CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 marzo 2022
Cassazione n. 10241/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 26321-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante pro tempore di [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 101-E, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. [OSCURATO:PERSONA] n. 21 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende - controricorrente - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 26321/2020 avverso la sentenza n. 3307/2020 del TRIBUNALE di ROMA, Numero sezionale 3004/2022Numero di raccolta generale 10241/2022 depositata il 14/02/2020; Data pubblicazione 30/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 25.5.2018 [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., proponeva opposizione avverso una determinazione dirigenziale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stata contestata la violazione del Regolamento affissioni del predetto ente locale ed applicata la relativa sanzione amministrativa. Nella resistenza della parte opposta il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 30759/2017, rigettava l’opposizione. Interponevano appello avverso detta decisione ambedue gli originari ricorrenti ed il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, n. 3307/2020, resa nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], rigettava il gravame, condannando gli appellanti alle spese del grado. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, che a sua volta aveva rigettato il ricorso proposto dai predetti soggetti avverso la determinazione dirigenziale con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva loro ingiunto il pagamento della sanzione prevista per la violazione F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 26321/2020 dell’ordinanza sindacale n. 16 del 2012 e del Regolamento sulle Numero sezionale 3004/2022Numero di raccolta generale 10241/2022 affissioni e pubblicità dell’ente locale. Il giudice di merito, in Data pubblicazione 30/03/2022 particolare, ha ritenuto provata la notifica del verbale di contestazione della violazione, posto che il Renzi aveva proposto scritti difensivi al Prefetto avverso detto atto; nel merito, ha ritenuto inapplicabile la norma che esenta le agenzie immobiliari dal pagamento del canone per la pubblicità, contenuta nell’art. 29 del Regolamento approvato da [OSCURATO:PERSONA] con Deliberazione del Consiglio comunale n. 100 del 2006, poiché la contestazione riguardava la violazione dell’art. 24 del D. Lgs. n. 507 del 1993, che vieta le affissioni al di fuori degli spazi a ciò destinati. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a due motivi. Con il primo di essi, i predetti lamentano l’omessa pronuncia sull’eccezione di omessa notificazione del verbale all’obbligato in solido. La censura è inammissibile, posto che – come indicato nello stesso ricorso (pag. 6) – il Tribunale ha esaminato la questione, ritenendo provata la notificazione del verbale, alla luce del fatto che il Renzi avesse proposto scritti difensivi al Prefetto espressamente dichiarando di fare riferimento al verbale “notificato in data 25.6.2012” (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). Non si configura, pertanto, alcun vizio di omessa pronuncia, essendosi il giudice di merito espresso sull’eccezione in parola e dovendosi, comunque, ribadire il principio secondo cui “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto” (Cass. Sez. 6 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 26321/2020 1, Ordinanza n. 15255 del 04/06/2019, Rv. 654304; cfr. anche Numero sezionale 3004/2022Numero di raccolta generale 10241/2022 Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018, Rv. 650016 e Data pubblicazione 30/03/2022 Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2151 del 29/01/2021, Rv. 660437). Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del D. Lgs. n. 507 del 1993 e dell’art. 29 del Regolamento sulle affissioni e pubblicità adottato da [OSCURATO:PERSONA] con Deliberazione del Consiglio comunale n. 100 del 2006, perché tale ultima disposizione consentirebbe l’affissione di avvisi al pubblico relativi alla locazione e vendita di appartamenti, purché di superficie non eccedente un quarto di metro quadrato. La censura è inammissibile. L’art. 29 del Regolamento sulle affissioni e pubblicità di [OSCURATO:PERSONA], invocato da parte ricorrente, prevede l’esenzione dal canone previsto per le affissioni per una serie di ipotesi tra le quali, inter alia, sono contemplati “… gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili, sulle porte di accesso dei quali possono esclusivamente essere affissi, purché di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato”. La disposizione, dunque, si limita a prevedere l’esonero dal pagamento del canone per i soli avvisi delle dimensioni previste che siano affissi sulle porte di accesso degli immobili ai quali si riferiscono. Nel caso di specie, è stata contestata ai ricorrenti la violazione dell’art. 24 del D. Lgs. n. 507 del 1993 e dell’ordinanza sindacale n. 16 del 2012; la prima norma prevede la sanzione amministrativa per le affissioni eseguite in violazione delle norme regolamentari o su spazi e impianti non autorizzati, e la seconda vieta le affissioni “… in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, ivi comprese le chiusure dei locali ed, in particolare, sui pali dell’illuminazione pubblica e della segnaletica stradale, su alberi, sotto le porte di accesso, sui parabrezza o lunotti delle autovetture e, comunque, si tutti gli altri tipi di veicoli”. La contestazione, dunque, si riferisce ad una affissione non autorizzata, come del resto emerge anche dal passaggio della F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 26321/2020 decisione di primo grado richiamata nel testo del ricorso (cfr. pag. Numero sezionale 3004/2022Numero di raccolta generale 10241/2022 12), secondo cui la società immobiliare “… in concorso con ignoti, Data pubblicazione 30/03/2022 faceva affiggere, sebbene vietato, un cartello pubblicitario …”. Il motivo non si confronta adeguatamente con la ratio della decisione impugnata, poiché i ricorrenti non deducono che l’affissione contestata era avvenuta nei luoghi e negli spazi previsti dall’art. 29 del Regolamento sulle affissioni di [OSCURATO:PERSONA], e non invece in violazione di quanto disposto dall’ordinanza sindacale n. 16 del 2012 e dall’art. 24 del D. Lgs. n. 507 del 1993”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. La memoria depositata da parte ricorrente non offre elementi ulteriori rispetto al contenuto del ricorso, essendo meramente riproduttiva dei motivi ivi contenuti. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 600, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 17 marzo 2022. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 26321/2020 Numero sezionale 3004/2022 Numero di raccolta generale 10241/2022Il PresidenteData pubblicazione 30/03/2022 (L. Orilia) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m