Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 1073/2020

ECLI:EU:C:2020:744
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CC0615

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 22 settembre 2020 ( 1 ) Causa C‑615/19 P

[OSCURATO:PERSONA]

contro [OSCURATO:PERSONA] europea «Impugnazione – Ricorso per risarcimento danni – Responsabilità extracontrattuale – Risarcimento del preteso danno subìto dal ricorrente a seguito di asseriti comportamenti illeciti della [OSCURATO:PERSONA] e dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) connessi alla sua cessazione dalle funzioni quale membro della [OSCURATO:PERSONA] il 16 ottobre 2012»

I. Introduzione

1. Con la sua impugnazione, il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 6 giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑399/17, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2019:384 ), con la quale quest’ultimo giudice ha respinto il suo ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno che egli asserisce di aver subìto a seguito di asseriti comportamenti illeciti della [OSCURATO:PERSONA] europea e dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), connessi alla sua cessazione dalle funzioni quale membro della [OSCURATO:PERSONA].

2. La presente impugnazione offre alla Corte l’opportunità di pronunciarsi su varie questioni inedite riguardanti le funzioni di indagine dell’OLAF e lo svolgimento di tali indagini.

La Corte dovrà inoltre precisare taluni aspetti della giurisprudenza relativa all’autorità della cosa giudicata nonché alla dimostrazione dell’esistenza di un danno morale.

3. Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni si limiteranno all’analisi dell’argomento della [OSCURATO:PERSONA] relativo all’irricevibilità del ricorso dinanzi al Tribunale, nonché a quella del primo motivo, della prima parte del terzo motivo, del quinto e del settimo motivo dell’impugnazione.

II. Contesto normativo A. Il regolamento (CE) n. 1073/1999

4. L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1073/1999 ( 2 ), applicabile ai fatti di causa ( 3 ), dispone quanto segue: «All’interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi istituiti dai trattati o sulla base di questi ultimi (in prosieguo denominati: “le istituzioni, gli organi e gli organismi”), l’Ufficio svolge le indagini amministrative volte a: – lottare contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea; – ricercare a tal fine i fatti gravi, connessi all’esercizio di attività professionali, che possono costituire un inadempimento agli obblighi dei funzionari e agenti delle Comunità, perseguibile in sede disciplinare o penale o un inadempimento agli obblighi analoghi dei membri delle istituzioni e degli organi, dei dirigenti degli organismi o del personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi cui non si applica lo statuto».

5. Gli articoli 3 e 4 di tale regolamento enunciano le norme applicabili rispettivamente alle indagini esterne e interne dell’OLAF.

6. L’articolo 5 di detto regolamento prevede quanto segue: «Le indagini esterne sono avviate con decisione del direttore dell’Ufficio, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro interessato.

Le indagini interne sono avviate con decisione del direttore dell’Ufficio, di propria iniziativa o su richiesta dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo in cui dovranno svolgersi».

7. L’articolo 6, paragrafo 1, dello stesso regolamento precisa che il direttore dell’Ufficio dirige l’esecuzione delle indagini.

8. L’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1073/1999 è così formulato: «Il direttore provvede affinché gli agenti dell’Ufficio e tutti coloro che agiscono sotto la sua autorità rispettino le disposizioni comunitarie e nazionali sulla tutela dei dati personali, in particolare quelle di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati [ ( 4 ) ] ».

9. L’articolo 11, paragrafi 1 e 7, di tale regolamento così recita: «1.

Il comitato di vigilanza, controllando regolarmente l’esecuzione della funzione di indagine, garantisce l’indipendenza dell’Ufficio.

Su richiesta del direttore, o di propria iniziativa, il comitato sottopone al direttore dei pareri in merito alle attività dell’Ufficio, senza tuttavia interferire nello svolgimento delle indagini in corso. (...)

7. Il direttore trasmette ogni anno al comitato di vigilanza il programma delle attività dell’Ufficio (…).

Il direttore tiene regolarmente informato il comitato delle attività dell’Ufficio, delle sue indagini, dei loro risultati e dei provvedimenti conseguenti alle indagini.

Nei casi in cui un’indagine sia in corso da più di nove mesi il direttore informa il comitato di vigilanza delle ragioni che non permettono ancora di concludere l’indagine e del prevedibile periodo di tempo necessario per concluderla.

Il direttore informa il comitato dei casi in cui l’istituzione, l’organo o l’organismo interessato non hanno dato seguito alle raccomandazioni che egli ha formulato.

Il direttore informa il comitato dei casi che rendono necessaria la trasmissione di informazioni alle autorità giudiziarie di uno Stato membro».

10. L’articolo 14 del detto regolamento dispone: «Fino alla modifica dello statuto, ogni funzionario o altro agente delle Comunità europee può presentare al direttore dell’Ufficio (…) un reclamo contro un atto che gli arrechi pregiudizio, compiuto dall’Ufficio nell’ambito di un’indagine interna. (...) Queste disposizioni si applicano analogamente al personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi cui non si applica lo statuto».

B. Regolamento interno del comitato di vigilanza dell’OLAF

11. L’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento interno del comitato di vigilanza dell’OLAF ( 5 ) (in prosieguo: il «regolamento interno») stabilisce quanto segue: «I casi che rendono necessaria la trasmissione di informazioni alle autorità giudiziarie di uno Stato membro sono esaminati sulla base delle informazioni fornite dal direttore generale dell’OLAF e in conformità con il [regolamento n. 1073/1999].

Il seguito è svolto sulle stesse basi.

In particolare, prima dell’invio delle informazioni, il comitato di vigilanza chiede l’accesso alle indagini in questione onde verificare se le garanzie procedurali e i diritti fondamentali siano rispettati.

Una volta che il segretariato ha ottenuto l’accesso ai documenti entro un periodo di tempo che gli permetta di assolvere tale compito, i relatori incaricati di esaminare i fascicoli elaborano una presentazione per la sessione plenaria del comitato.

Il personale responsabile dell’OLAF può essere invitato a questa sessione per ottenere tutte le informazioni necessarie.

Il comitato designa i relatori per esaminare tali indagini ed, eventualmente, emettere un parere».

III. Fatti

12. I fatti, come esposti ai punti da 1 a 16 della sentenza impugnata, possono sintetizzarsi come segue.

13. Con decisione 2010/80/UE ( 6 ), il sig. [OSCURATO:PERSONA] veniva nominato membro della [OSCURATO:PERSONA] per il periodo dal 10 febbraio 2010 al 31 ottobre 2014.

Gli veniva assegnato dal presidente della [OSCURATO:PERSONA] il portafoglio della salute e della tutela dei consumatori.

14. Il 25 maggio 2012, a seguito della ricezione da parte della [OSCURATO:PERSONA], il 21 maggio 2012, di una denuncia della società [OSCURATO:PERSONA] contenente accuse relative al comportamento del sig. [OSCURATO:PERSONA], l’OLAF avviava un’indagine.

15. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] veniva sentito dall’OLAF il 16 luglio e il 15 ottobre 2012.

16. Il 15 ottobre 2012 la relazione dell’OLAF veniva trasmessa al segretario generale della [OSCURATO:PERSONA], all’attenzione del presidente di tale istituzione.

Tale relazione era accompagnata da una lettera firmata dal direttore dell’OLAF che riassumeva le principali conclusioni dell’indagine e informava il presidente della [OSCURATO:PERSONA] che queste ultime venivano portate a sua conoscenza in vista dell’adozione di eventuali misure ai sensi del codice di condotta per i commissari [C(2011) 2904].

17. Il 16 ottobre 2012 il sig. [OSCURATO:PERSONA] incontrava il presidente della [OSCURATO:PERSONA].

Successivamente nel corso della stessa giornata, quest’ultimo informava il Primo ministro della Repubblica di Malta nonché i presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea delle dimissioni del sig. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] pubblicava altresì un comunicato stampa che annunciava tali dimissioni.

18. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 dicembre 2012, il sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva un ricorso diretto all’annullamento della «decisione orale adottata dal presidente della [OSCURATO:PERSONA] il 16 ottobre 2012 che dispone la [sua] cessazione dalle funzioni (…) con effetto immediato» e al risarcimento del danno subìto in misura pari ad EUR 1 simbolico a titolo di danno morale e, in via provvisoria, in misura pari ad EUR 1913396 a titolo di danno materiale.

19. Tale ricorso veniva respinto con sentenza del Tribunale del 12 maggio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑562/12 , EU:T:2015:270 ; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], EU:T:2015:270 ).

20. Per quanto riguarda, da un lato, la domanda di annullamento, il Tribunale constatava che il ricorrente aveva rassegnato le sue dimissioni in maniera volontaria, senza che esse fossero state oggetto di una richiesta del presidente della [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 6, TUE.

Non essendo stata dimostrata l’esistenza di tale richiesta, che costituiva l’atto impugnato dal ricorrente, il Tribunale riteneva che la domanda di annullamento dovesse essere respinta in quanto irricevibile.

Il Tribunale dichiarava altresì che, ad ogni modo, pur supponendo che il ricorrente potesse rimettere in discussione, nell’ambito del ricorso, la legittimità delle proprie dimissioni perché affette da un vizio del consenso, l’esistenza di un vizio siffatto non era dimostrata.

21. Per quanto riguarda, dall’altro lato, la domanda di risarcimento danni, il Tribunale considerava che, avendo esso rilevato che l’esistenza degli atti della [OSCURATO:PERSONA] messi in discussione nell’ambito della domanda di annullamento non era dimostrata, nessun’illegittimità sotto tale profilo e, a fortiori, nessuna violazione qualificata di una norma giuridica potevano essere addebitati al riguardo a tale istituzione.

