CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03334/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, i! provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen, conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'attenuante di cui all'art. 219, co. 3 L.F.; inammissibilità nel resto. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per raccoglimento dello stesso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale oltre che del reato di aggravamento del dissesto fallimentare, ha dichiarato non doversi procedere in relazione a quest'ultimo per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena principale e quelle accessorie in anni due, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi. 2.1.Col primo motivo deduce la mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'asserita sussistenza sotto il profilo oggettivo dei reati ascritti all'imputato La Corte territoriale si limita a una riproposizione semplice e sintetica di quanto emerge dalla relazione svolta dal curatore fallimentare seguita da un richiamo "alla puntuale rassegna degli elementi probatori fondanti l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato compiuta nella sentenza impugnata". 2.2.Col secondo motivo deduce la mancanza di motivazione con riferimento all'elemento soggettivo in relazione alla valutazione della prova, laddove per accertare la reale situazione della società sarebbe stato sufficiente verificare la movimentazione bancaria dal momento che tutti gli incassi e le uscite sono intervenute a mezzo dei rapporti intrattenuti con le banche, in quanto tali tracciabili e consultabili. Si è per di più trascurato che le cause del fallimento sono da ricercare in eventi non imputabili al ricorrente come individuate nella stessa relazione ex art 33 I.f.; d'altronde non vi sono costituzioni di parte civile nel presente processo. Da tutto ciò emerge piuttosto la chiara ed univoca volontà di Gai di onorare tutti i debiti della società liquidando i clienti nonostante la precaria situazione in cui la stessa versava; tale aspetto soggettivo ignorato dal giudice di merito si pone in evidente contraddizione con il dolo richiesto dalle norme le quali puniscono chi agisce con lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, e ciò sia in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale che patrimoniale. 2.3.Col terzo motivo deduce l'erronea qualificazione giuridica dei fatti dei reati contestati. Non si è considerato che le giacenze di cassa e di banca, peraltro non oggetto di accertamento nonostante si trattasse, come già esposto, di movimentazione facilmente reperibile, sono state utilizzate dal ricorrente in parte per compiere operazioni, poi rivelatesi imprudenti, al fine di evitare il fallimento della società e in parte per saldare i debiti della stessa. 2.4.Col quarto motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione ai reati contestati con riferimento alla mancata applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ravvisabile nel caso di specie sia in considerazione dell'esiguità del danno patrimoniale rilevato dal curatore che per l'assenza di costituzioni di parti civili che testimonia l'assenza di terzi che vantino crediti nei confronti della società. 3.11 ricorso è inammissibile. 3.1 II primo motivo, nel lamentare genericamente vizi motivazionali, contestando, in buona sostanza, e in maniera reiterativa rispetto a quanto già dedotto in appello, che la corte territoriale si sia limitata alla rappresentazione sintetica della relazione ex art. 33 I.f. quale unica fonte di prova, e a ravvisare i reati ascritti "in qualunque operazione dell'imprenditore che si concreti nella sottrazione dei beni dell'impresa alla garanzia dei creditori", si limita a censurare la sentenza impugnata estrapolando suoi passaggi motivazionali senza adeguatamente confrontarsi con la complessiva motivazione che, pur nella sua sinteticità, non si esaurisce con quanto si prospetta in ricorso. In ogni caso il ricorso trascura che si versa nell'ipotesi della doppia conforme e che pertanto le due sentenze di primo e secondo grado si integrano e che quella di secondo grado peraltro richiama espressamente quella del tribunale e la sua puntuale rassegna degli elementi probatori, non risultati evidentemente contraddetti da controdeduzioni decisive o da adeguata giustificazione circa la sorte delle somme non rinvenute; sicchè quanto prospetta il motivo di ricorso in scrutinio anche in relazione alla pronuncia del primo giudice risulta affetto da medesima genericità, limitandosi esso anche in tal caso a lamentare genericamente che il giudice di merito si sia limitato a recepire il contenuto della relazione ex art. 33 l.f. del curatore, opponendo come generica controdeduzione critica unicamente il fatto che non si sia considerata l'assenza di creditori e di parti civili costituiti; laddove la relazione ex art 33 1.f e guanto afferma il curatore alla stregua degli accertamenti svolti ben possono essere posti a base dell'affermazione della responsabilità penale. Sicchè il motivo è oltre che generico manifestamente infondato. 3.2. Sia il secondo che I terzo motivo sono inediti non risultando con l'appello deduzioni specifiche in ordine all'elemento sodgettivo, che peraltro è da identificare nel dolo generico, sia con riferimento al reato di bancarotta fraudolenta documentale, essendo ravvisata l'ipotesi della tenuta irregolare inidonea a consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, che a quello di bancarotta distrattiva, sicchè quanto si contesta al riguardo è anche manifestamente infondato, oltre che aspecifico. A fronte di quanto si rilevava nelle pronunce di merito - e si riporta anche in ricorso - in ordine al fatto che la German car 24 s.r.l. aveva avuto alcune perdite già a partire dal :primo esercizio chiuso al 31/12/2008 e che la società aveva chiuso gli esercizi successivi con un patrimonio netto negativo e che emergevano anche carenze nella tenuta delle scritture contabili (quali la mancata predisposizione dei bilancio al 31/12/2009, l'omessa tenuta del libro giornale per gli esercizi 2009 e 2011 e dei libro degli inventari) tali da comportare in concreto l'impossibilità di ricostruire con compiutezza ii reale movimento degli affari della società, il ricorso si limita ad opporre genericamente che un'attenta analisi dei rapporti bancari intrattenuti dalla società avrebbe consentito di superare le carenze della contabilità e di individuare anche la destinazione delle somme non rinvenute, laddove a nulla rileva la possibilità di ricostruzione aliunde del patrimonio e del movimento degli affari (Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, Rv. 279346 - 01); né potrebbe assumere di per sè rilievo la mera prospettazione dell'assenza di creditori e parti civili costituiti. Quanto poi alla asserita destinazione delle somme in parte al pagamento dei debiti societarie e in parte alla realizzazione di operazioni rivelatesi poi imprudenti, evidente è la genericità di tale prospettazione rimasta peraltro affidata a mera asserzione difensiva. 3.3.Del tutto generico e soprattutto nuovo è, infine, il motivo che reclama il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 comma 4 cod. pen. 4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del