modificazioni per la sopravvenienza di nuovi elementi e, pertanto, privo del carattere dell'irrevocabilità che connota i provvedimenti con i quali viene resa definitiva una condanna, ragione questa per la quale è legittimato a proporre tale impugnazione solo il condannato e tale nòn è il soggetto interessato o comunque quello sottoposto a indagini preliminari (Sez. 2, n. 42518 del 15/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282077 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso, nel quale peraltro si contesta un profilo esclusivamente valutativo e perciò non consentito, è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - valutato il contenuto del ricorso e la sopravvenuta rinuncia - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C