Quanto all’asserito vizio del consenso, in subordine, nell’ambito della domanda di annullamento, il Tribunale rilevava che la sua esistenza non era stata dimostrata.

Esso concludeva nel senso che l’asserito comportamento colposo della [OSCURATO:PERSONA] o del suo presidente non era stato sufficientemente dimostrato in diritto.

Pertanto, esso respingeva la domanda di risarcimento danni in quanto infondata.

22. Il 21 giugno 2015 il sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva, avverso tale sentenza del Tribunale, un’impugnazione che veniva respinta con ordinanza del 14 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( 7 ).

IV. Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

23. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 giugno 2017, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso diretto a ottenere la condanna della [OSCURATO:PERSONA] a versargli un indennizzo per l’ammontare stimato, in via provvisoria, in EUR 1000000 a titolo di risarcimento del danno, in particolare morale, che lo stesso avrebbe subìto a seguito di asseriti comportamenti illeciti della [OSCURATO:PERSONA] e dell’OLAF, connessi alla sua cessazione dalle funzioni quale membro della [OSCURATO:PERSONA] il 16 ottobre 2012.

24. A sostegno di tale ricorso, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere sette censure relative all’illiceità del comportamento dell’OLAF, fondate, in primo luogo, sull’illegittimità della decisione di avviare l’indagine; in secondo luogo, su vizi nella definizione dell’indagine e nella sua portata; in terzo luogo, su una violazione dei principi in materia di assunzione della prova e sullo snaturamento nonché sulla falsificazione di elementi di prova; in quarto luogo, su una violazione dei diritti della difesa, dell’articolo 4 della decisione 1999/396/CE ( 8 ) e dell’articolo 18 delle istruzioni dell’OLAF al suo personale in merito alle procedure d’indagine (in prosieguo: le «istruzioni dell’OLAF»); in quinto luogo, su una violazione dell’articolo 11, paragrafo 7, del regolamento n. 1073/1999 e dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento interno; in sesto luogo, su una violazione del principio della presunzione di innocenza, dell’articolo 8 del regolamento n. 1073/1999, dell’articolo 339 TFUE e del diritto alla protezione dei dati a carattere personale e, in settimo luogo, su una violazione dell’articolo 4 del regolamento n. 1073/1999, dell’articolo 4 della decisione 1999/396 e del protocollo di accordo riguardante un codice di condotta per garantire tempestivamente uno scambio di informazioni tra l’OLAF e la [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle indagini interne dell’OLAF in seno alla [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto due censure relative all’illiceità del comportamento della [OSCURATO:PERSONA].

25. Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 settembre 2017, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un’eccezione di irricevibilità.

26. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tale eccezione di irricevibilità respingendo poi il ricorso proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in quanto infondato.

27. Il Tribunale ha innanzitutto considerato che gli aspetti di diritto e di fatto relativi ai pretesi comportamenti illeciti dell’OLAF e della [OSCURATO:PERSONA] non erano stati esaminati nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e che tale sentenza non era quindi munita dell’autorità di cosa giudicata a questo proposito.

28. Esso ha poi respinto l’insieme delle censure dedotte dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’OLAF e della [OSCURATO:PERSONA].

29. Esso ha infine dichiarato, ad abundantiam, che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato né l’esistenza di un nesso di causalità sufficientemente diretto tra i comportamenti contestati e il danno asserito, né l’esistenza di quest’ultimo.

V. Conclusioni formulate dalle parti e procedimento dinanzi alla Corte

30. Nel suo atto d’impugnazione, il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte: – di annullare la sentenza impugnata; – di ingiungere il risarcimento del danno – in particolare morale – da lui subito e stimabile, in via provvisoria, in EUR 1000000, e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese dei due gradi di giudizio.

31. [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare il sig. [OSCURATO:PERSONA] alle spese sostenute dinanzi alla Corte e al Tribunale.

32. Non si è svolta alcuna udienza.

VI. Analisi A. Sull’irricevibilità del ricorso dinanzi al Tribunale

33. [OSCURATO:PERSONA] afferma, nella sua comparsa di risposta, di nutrire dubbi circa l’esattezza del ragionamento del Tribunale che lo ha condotto a respingere l’eccezione di irricevibilità dinanzi ad esso formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] e attinente all’autorità di cosa giudicata annessa alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA].

34. Innanzitutto, debbo precisare che è pur vero che la [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto un’impugnazione incidentale per contestare la ricevibilità del ricorso dinanzi al Tribunale, tuttavia i motivi di irricevibilità relativi all’autorità della cosa giudicata sono di ordine pubblico e debbono essere sollevati d’ufficio dai giudici dell’Unione ( 9 ).

Di conseguenza, occorre verificare se legittimamente il Tribunale abbia dichiarato che il ricorso dinanzi ad esso proposto era ricevibile fondandosi sull’assenza di autorità di cosa giudicata annessa alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA].

35. Dopo aver rilevato l’importanza che presenta, sia nell’ordinamento giuridico dell’Unione, sia negli ordinamenti giuridici nazionali, il principio dell’autorità della cosa giudicata ( 10 ), il Tribunale ha sottolineato che l’autorità della cosa giudicata può ostare alla ricevibilità di un ricorso se quello che ha dato origine alla sentenza in questione ha opposto le stesse parti, ha avuto lo stesso oggetto ed è stato fondato sul medesimo titolo ( 11 ).

Esso ha ricordato che l’oggetto di un ricorso corrisponde alle pretese dell’interessato, mentre il titolo del ricorso corrisponde al fondamento di diritto e di fatto delle pretese fatte valere ( 12 ).

Il Tribunale ha dichiarato che le condizioni relative all’identità delle parti e dell’oggetto tra il ricorso che ha dato origine alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e il ricorso dinanzi ad esso proposto sono soddisfatte ( 13 ).

36. Tuttavia, per quanto riguarda la condizione relativa all’identità di titolo dei due ricorsi, il Tribunale ha ricordato che, con il suo primo ricorso, il ricorrente aveva fatto valere che gli illeciti asseriti nell’ambito della domanda di annullamento configuravano una violazione qualificata di una norma di diritto intesa a conferire diritti ai singoli.

Nondimeno, il Tribunale ha anche ricordato che era stato dichiarato, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], che l’esistenza degli atti contestati nell’ambito della domanda di annullamento non era dimostrata, cosicché nessun illecito poteva comportare l’insorgere della responsabilità dell’Unione ( 14 ).

Di conseguenza, il Tribunale ha rilevato che, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], esso non si era pronunciato sui comportamenti illeciti della [OSCURATO:PERSONA] e dell’OLAF fatti valere e aveva semplicemente accertato l’inesistenza della decisione contestata ( 15 ).

37. Orbene, il Tribunale ha precisato che l’autorità della cosa giudicata si annette alle sole questioni di fatto e di diritto effettivamente e necessariamente decise da una pronuncia giurisdizionale ( 16 ).

Non avendo esso esaminato le pretese relative ai comportamenti illeciti della [OSCURATO:PERSONA] e dell’OLAF nel primo ricorso, il Tribunale ha considerato che tali questioni di fatto e di diritto non erano state effettivamente o necessariamente decise dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cosicché tale sentenza, a questo proposito, non aveva acquisito l’autorità di cosa giudicata.

38. Il Tribunale ha concluso che non occorreva pertanto esaminare la questione se il titolo dei due ricorsi fosse identico. 39.

Nella sua comparsa di risposta, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che il fatto che il Tribunale non avesse esaminato le domande di risarcimento danni relative al comportamento della [OSCURATO:PERSONA] e dell’OLAF non era rilevante.

Essa ha ritenuto che tali domande fossero già state effettivamente o necessariamente decise dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], dato che esse erano state respinte in tale sentenza in quanto «infondate» per il motivo che esse non «[erano] dimostrat[e] sufficientemente in diritto» ( 17 ).

Il secondo ricorso proposto dinanzi al Tribunale sarebbe stato soltanto diretto a riavviare una controversia già decisa dai giudici dell’Unione, il che non è consentito dal principio dell’autorità della cosa giudicata.

40. Tuttavia, sono del parere che il ragionamento svolto dal Tribunale nella sentenza impugnata non sia contestabile.

Il Tribunale ha giustamente rilevato che il rigetto della domanda di risarcimento danni proposta nell’ambito del primo ricorso era esclusivamente fondato sull’inesistenza degli atti contestati.

Ciò implica necessariamente che nessun esame delle pretese del ricorrente relative al comportamento illecito della [OSCURATO:PERSONA] era necessario né è stato quindi effettuato.

Le questioni di diritto e di fatto sottese a tali pretese non possono pertanto essere considerate come effettivamente o necessariamente decise da detta sentenza e non potrebbero, di conseguenza, essere coperte dall’autorità di cosa giudicata.

41. Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale il fatto che il Tribunale abbia dichiarato, nella sua sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], che le pretese del ricorrente «non [sono state] dimostrat[e] sufficientemente in diritto», implicherebbe che con tale sentenza sia stata necessariamente presa una decisione in merito a tali pretese.

In altri termini, il Tribunale avrebbe implicitamente statuito sulle questioni di fatto e di diritto relative a dette pretese.

42. Tale soluzione renderebbe possibile, nel diritto dell’Unione, un’estensione irragionevole dell’autorità della cosa giudicata al giudicato implicito, il che non mi sembra auspicabile ( 18 ).

Inoltre, una siffatta estensione non mi pare applicabile nella fattispecie, dato che non può sostenersi che una questione di fatto o di diritto sia stata implicitamente decisa da una sentenza, quando invece risulta chiaramente da quest’ultima che tale questione non è stata neppure esaminata.

43. Di conseguenza, la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] non può avere autorità di cosa giudicata per quanto riguarda pretese non esaminate dal Tribunale in tale sentenza.

44. Pertanto, sono del parere che il Tribunale non abbia commesso errori dichiarando ricevibile il ricorso.

B. Sul primo motivo

1. Sulla prima parte del primo motivo

45. Con la prima parte del primo motivo, il ricorrente contesta l’affermazione del Tribunale secondo la quale né l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 1073/1999, né l’articolo 5 delle istruzioni dell’OLAF costituiscono norme che conferiscono diritti ad un singolo ( 19 ).

46. A questo proposito, ricordo che l’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione per comportamento illecito dei suoi organi è subordinato al soddisfacimento di un insieme di condizioni, tra le quali la condizione relativa all’illegittimità del comportamento contestato all’istituzione ( 20 ).

Tale condizione richiede la violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ad un singolo ( 21 ).

Occorre pertanto verificare se il Tribunale abbia correttamente dichiarato che le norme fatte valere non conferiscono diritti ai singoli, cosicché il ricorso per risarcimento danni basato su tali disposizioni era infondato.

47. Per quanto riguarda l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 1073/1999, il Tribunale ha dichiarato che tale disposizione si limitava ad enunciare gli obiettivi e le funzioni dell’OLAF nell’ambito di indagini amministrative e non conferiva quindi diritti ai singoli.

Il ricorrente sostiene che la suddetta disposizione limita le competenze dell’OLAF e gli consente di avviare un’indagine solo se ricorrono due condizioni, e cioè se esistono «fatti gravi» e «sospetti sufficientemente seri».

Poiché tali due condizioni garantiscono alla persona interessata che una prima valutazione del caso è stata effettuata, la disposizione in questione conferirebbe diritti ad un singolo.

48. Un ragionamento del genere non mi pare accoglibile.

Da un lato, sia dal contenuto sia dal titolo dell’articolo 1 del regolamento n. 1073/1999 risulta che tale disposizione mira semplicemente ad enunciare, in maniera generale, gli obiettivi perseguiti dall’OLAF nella conduzione delle indagini e le funzioni che gli sono attribuite a tal fine.

Anche la struttura del regolamento n. 1073/1999 indica che l’articolo 1, paragrafo 3, di quest’ultimo non mira a disciplinare le modalità delle indagini dell’OLAF, né la situazione giuridica delle persone interessate da tali indagini, dato che tale tipo di prescrizioni è essenzialmente contenuto nelle disposizioni successive di tale regolamento, le quali definiscono, in maniera pratica, le modalità con cui le indagini dell’OLAF debbono essere condotte.

L’obiettivo essenziale dell’articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento è non quello di istituire, di per sé stesso, una forma di tutela degli interessi dei singoli, ma quello di definire il ruolo dell’OLAF nella conduzione delle sue indagini.

49. Dall’altro lato, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, nella formulazione dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 1073/1999 nulla impone, per l’avvio di un’indagine da parte dell’OLAF, il soddisfacimento di due condizioni cumulative quali l’esistenza di «fatti gravi» e quella di «sospetti sufficientemente seri», sospetti che non sono neppure menzionati da tale disposizione.

50. Inoltre, se è vero che tale condizione dell’esistenza di sospetti sufficientemente seri come presupposto per l’avvio di un’indagine amministrativa da parte dell’OLAF risulta dalla giurisprudenza della Corte, ai sensi della quale «la decisione del direttore dell’OLAF di aprire un’indagine (…) non può intervenire in assenza di sospetti sufficientemente seri» ( 22 ), nondimeno una condizione del genere non si ricollega alla disposizione di ordine generale, enunciata all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 1073/1999, relativa allo scopo e alle funzioni dell’OLAF.

La necessità dell’esistenza di sospetti sufficientemente seri dev’essere collegata alla disposizione di ordine particolare relativa all’avvio da parte dell’OLAF delle indagini, ossia l’articolo 5 del regolamento n. 1073/1999 ( 23 ).

51. Pertanto, sono del parere che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 1073/1999 non è una norma intesa a conferire diritti ai singoli.

52. Per quanto riguarda l’articolo 5 delle istruzioni dell’OLAF, il Tribunale ha dichiarato che si tratta di norme interne all’OLAF che sono dirette a garantire che le indagini dell’OLAF siano condotte in maniera logica e coerente.

Secondo il Tribunale, tale disposizione descrive il processo di selezione dei casi e non conferisce, da sola, alcun diritto a vantaggio dei singoli.

Il ricorrente sostiene che il carattere interno di una norma non significa che non possa trattarsi di una norma che conferisce diritti ad un singolo.

A suo dire, l’articolo 5 delle istruzioni dell’OLAF impone a quest’ultimo un certo numero di condizioni quando valuta le informazioni ai fini dell’eventuale avvio di un’indagine.

Tali condizioni, che creano obblighi a carico dell’OLAF, conferirebbero diritti alla persona interessata dall’indagine.

53. L’argomento del ricorrente relativo all’articolo 5 delle istruzioni dell’OLAF non mi convince.

Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il Tribunale non si è fondato esclusivamente sul carattere interno ad un’istituzione delle istruzioni dell’OLAF per escludere che queste ultime possano conferire diritti ai singoli, ma ha anche studiato il contenuto della norma fatta valere dal ricorrente.

Orbene, tale ragionamento mi appare giuridicamente fondato.

54. Il carattere interno ad un’istituzione di una norma costituisce, a mio modo di vedere, un indizio del fatto che tale norma non conferisce diritti ai singoli.

Infatti, una norma interna ad un’istituzione è innanzitutto rivolta al personale di tale istituzione, così da garantire un funzionamento ottimale di quest’ultima, e non produce quindi, in linea di principio, alcun effetto all’esterno della stessa.

55. Sono tuttavia del parere che un siffatto indizio debba essere corroborato da un esame più preciso del contenuto della disposizione di cui trattasi, esame al quale ha appunto proceduto il Tribunale nella sentenza impugnata ( 24 ).

Così, il Tribunale ha rilevato che l’articolo 5 delle istruzioni dell’OLAF riguardava il processo di selezione delle indagini e, più in particolare, l’elaborazione del parere sull’avvio o meno di un’indagine.

Tale disposizione sancisce pertanto i criteri presi in considerazione da detto Ufficio a tal fine, nonché il termine entro il quale il parere dev’essere emesso.

In altri termini, detta disposizione mira innanzitutto ad orientare il personale dell’OLAF così da rendere prioritari taluni casi e da consentire, come rileva la [OSCURATO:PERSONA], un’utilizzazione efficace delle risorse dell’OLAF.

La stessa disposizione non è quindi diretta a fornire garanzie procedurali ai singoli interessati e, di conseguenza, non conferisce loro, a mio modo di vedere, diritti soggettivi su cui possa fondarsi un ricorso per risarcimento danni.

56. Di conseguenza, ritengo che il Tribunale non abbia commesso errori di diritto dichiarando che né l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1073/1999, né l’articolo 5 delle istruzioni dell’OLAF sono norme intese a conferire diritti ai singoli.

57. Pertanto, la prima parte del primo motivo d’impugnazione dev’essere respinta.

2. Sulla seconda parte del primo motivo

58. Con la seconda parte del primo motivo, il ricorrente sostiene, con vari argomenti, che il Tribunale ha snaturato i fatti, ha violato l’obbligo di motivazione e ha commesso un errore di diritto respingendo la tesi relativa alla violazione del dovere di diligenza da parte dell’OLAF. a) Sullo snaturamento dei fatti

59. Il ricorrente fa valere che qualificando come «molto breve» l’intervallo tra la trasmissione della denuncia al direttore dell’OLAF e la decisione di avvio dell’indagine, mentre erano trascorse solo alcune ore, il Tribunale ha snaturato i fatti.

60. Un argomento del genere non mi pare fondato, dato che un lasso di tempo di alcune ore può correttamente essere qualificato come «molto breve».

Nessuno snaturamento dei fatti può dunque essere contestato al Tribunale al riguardo. b) Sulla violazione dell’obbligo di motivazione

61. Il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, l’unità «responsabile della selezione e dell’esame delle indagini» non ha condotto l’esame della denuncia e non ha raccolto ulteriori informazioni al riguardo.

62. Si deve necessariamente constatare che tale affermazione è relativa a valutazioni in punto di fatto operate dal Tribunale.

Orbene, la valutazione dei fatti e degli elementi di prova non costituisce, salvo il caso del loro snaturamento, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione ( 25 ).

Poiché il ricorrente non asserisce, al riguardo, uno snaturamento dei fatti da parte del Tribunale, sono del parere che tale argomento debba essere respinto in quanto irricevibile.

63. A sostegno di tale secondo argomento, il ricorrente sottolinea altresì che, respingendo l’argomento secondo il quale l’OLAF non ha proceduto alla necessaria valutazione delle informazioni ricevute, senza spiegare perché la valutazione del comitato di vigilanza non sia stata presa in considerazione, il Tribunale ha violato il suo obbligo di motivazione.

64. Tuttavia, conformemente ad una giurisprudenza costante, il Tribunale non è tenuto a rispondere in modo esaustivo a ciascuno degli argomenti addotti dalle parti dinanzi ad esso ( 26 ).

Più precisamente, il Tribunale non è tenuto a fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia, purché la motivazione consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali esso non ha accolto i loro argomenti ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo giurisdizionale ( 27 ).

65. Orbene, ciò avviene nel caso di specie.

Infatti, il Tribunale ha respinto l’argomento formulato dinanzi ad esso secondo il quale l’OLAF non ha proceduto alla necessaria valutazione delle informazioni ricevute rilevando, da un lato, che tale valutazione non deve confondersi con l’esame da effettuare nell’ambito dell’indagine, dopo il suo avvio, e che, dall’altro, sulla base degli elementi di fatto dinanzi ad esso presentati, tale valutazione era effettivamente stata operata dall’OLAF.

66. Di conseguenza, non può essere contestato al Tribunale il fatto di non aver motivato la sua decisione, di modo che tale argomento dev’essere respinto. c) Sull’errore di diritto

67. Il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che l’OLAF non aveva violato il suo dovere di diligenza in quanto aveva proceduto ad un esame corretto e sufficiente degli elementi contenuti nella denuncia prima di avviare l’indagine riguardante il ricorrente.

Esso fa valere al riguardo vari argomenti.

68. In primo luogo, il Tribunale avrebbe dichiarato che, nell’ambito del processo di selezione delle indagini, l’OLAF deve verificare se le informazioni di cui esso dispone siano sufficienti, senza però che ciò implichi una valutazione approfondita di tali informazioni, dato che tali elementi devono essere esaminati o accertati in esito all’indagine ( 28 ).

Secondo il ricorrente, il Tribunale ha commesso un errore di diritto non individuando precisamente gli elementi controversi e non spiegando la ragione per la quale essi non potevano essere valutati nella fase del processo di selezione.

69. Tale argomento non è, a mio modo di vedere, accoglibile.

Il ricorrente poteva pienamente individuare gli elementi di fatto controversi, dato che esso fonda in parte tale argomento dell’impugnazione sulla valutazione errata di detti elementi da parte del Tribunale.

Inoltre, come sottolinea la [OSCURATO:PERSONA], ritengo che l’argomento secondo cui il Tribunale non spiegherebbe in che modo tali elementi dovessero formare oggetto di esame approfondito non nella fase del processo di selezione ma nell’ambito dell’indagine miri in realtà a rimettere in discussione valutazioni in punto di fatto operate dal Tribunale.

Poiché una pretesa del genere non configura, salvo il caso di un loro snaturamento, una questione di diritto assoggettata, in quanto tale, al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, tale argomento dovrebbe essere respinto in quanto irricevibile.

70. In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto dichiarando che l’OLAF poteva avviare un’indagine sulla base di informazioni contenute in una denuncia senza procedere a verifiche per accertare la credibilità di tali informazioni, qualora esse fossero precise e circostanziate.

Il ricorrente ritiene che l’OLAF, in forza del principio di diligenza, debba esaminare con cura e imparzialità l’affidabilità e la credibilità delle accuse e che il fatto che tali informazioni fossero precise e circostanziate non possa bastare a dimostrare tale affidabilità e tale credibilità.

71. A questo proposito, benché il regolamento n. 1073/1999 non preveda condizioni specifiche per l’avvio di un’indagine, ricordo che, secondo la giurisprudenza della Corte, l’apertura di un’indagine da parte dell’OLAF non può avvenire in assenza di sospetti sufficientemente seri ( 29 ).

L’OLAF non dispone quindi di un potere discrezionale per decidere l’avvio di un’indagine, ma bensì di un margine di valutazione limitato dalla condizione relativa all’esistenza di sospetti sufficientemente seri.

In altri termini, una denuncia trasmessa all’OLAF non può automaticamente dar luogo all’avvio di un’indagine, dato che l’OLAF deve ancora accertarsi del carattere sufficientemente serio delle accuse presentate dinanzi ad esso.

72. Resta allora da determinare se una siffatta esigenza implichi che l’OLAF debba sistematicamente procedere a verifiche relativamente alle informazioni contenute in una denuncia ovvero se, come ha rilevato il Tribunale, in taluni casi, le informazioni contenute nella denuncia possano bastare a stabilire il carattere sufficientemente serio dei sospetti e a giustificare, con ciò stesso, l’avvio di un’indagine.

73. Tale seconda ipotesi dovrebbe a mio parere essere accettata.

Ritengo che una denuncia fondata su informazioni precise e circostanziate, quali individuate dal Tribunale, basti a rivelare sospetti sufficientemente seri e a permettere così l’avvio di un’indagine.

In altri termini, in presenza di siffatte informazioni, e a meno che la loro credibilità non sia manifestamente dubbia, l’OLAF dovrebbe poter procedere all’avvio di un’indagine.

74. Infatti il processo di selezione, che precede l’indagine, non dovrebbe essere confuso con la procedura d’indagine stessa.

Mentre l’indagine mira ad accertare la veridicità delle affermazioni contenute in una denuncia, il processo di selezione deve consistere solo in un esame più sommario di tali informazioni.

Le verifiche effettuate in tale fase non possono pertanto condurre l’OLAF a dover operare un esame completo delle informazioni contenute nella denuncia.

Di conseguenza, a parte i casi in cui le informazioni appaiono manifestamente prive di credibilità o insufficienti, ritengo che il carattere sufficientemente serio dei sospetti che esse rivelano possa essere stabilito sulla base di informazioni precise e circostanziate ( 30 ).

Pertanto, tale argomento dovrebbe essere respinto.

75. Infine, in terzo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto dichiarando che l’OLAF doveva esaminare la possibilità di un conflitto di interessi tra l’autore della denuncia e il ricorrente solo ove tale conflitto fosse manifestamente accertato sulla base del semplice esame delle informazioni comunicate all’OLAF.

Orbene, benché la verifica dell’esistenza di sospetti sufficientemente seri preliminarmente all’avvio di un’indagine dell’OLAF implichi anche la necessità di accertarsi che la persona all’origine della denuncia non sia in una situazione di conflitto di interessi, ciò non obbliga tuttavia l’OLAF a procedere ad un esame approfondito di tale ipotesi ove essa non sia manifesta.

Un siffatto esame dev’essere condotto nella fase dell’indagine, mentre, nella fase del processo di selezione, l’OLAF deve semplicemente operare verifiche sommarie, a meno di non confondere le fasi di indagine e di selezione.

Non può pertanto contestarsi all’OLAF il fatto di non aver considerato la possibilità di un conflitto di interessi ove l’esistenza di un conflitto del genere non apparisse in maniera palese, cosicché il Tribunale non ha commesso errori di diritto al riguardo.

76. Da tutto quanto precede risulta che il primo motivo dev’essere respinto.

C. Sulla prima parte del terzo motivo

77. Con la prima parte del terzo motivo, il ricorrente fa valere diversi argomenti diretti a dimostrare l’esistenza di errori di diritto nel ragionamento del Tribunale in ordine all’assunzione della prova da parte dell’OLAF.

78. Con i suoi primi due argomenti, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso errori di diritto dichiarando che l’imparzialità oggettiva dell’OLAF non era stata compromessa dalla partecipazione all’indagine da parte del suo direttore nonché di un membro di un’autorità nazionale e del comitato di vigilanza dell’OLAF.

79. Per quanto riguarda il primo argomento relativo alla partecipazione all’indagine da parte del direttore dell’OLAF, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che esso è inconferente dato che non rimette in discussione tutte le ragioni addotte dal Tribunale per escludere una violazione dell’obbligo di imparzialità a seguito della partecipazione del direttore dell’OLAF.

80. Tale argomento non mi pare accoglibile.

Infatti, gli altri elementi del ragionamento del Tribunale non considerati dall’impugnazione, figuranti al punto 103 della sentenza impugnata, non sono elementi che hanno permesso, da soli, di respingere l’argomento del ricorrente, ma sono piuttosto accertamenti di fatto operati dal Tribunale.

Il rigetto dell’argomento da parte del Tribunale è fondato sul solo fatto che il ruolo di direzione di un’indagine non esclude la partecipazione a quest’ultima da parte del direttore dell’OLAF.

81. Inoltre, occorre constatare che il ragionamento del Tribunale al riguardo va approvato.

Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il fatto che l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1073/1999 preveda che il direttore dell’OLAF dirige l’esecuzione delle indagini non può essere interpretato, in assenza di espresse disposizioni in tal senso, come preclusivo di ogni partecipazione diretta da parte sua all’indagine.

Rilevo al riguardo che neppure le altre funzioni attribuite al direttore dell’OLAF dalle disposizioni del regolamento n. 1073/1999 possono impedirgli di partecipare ad un’indagine.

Al contrario, il fatto che la relazione d’indagine sia redatta sotto la sua autorità indica già una certa forma di partecipazione all’indagine.

Lo stesso vale per il suo obbligo di controllare che le persone che agiscono sotto la sua autorità rispettino le disposizioni relative alla protezione dei dati a carattere personale, che fa pensare ad un coinvolgimento nella conduzione delle indagini dell’OLAF.

Inoltre, non riesco a comprendere come il direttore dell’OLAF potrebbe utilmente dirigere un’indagine se gli fosse nel contempo impedito di partecipare a tutte le fasi della stessa.

82. Di conseguenza, sono del parere che l’imparzialità oggettiva dell’OLAF non potesse essere messa in discussione dalla partecipazione del suo direttore ad un’indagine, di modo che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto al riguardo.

83. Per quanto riguarda il secondo argomento relativo alla partecipazione all’indagine di un membro dell’Anti-[OSCURATO:PERSONA] (AFCOS) (servizio di coordinamento antifrode) maltese, neppure tale partecipazione mi sembra che rimetta in discussione l’imparzialità dell’OLAF.

Infatti, nessuna disposizione del regolamento n. 1073/1999 impone una rigida separazione tra l’OLAF e le autorità nazionali nello svolgimento delle indagini.

Al contrario, queste ultime autorità e l’OLAF sono chiamate a condurre le indagini insieme ( 31 ), di modo che la partecipazione all’indagine da parte del membro di un’autorità nazionale non può mettere in discussione l’imparzialità dell’OLAF, e ciò tanto più qualora, come rileva il Tribunale, tale membro non sia intervenuta nello svolgimento dell’audizione alla quale ella ha partecipato.

Il Tribunale non può aver commesso errori di diritto al riguardo.

84. Il fatto che tale membro dell’AFCOS sia nel contempo membro del comitato di vigilanza dell’OLAF appare a prima vista più problematico.

Il Tribunale ha rilevato, al riguardo, che la presenza di un membro del comitato di vigilanza dell’OLAF all’audizione di un testimone è «increscioso alla luce del ruolo conferito a tale comitato dall’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 1073/1999» ( 32 ), che prevede che il comitato di vigilanza non interferisce nello svolgimento delle indagini in corso.

Secondo il ricorrente, una tale partecipazione testimonia la mancanza di imparzialità oggettiva dell’OLAF.

85. Sono tuttavia del parere che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto dichiarando che l’obbligo di imparzialità non era stato violato dall’OLAF malgrado la presenza di un membro del comitato di vigilanza all’audizione di un testimone.

Infatti, è vero che l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 1073/1999 dispone che il comitato di vigilanza non interferisce nelle indagini in corso.

Tale obbligo permette di garantire che l’OLAF eserciti le sue funzioni in maniera indipendente.

Nondimeno, la sola presenza di un membro del comitato di vigilanza all’audizione di un testimone non può essere considerata come un’interferenza di tale membro nello svolgimento dell’indagine ove quest’ultimo non abbia effettivamente preso parte all’indagine.

Orbene, il Tribunale ha accertato che il membro del comitato di vigilanza di cui trattasi era presente all’audizione a fini di interpretazione e di traduzione.

Di conseguenza, non poteva ritenersi che tale membro avesse effettivamente partecipato ad atti di indagine, di modo che il ragionamento del Tribunale dev’essere approvato.

86. Con il suo terzo argomento, il ricorrente fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto respingendo l’argomento secondo il quale l’utilizzazione, l’acquisizione e la conservazione delle informazioni ottenute a seguito delle richieste di tabulati telefonici da parte dell’OLAF alle autorità maltesi costituivano un’illecita ingerenza da parte di un’autorità pubblica nell’esercizio del diritto alla vita privata.

In particolare, egli rileva che il fondamento giuridico fatto valere dall’OLAF per chiedere tali tabulati alle autorità maltesi era errato e non poteva pertanto legittimare un’ingerenza del genere.

87. Tuttavia, da una parte, anche se le richieste di tabulati telefonici contengono un’indicazione errata circa la disposizione del regolamento n. 1073/1999 su cui esse si fondano, risulta nondimeno chiaramente dall’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento n. 1073/1999 che le autorità nazionali sono tenute ad un più generale obbligo di leale cooperazione nei confronti dei funzionari dell’OLAF per l’assolvimento dei loro compiti.

Pertanto, il Tribunale ne ha correttamente dedotto che l’OLAF disponeva effettivamente di un fondamento giuridico per chiedere tali tabulati alle autorità maltesi.

88. Dall’altra parte, quand’anche tali tabulati non potessero essere acquisiti secondo la legge maltese, non per questo se ne potrebbe dedurre che l’OLAF debba essere considerato responsabile dell’acquisizione di tali informazioni e dell’incompatibilità di tale acquisizione con la legge dello Stato membro interessato, in quanto detta acquisizione è stata operata dalle autorità maltesi.

89. Di conseguenza, il Tribunale ha correttamente dichiarato che tale richiesta dell’OLAF non costituiva un’illecita ingerenza nella vita privata, dato che l’OLAF poteva validamente chiedere alle autorità maltesi i tabulati telefonici e che l’incompatibilità di tali richieste con il diritto maltese non può essere imputata all’OLAF.

90. Infine, con il suo quarto argomento, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che, poiché il ricorrente non era una delle persone la cui conversazione era stata intercettata e registrata, il suo diritto al rispetto della vita privata e alla riservatezza delle comunicazioni non è stato violato.

91. A questo proposito, ricordo che l’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione per comportamento illecito dei suoi organi è subordinato al soddisfacimento di un insieme di condizioni, tra cui quella relativa all’illegittimità del comportamento contestato all’istituzione.

Tale condizione presuppone la violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ad un singolo ( 33 ).

92. Una siffatta condizione implica che la tutela offerta dalla norma invocata debba essere effettiva nei confronti della persona che la invoca e che questa persona sia tra quelle alle quali la norma in questione attribuisce diritti.

Non si può ammettere come fonte di risarcimento una norma che non tutela la persona contro l’illecito che ella denuncia, ma un’altra persona ( 34 ).

Ne consegue che il ricorrente non può validamente invocare un illecito relativo alla pretesa violazione del diritto alla vita privata di un terzo, cosicché il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto al riguardo.

93. Pertanto, sono del parere che la prima parte del terzo motivo debba essere respinta.

D. Sul quinto motivo

94. Con il suo quinto motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso errori di diritto e uno snaturamento dei fatti dichiarando che, informando il comitato di vigilanza alla vigilia della trasmissione della sua relazione alle autorità maltesi, l’OLAF non aveva violato gli obblighi derivanti dall’articolo 11, paragrafo 7, del regolamento n. 1073/1999, che impone al direttore dell’OLAF di informare il comitato di vigilanza della trasmissione di informazioni alle autorità giudiziarie di uno Stato membro, e dall’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento interno, in forza del quale il comitato di vigilanza chiede l’accesso alle indagini interessate al fine di accertarsi del rispetto delle garanzie procedurali e dei diritti fondamentali.

95. Innanzitutto, il ricorrente fa valere che, dopo aver informato il comitato di vigilanza della trasmissione di informazioni alle autorità giudiziarie di uno Stato membro, l’OLAF doveva rispettare un termine di cinque giorni lavorativi prima della trasmissione di tali informazioni.

Anche se un termine più breve può eccezionalmente essere ammesso, sarebbe tuttavia necessario il relativo consenso del comitato di vigilanza.

Il Tribunale avrebbe pertanto commesso un errore di diritto dichiarando che l’OLAF beneficiava di un margine di discrezionalità riguardo al termine di trasmissione alle autorità giudiziarie nazionali una volta informato il comitato di vigilanza.

96. Rilevo che, pur prevedendo che il direttore dell’OLAF informi il comitato di vigilanza dei casi che richiedono la trasmissione di informazioni alle autorità giudiziarie, l’articolo 11, paragrafo 7, del regolamento n. 1073/1999 non prevede però alcun termine minimo da rispettare prima della trasmissione effettiva delle informazioni in questione.

Il termine di cinque giorni al quale si riferisce il ricorrente è previsto dall’accordo provvisorio di lavoro concluso tra l’OLAF e il comitato di vigilanza nel mese di settembre 2012.

Tale accordo di lavoro prevede che i documenti che formeranno oggetto di trasmissione ad autorità giudiziarie nazionali devono essergli comunicati «in linea di massima» cinque giorni prima di tale trasmissione.

97. Risulta quindi chiaramente, sia dalla formulazione dell’articolo 11, paragrafo 7, del regolamento n. 1073/1999 sia da quella dell’accordo provvisorio di lavoro concluso tra l’OLAF e il comitato di vigilanza nel mese di settembre 2012, che nessun termine tassativo è imposto all’OLAF per la trasmissione di informazioni alle autorità giudiziarie di uno Stato membro.

Nessun errore di diritto può dunque essere imputato al Tribunale alla luce della sua conclusione secondo la quale l’OLAF disponeva di un margine di discrezionalità relativamente al termine.

98. Ne risulta altresì che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il consenso del comitato di vigilanza per una riduzione di tale termine non era necessario, in quanto tale termine era, come ha dichiarato il Tribunale, indicativo.

99. Il ricorrente sostiene poi che il Tribunale ha proceduto ad uno snaturamento dei fatti prendendo in considerazione la circostanza, fatta valere dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale il presidente del comitato di vigilanza era stato informato della necessità di una trasmissione rapida delle informazioni alle autorità giudiziarie nazionali e aveva dato il suo consenso ad una tale trasmissione, mentre invece non esiste alcuna prova che permetta di suffragare l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA].

100. Sono del parere che un siffatto argomento debba essere respinto in quanto inconferente.

Infatti, dato che l’OLAF dispone di un margine discrezionale in ordine al termine per la trasmissione delle informazioni alle autorità giudiziarie, il fatto che il presidente del comitato di vigilanza abbia dato o meno il proprio consenso per una trasmissione rapida di tali informazioni non è rilevante.

101. Infine, il ricorrente fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che la trasmissione delle informazioni alle autorità giudiziarie poteva essere effettuata prima che il comitato di vigilanza avesse adempiuto alle sue funzioni, quali definite nel suo regolamento interno.

102. Vero è che l’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento interno dispone che, «prima dell’invio delle informazioni, il comitato di vigilanza chiede l’accesso alle indagini in questione onde verificare se le garanzie procedurali e i diritti fondamentali siano rispettati».

Nondimeno, come giustamente rileva il Tribunale, il regolamento interno non può imporre all’OLAF obblighi non previsti dal legislatore, in particolare nel regolamento n. 1073/1999.

103. Orbene, risulta dall’articolo 11 del regolamento n. 1073/1999 che il comitato di vigilanza opera un controllo regolare delle attività dell’OLAF, inteso a rafforzare l’indipendenza dell’OLAF ( 35 ), senza tuttavia interferire nelle indagini in corso.

Il controllo del comitato di vigilanza deve pertanto essere inteso come un controllo sistemico delle attività dell’OLAF.

104. Di conseguenza, anche se l’articolo 11, paragrafo 7, del regolamento n. 1073/1999 prevede che il comitato di vigilanza sia informato dei casi che rendono necessaria la trasmissione di informazioni alle autorità giudiziarie, nulla indica però che la trasmissione sia subordinata all’esame da parte del comitato di vigilanza di dette informazioni, dato che un siffatto carattere sospensivo è d’altronde contrario al ruolo del comitato di vigilanza, che esercita un controllo sistemico delle attività dell’OLAF.

105. Inoltre, sottolineo che nessuna disposizione del regolamento n. 1073/1999 permette al comitato di vigilanza di opporsi alla trasmissione di informazioni alle autorità giudiziarie di uno Stato membro.

Di conseguenza, l’obbligo sancito all’articolo 11, paragrafo 7, del regolamento n. 1073/1999 dev’essere inteso nel senso che pone a carico del direttore un mero obbligo di informazione, che nella fattispecie è stato assolto.

106. Tale interpretazione è confermata dall’analisi delle disposizioni del regolamento n. 883/2013, che disciplina ormai le questioni relative alle indagini effettuate dall’OLAF.

L’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera b), di tale regolamento prevede così che il direttore informa periodicamente il comitato di vigilanza, in particolare dei casi in cui le informazioni siano state trasmesse alle autorità giudiziarie degli Stati membri.

Risulta quindi chiaramente da tale disposizione che il controllo operato dal comitato di vigilanza è non sistematico ma sistemico e che, inoltre, tale comitato deve soltanto essere informato a posteriori delle informazioni trasmesse.

107. Mi è quindi difficile capire come possa immaginarsi che, in vigenza del regolamento n. 1073/1999 e in base alle disposizioni del regolamento interno, l’obbligo di informazione del comitato di vigilanza possa essere esteso a tal punto che la trasmissione delle informazioni sia subordinata all’esame completo di tali informazioni da parte del comitato di vigilanza.

108. Di conseguenza, sono del parere che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto dichiarando che l’articolo 11, paragrafo 7, del regolamento n. 1073/1999 e le disposizioni del regolamento interno non sono stati violati.

109. Pertanto, occorre respingere il quinto motivo.

E. Sul settimo motivo

110. Innanzitutto, rilevo che tale motivo, relativo all’esistenza di un pregiudizio in capo al ricorrente, dovrebbe essere respinto in quanto inconferente se la Corte giungesse a considerare che tutte le pretese del ricorrente per quanto riguarda errori nel ragionamento del Tribunale relativo ad illeciti nel comportamento dell’OLAF dovessero essere respinte.

111. Il settimo motivo è relativo ad un errore di diritto e ad uno snaturamento degli argomenti delle parti in quanto il Tribunale avrebbe dichiarato che il ricorrente non era riuscito a dimostrare che il comportamento contestato, per la sua gravità, era atto a causargli un danno.

112. In primo luogo, l’argomento relativo allo snaturamento del ricorso non mi pare accoglibile.

Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il Tribunale non ha ignorato gli elementi di prova presentati dal ricorrente dinanzi ad esso, ma ha considerato che tali elementi non bastavano a dimostrare che il comportamento contestato fosse atto a causargli un pregiudizio.

113. In secondo luogo, il ricorrente fa valere un errore di diritto derivante, a suo parere, da una definizione errata del danno morale.

114. Il Tribunale ha dichiarato, nella sentenza impugnata, che, per soddisfare la condizione relativa all’esistenza di un danno morale, il ricorrente doveva «quanto meno (...) dimostrare che il comportamento contestato, per la sua gravità, fosse atto a causargli un danno siffatto» ( 36 ), cosa che il ricorrente non era riuscito a dimostrare.

115. Ritengo che tale ragionamento derivi da un errore di diritto, frutto di un’erronea interpretazione della giurisprudenza fatta valere dal Tribunale.

116. A questo proposito, ricordo che la Corte ha dichiarato che «per quanto la presentazione di un’offerta di prova non sia necessariamente considerata come una condizione per il riconoscimento di un siffatto danno, la parte ricorrente è quanto meno tenuta a dimostrare che il comportamento contestato all’istituzione interessata fosse atto a procurarle il danno stesso» ( 37 ).

117. La condizione relativa all’esistenza di un danno, per quanto riguarda un danno morale, può quindi essere soddisfatta in due modi.

Da un lato, il ricorrente può addurre elementi di prova atti a dimostrare l’esistenza e la portata di un danno morale.

118. Dall’altro lato, anche in assenza di tali elementi di prova, la condizione relativa all’esistenza di un danno può essere soddisfatta se il ricorrente dimostra che dal comportamento contestato discendeva necessariamente un danno morale.

In altre parole, la giurisprudenza consente un riconoscimento facilitato del danno morale a seguito di taluni comportamenti.

119. Ciò si verifica, in particolare, per quanto riguarda le valutazioni negative prive di fondamento relative alla condotta e alle competenze professionali di un funzionario contenute in un rapporto informativo ( 38 ).

Analogamente, la giurisprudenza ammette che qualora una persona sia associata pubblicamente ad un comportamento considerato riprovevole a seguito dell’illegittimo inserimento in un elenco di soggetti destinatari di misure restrittive, con la conseguenza di suscitare disdegno e diffidenza, una siffatta associazione è atta a causargli un danno morale ( 39 ).

120. Pur fondandosi, in apparenza, su tale giurisprudenza, il Tribunale se ne è tuttavia discostato.

Infatti, anziché dichiarare che taluni comportamenti si risolvono, per loro natura, in un danno morale per la persona interessata, il Tribunale ha considerato che il comportamento contestato doveva essere, per la sua gravità , atto a provocare un danno del genere.

121. Orbene, non risulta in nessun modo dalla giurisprudenza su cui si fonda il Tribunale che la sua applicazione sia subordinata alla dimostrazione da parte del ricorrente della gravità del comportamento controverso.

Aggiungendo tale condizione, il Tribunale ha ridotto la possibilità per una persona il cui danno morale derivi necessariamente dal comportamento contestato di ottenerne riparazione.

Il ragionamento del Tribunale, se dovesse essere seguito, priverebbe di effetto utile tale giurisprudenza, diretta appunto a facilitare il riconoscimento del danno morale a seguito di taluni comportamenti.

122. Inoltre, tale ragionamento non si concilia facilmente con la giurisprudenza più generale sulle condizioni relative all’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, in particolare quanto alla condizione attinente all’esistenza di una violazione di una norma giuridica che conferisce diritti ad un singolo, la quale dev’essere, secondo la giurisprudenza, «sufficientemente qualificata».

Orbene, il criterio decisivo per considerare sufficientemente qualificata una violazione del diritto dell’Unione è quello del travalicamento manifesto e grave , da parte dell’istituzione interessata, dei limiti imposti al suo potere discrezionale ( 40 ).

123. Di conseguenza, è chiaro che la gravità del comportamento dell’istituzione è già valutata nella fase dell’esame di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ad un singolo.

La reintroduzione del criterio della gravità del comportamento nella fase dell’esame del danno morale non mi pare pertinente, a meno di ritenere che talune violazioni qualificate di una norma giuridica siano, in realtà, di gravità relativa.

124. Pertanto, sono del parere che il ragionamento del Tribunale relativo alla definizione del danno morale sia viziato da errore di diritto, di modo che il settimo motivo, purché sia conferente, dovrebbe essere accolto.

125. Risulta dall’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea che, quando l’impugnazione è fondata, la Corte può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.

126. Nella fattispecie, il Tribunale ha accertato l’assenza di danno morale in capo al ricorrente, in quanto quest’ultimo non era riuscito a dimostrare che il comportamento contestato fosse atto, per la sua gravità, a procurargli un danno.

127. Orbene, come ho già rilevato al paragrafo 124 delle presenti conclusioni, siffatta conclusione si basa su un criterio errato nella definizione del danno morale.

128. Al fine di valutare il motivo relativo all’esistenza di un danno morale, è pertanto necessario procedere ad una nuova valutazione dei fatti alla luce della giurisprudenza individuata nelle presenti conclusioni, al fine di determinare se i comportamenti contestati nel caso di specie siano atti a causare un danno morale al ricorrente, senza che possa essere richiesto a quest’ultimo di dimostrare la loro gravità.

129. Ne consegue che lo stato degli atti non consente che la controversia venga decisa dalla Corte, di modo che occorre rinviare l’esame del ricorso del ricorrente al Tribunale perché quest’ultimo statuisca sul motivo vertente sull’esistenza di un danno morale.

VII. Conclusione

130. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che il primo motivo, la prima parte del terzo motivo, nonché il quinto motivo debbano essere respinti.

Salvo il rigetto da parte della Corte dei motivi relativi all’illiceità del comportamento dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), sono del parere che il settimo motivo debba essere respinto in quanto inconferente.

Nell’ipotesi in cui la Corte giungesse ad accogliere uno dei motivi relativi all’illiceità del comportamento dell’OLAF, sono del parere che anche il settimo motivo dovrebbe essere accolto e che, pertanto, il ricorso dovrebbe essere rinviato dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) ( GU 1999, L 136, pag. 1 ). ( 3 ) Tale regolamento è stato sostituito dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio ( GU 2013, L 248, pag. 1 ), il quale è entrato in vigore il 1 o ottobre 2013. ( 4 ) GU 1995, L 281, pag. 31 . ( 5 ) GU 2011, L 308, pag. 114 . ( 6 ) Decisione del Consiglio europeo del 9 febbraio 2010, recante nomina della [OSCURATO:PERSONA] europea ( GU 2010, L 38, pag. 7 ). ( 7 ) C‑394/15 P , non pubblicata, EU:C:2016:262 . ( 8 ) Decisione CECA, Euratom, della [OSCURATO:PERSONA], del 2 giugno 1999, riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità ( GU 1999, L 149, pag. 57 ). ( 9 )

V. ordinanza del 1o aprile 1987, Ainsworth e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 159/84, 12/85 e 264/85 , non pubblicata, EU:C:1987:172 ); sentenza del 1o giugno 2006, P & O [OSCURATO:PERSONA] (Vizcaya) e [OSCURATO:PERSONA] de Vizcaya/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑442/03 P e C‑471/03 P , EU:C:2006:356 , punto 45 ), nonché conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda e a. ( C‑89/08 P , EU:C:2009:298 , paragrafo 63 ).

Su questo punto, v.

Wathelet, M., e Wildemeersch, J., Contentieux européen , Larcier, Bruxelles, 2014, (2 a ed.), pag.

484. ( 10 ) Punto 27 della sentenza impugnata.

V., altresì, sentenza del 6 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑40/08 , EU:C:2009:615 , punti 35 e 36 ). ( 11 ) Punto 28 della sentenza impugnata.

V., altresì, sentenza del 25 giugno 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑66/01 , EU:T:2010:255 , punto 197 ). ( 12 ) Punti 33 e 34 della sentenza impugnata. ( 13 ) Punti 32 e 33 della sentenza impugnata.

Sottolineo, al riguardo, che nutro qualche dubbio circa l’identità dell’oggetto del ricorso.

Infatti, mentre il primo ricorso era inteso, in particolare, al risarcimento del preteso danno subito a seguito delle dimissioni imposte al ricorrente dalla [OSCURATO:PERSONA], il secondo ricorso mira al risarcimento del danno subito a seguito di atti d’indagine illegittimi condotti dall’OLAF.

Di conseguenza, le ragioni per le quali il Tribunale ha dichiarato che i due ricorsi avevano un oggetto identico non mi appaiono chiare, dato che le finalità dei due ricorsi sono diverse. ( 14 ) Punto 36 della sentenza impugnata. ( 15 ) Punto 37 della sentenza impugnata. ( 16 ) Punto 30 della sentenza impugnata. ( 17 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (punti 163 e 164). ( 18 ) V., sui rischi dell’autorità della cosa implicitamente giudicata quanto al rispetto del principio del contradditorio, Turmo, A., L’autorité de la chose jugée en droit de l’Union européenne , Bruylant, Bruxelles, 2017, pag. 177, o, sulla strumentalizzazione dell’autorità della cosa giudicata come mezzo di concentrazione del contenzioso, Deshayes, O., «L’autorité de la chose jugée», Procédures , 2012, n. 3, pagg. da 33 a

36. ( 19 ) L’articolo 5 delle istruzioni dell’OLAF, intitolato «Processo di selezione», in particolare ai suoi paragrafi da 3 a 5, prevede quanto segue: «3. (...) Il parere sull’apertura di un’indagine o di un caso di coordinamento dovrà basarsi sui tre elementi seguenti: se le informazioni rientrino o meno nella sfera di competenza dell’OLAF, se siano o non siano sufficienti per giustificare l’apertura di un’indagine o di un caso di coordinamento, se rientrino o meno nelle priorità della politica investigativa, stabilite dal direttore generale.

4. Nel valutare se l’OLAF è competente ad agire, si dovrà tenere conto dei regolamenti, delle decisioni e degli accordi interistituzionali pertinenti dell’UE e di altri strumenti giuridici relativi alla tutela degli interessi finanziari dell’UE, nonché di qualsiasi altro interesse dell’UE la cui protezione rientri nelle competenze dell’OLAF.

Nel valutare se le informazioni siano sufficienti per giustificare l’apertura di un’indagine o di un caso di coordinamento, si dovrà considerare l’affidabilità della fonte e la credibilità delle accuse.

Tutte le informazioni raccolte durante il processo di selezione dovranno essere considerate per giustificare l’apertura di un’indagine o di un caso di coordinamento.

Le priorità della politica investigativa fissano i criteri da applicare per determinare se talune informazioni rientrino in una priorità investigativa fissata.

5. L’unità responsabile della selezione e dell’esame delle indagini emette un parere sull’avvio o sull’archiviazione senza seguito di un caso destinato al direttore generale entro due mesi dalla registrazione delle informazioni ricevute». ( 20 ) Sentenze del 29 settembre 1982, [OSCURATO:PERSONA]/CEE ( 26/81 , EU:C:1982:318 ), e del 10 luglio 2014, Nikolaou/Corte dei conti ( C‑220/13 P , EU:C:2014:2057 , punto 53 ). ( 21 ) La giurisprudenza è, al riguardo, costante a partire dalla sentenza del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑352/98 P , EU:C:2000:361 , punti 42 e segg.), che ha adeguato le condizioni di applicazione della responsabilità dell’Unione a quelle che disciplinano la responsabilità dello Stato per i danni causati ai singoli a seguito della violazione del diritto dell’Unione.

V., più recentemente, sentenza del 30 maggio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑45/15 P , EU:C:2017:402 , punto 30 ).

Su tale problematica, v., altresì, Kawczyńska, M., Pozaumowna odpowiedzialność odszkodowawcza [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2015, pagg. da 313 a

316. ( 22 ) Sentenze del 10 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/BCE ( C‑11/00 , EU:C:2003:395 , punto 141 ), del 10 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/BEI ( C‑15/00 , EU:C:2003:396 , punto 164 ). ( 23 ) Il regolamento n. 883/2013, che abroga e sostituisce il regolamento n. 1073/1999, conferma del resto tale interpretazione, dato che il suo articolo 5 relativo all’avvio delle indagini precisa, questa volta, che queste ultime sono avviate in presenza di un sufficiente sospetto. ( 24 ) Infatti, il solo carattere interno di una norma non permette di garantire che essa non sia intesa a conferire diritti ad un singolo.

Penso in particolare all’ipotesi in cui una norma interna miri in realtà a concretizzare, in seno all’istituzione interessata, una disposizione più generale che conferisca diritti ad un singolo. ( 25 ) Sentenze del 28 novembre 2019, LS Cable & System/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑596/18 P , non pubblicata, EU:C:2019:1025 , punto 24 ) e del 13 febbraio 2020, Grecia/[OSCURATO:PERSONA] (Pascoli permanenti) ( C‑252/18 P , EU:C:2020:95 , punto 59 ). ( 26 ) Ordinanza del 19 giugno 2014, [OSCURATO:PERSONA]/ultra air ( C‑450/13 P , EU:C:2014:2016 , punto 49 ) e sentenza del 14 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑100/15 P , non pubblicata, EU:C:2016:254 , punto 50 ). ( 27 ) Sentenze del 2 aprile 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑431/07 P , EU:C:2009:223 , punto 42 ); del 22 maggio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑36/12 P , EU:C:2014:349 , punto 31 ), nonché del 26 gennaio 2017, Villeroy & Boch/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑625/13 P , EU:C:2017:52 , punto 72 ). ( 28 ) Sentenza impugnata, punto

70. ( 29 ) Sentenze del 10 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/BCE ( C‑11/00 , EU:C:2003:395 , punto 141 ), e del 10 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/BEI ( C‑15/00 , EU:C:2003:396 , punto 164 ). ( 30 ) Una siffatta interpretazione mi sembra confermata dall’articolo 5 del regolamento n. 883/2013 che viene oggi a precisare le condizioni di avvio di un’indagine da parte dell’OLAF.

Così, tale disposizione codifica la giurisprudenza relativa all’esistenza di sospetti sufficienti, e sottolinea che questi ultimi possono essere fondati su informazioni, fornite da terzi, che inducano a supporre l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione.

In altri termini, l’OLAF non è tenuto, al fine di avviare una procedura d’indagine, ad accertare che le informazioni ricevute dimostrino la comprovata esistenza di frodi, corruzione o di altre attività illecite, dato che l’esistenza di queste ultime deve semplicemente essere supposta. ( 31 ) Articolo 6, paragrafo 6, articolo 7, paragrafo 2, e articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1073/1999. ( 32 ) Sentenza impugnata, punto

105. ( 33 )

V. paragrafo 46 delle presenti conclusioni. ( 34 ) Sentenza del 3 dicembre 2015, CN/Parlamento ( T‑343/13 , EU:T:2015:926 , punto 86 ). ( 35 ) Considerando 17 del regolamento n. 1073/1999. ( 36 ) Sentenza impugnata, punto

225. ( 37 ) Sentenze del 16 luglio 2009, SELEX [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑481/07 P , non pubblicata, EU:C:2009:461 , punto 38 ); del 16 ottobre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑297/12 , non pubblicata, EU:T:2014:888 , punto 31 ), nonché del 29 aprile 2020, Tilly-Sabco/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] ( T‑707/18 , non pubblicata, EU:T:2020:160 , punto 125 ). ( 38 ) Sentenza del 13 dicembre 2005, Cwik/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑155/03, T‑157/03 e T‑331/03 , EU:T:2005:447 , punto 206 ). ( 39 ) Sentenza del 25 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑384/11 , EU:T:2014:986 , punti da 82 a 85 ). ( 40 ) Sentenze del 30 maggio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C-45/15 P , EU:C:2017:402 , punto 30 ), e del 10 settembre 2019, HTTS/Consiglio ( C-123/18 P , EU:C:2019:694 , punto 33 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CC0615 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 22 settembre 2020 ( 1 ) Causa C‑615/19 P [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] europea «Impugnazione – Ricorso per risarcimento danni – Responsabilità extracontrattuale – Risarcimento del preteso danno subìto dal ricorrente a seguito di asseriti comportamenti illeciti della [OSCURATO:PERSONA] e dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) connessi alla sua cessazione dalle funzioni quale membro della [OSCURATO:PERSONA] il 16 ottobre 2012» I. Introduzione 1. Con la sua impugnazione, il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 6 giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑399/17, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2019:384 ), con la quale quest’ultimo giudice ha respinto il suo ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno che egli asserisce di aver subìto a seguito di asseriti comportamenti illeciti della [OSCURATO:PERSONA] europea e dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), connessi alla sua cessazione dalle funzioni quale membro della [OSCURATO:PERSONA]. 2. La presente impugnazione offre alla Corte l’opportunità di pronunciarsi su varie questioni inedite riguardanti le funzioni di indagine dell’OLAF e lo svolgimento di tali indagini. La Corte dovrà inoltre precisare taluni aspetti della giurisprudenza relativa all’autorità della cosa giudicata nonché alla dimostrazione dell’esistenza di un danno morale. 3. Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni si limiteranno all’analisi dell’argomento della [OSCURATO:PERSONA] relativo all’irricevibilità del ricorso dinanzi al Tribunale, nonché a quella del primo motivo, della prima parte del terzo motivo, del quinto e del settimo motivo dell’impugnazione. II. Contesto normativo A. Il regolamento (CE) n. 1073/1999 4. L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1073/1999 ( 2 ), applicabile ai fatti di causa ( 3 ), dispone quanto segue: «All’interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi istituiti dai trattati o sulla base di questi ultimi (in prosieguo denominati: “le istituzioni, gli organi e gli organismi”), l’Ufficio svolge le indagini amministrative volte a: – lottare contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea; – ricercare a tal fine i fatti gravi, connessi all’esercizio di attività professionali, che possono costituire un inadempimento agli obblighi dei funzionari e agenti delle Comunità, perseguibile in sede disciplinare o penale o un inadempimento agli obblighi analoghi dei membri delle istituzioni e degli organi, dei dirigenti degli organismi o del personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi cui non si applica lo statuto». 5. Gli articoli 3 e 4 di tale regolamento enunciano le norme applicabili rispettivamente alle indagini esterne e interne dell’OLAF. 6. L’articolo 5 di detto regolamento prevede quanto segue: «Le indagini esterne sono avviate con decisione del direttore dell’Ufficio, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro interessato. Le indagini interne sono avviate con decisione del direttore dell’Ufficio, di propria iniziativa o su richiesta dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo in cui dovranno svolgersi». 7. L’articolo 6, paragrafo 1, dello stesso regolamento precisa che il direttore dell’Ufficio dirige l’esecuzione delle indagini. 8. L’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1073/1999 è così formulato: «Il direttore provvede affinché gli agenti dell’Ufficio e tutti coloro che agiscono sotto la sua autorità rispettino le disposizioni comunitarie e nazionali sulla tutela dei dati personali, in particolare quelle di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati [ ( 4 ) ] ». 9. L’articolo 11, paragrafi 1 e 7, di tale regolamento così recita: «1.   Il comitato di vigilanza, controllando regolarmente l’esecuzione della funzione di indagine, garantisce l’indipendenza dell’Ufficio. Su richiesta del direttore, o di propria iniziativa, il comitato sottopone al direttore dei pareri in merito alle attività dell’Ufficio, senza tuttavia interferire nello svolgimento delle indagini in corso. (...) 7.   Il direttore trasmette ogni anno al comitato di vigilanza il programma delle attività dell’Ufficio (…). Il direttore tiene regolarmente informato il comitato delle attività dell’Ufficio, delle sue indagini, dei loro risultati e dei provvedimenti conseguenti alle indagini. Nei casi in cui un’indagine sia in corso da più di nove mesi il direttore informa il comitato di vigilanza delle ragioni che non permettono ancora di concludere l’indagine e del prevedibile periodo di tempo necessario per concluderla. Il direttore informa il comitato dei casi in cui l’istituzione, l’organo o l’organismo interessato non hanno dato seguito alle raccomandazioni che egli ha formulato. Il direttore informa il comitato dei casi che rendono necessaria la trasmissione di informazioni alle autorità giudiziarie di uno Stato membro». 10. L’articolo 14 del detto regolamento dispone: «Fino alla modifica dello statuto, ogni funzionario o altro agente delle Comunità europee può presentare al direttore dell’Ufficio (…) un reclamo contro un atto che gli arrechi pregiudizio, compiuto dall’Ufficio nell’ambito di un’indagine interna. (...) Queste disposizioni si applicano analogamente al personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi cui non si applica lo statuto». B. Regolamento interno del comitato di vigilanza dell’OLAF 11. L’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento interno del comitato di vigilanza dell’OLAF ( 5 ) (in prosieguo: il «regolamento interno») stabilisce quanto segue: «I casi che rendono necessaria la trasmissione di informazioni alle autorità giudiziarie di uno Stato membro sono esaminati sulla base delle informazioni fornite dal direttore generale dell’OLAF e in conformità con il [regolamento n. 1073/1999]. Il seguito è svolto sulle stesse basi. In particolare, prima dell’invio delle informazioni, il comitato di vigilanza chiede l’accesso alle indagini in questione onde verificare se le garanzie procedurali e i diritti fondamentali siano rispettati. Una volta che il segretariato ha ottenuto l’accesso ai documenti entro un periodo di tempo che gli permetta di assolvere tale compito, i relatori incaricati di esaminare i fascicoli elaborano una presentazione per la sessione plenaria del comitato. Il personale responsabile dell’OLAF può essere invitato a questa sessione per ottenere tutte le informazioni necessarie. Il comitato designa i relatori per esaminare tali indagini ed, eventualmente, emettere un parere». III. Fatti 12. I fatti, come esposti ai punti da 1 a 16 della sentenza impugnata, possono sintetizzarsi come segue. 13. Con decisione 2010/80/UE ( 6 ), il sig. [OSCURATO:PERSONA] veniva nominato membro della [OSCURATO:PERSONA] per il periodo dal 10 febbraio 2010 al 31 ottobre 2014. Gli veniva assegnato dal presidente della [OSCURATO:PERSONA] il portafoglio della salute e della tutela dei consumatori. 14. Il 25 maggio 2012, a seguito della ricezione da parte della [OSCURATO:PERSONA], il 21 maggio 2012, di una denuncia della società [OSCURATO:PERSONA] contenente accuse relative al comportamento del sig. [OSCURATO:PERSONA], l’OLAF avviava un’indagine. 15. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] veniva sentito dall’OLAF il 16 luglio e il 15 ottobre 2012. 16. Il 15 ottobre 2012 la relazione dell’OLAF veniva trasmessa al segretario generale della [OSCURATO:PERSONA], all’attenzione del presidente di tale istituzione. Tale relazione era accompagnata da una lettera firmata dal direttore dell’OLAF che riassumeva le principali conclusioni dell’indagine e informava il presidente della [OSCURATO:PERSONA] che queste ultime venivano portate a sua conoscenza in vista dell’adozione di eventuali misure ai sensi del codice di condotta per i commissari [C(2011) 2904]. 17. Il 16 ottobre 2012 il sig. [OSCURATO:PERSONA] incontrava il presidente della [OSCURATO:PERSONA]. Successivamente nel corso della stessa giornata, quest’ultimo informava il Primo ministro della Repubblica di Malta nonché i presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea delle dimissioni del sig. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] pubblicava altresì un comunicato stampa che annunciava tali dimissioni. 18. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 dicembre 2012, il sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva un ricorso diretto all’annullamento della «decisione orale adottata dal presidente della [OSCURATO:PERSONA] il 16 ottobre 2012 che dispone la [sua] cessazione dalle funzioni (…) con effetto immediato» e al risarcimento del danno subìto in misura pari ad EUR 1 simbolico a titolo di danno morale e, in via provvisoria, in misura pari ad EUR 1913396 a titolo di danno materiale. 19. Tale ricorso veniva respinto con sentenza del Tribunale del 12 maggio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑562/12 , EU:T:2015:270 ; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], EU:T:2015:270 ). 20. Per quanto riguarda, da un lato, la domanda di annullamento, il Tribunale constatava che il ricorrente aveva rassegnato le sue dimissioni in maniera volontaria, senza che esse fossero state oggetto di una richiesta del presidente della [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 6, TUE. Non essendo stata dimostrata l’esistenza di tale richiesta, che costituiva l’atto impugnato dal ricorrente, il Tribunale riteneva che la domanda di annullamento dovesse essere respinta in quanto irricevibile. Il Tribunale dichiarava altresì che, ad ogni modo, pur supponendo che il ricorrente potesse rimettere in discussione, nell’ambito del ricorso, la legittimità delle proprie dimissioni perché affette da un vizio del consenso, l’esistenza di un vizio siffatto non era dimostrata. 21. Per quanto riguarda, dall’altro lato, la domanda di risarcimento danni, il Tribunale considerava che, avendo esso rilevato che l’esistenza degli atti della [OSCURATO:PERSONA] messi in discussione nell’ambito della domanda di annullamento non era dimostrata, nessun’illegittimità sotto tale profilo e, a fortiori, nessuna violazione qualificata di una norma giuridica potevano essere addebitati al riguardo a tale istituzione. Quanto all’asserito vizio del consenso, in subordine, nell’ambito della domanda di annullamento, il Tribunale rilevava che la sua esistenza non era stata dimostrata. Esso concludeva nel senso che l’asserito comportamento colposo della [OSCURATO:PERSONA] o del suo presidente non era stato sufficientemente dimostrato in diritto. Pertanto, esso respingeva la domanda di risarcimento danni in quanto infondata. 22. Il 21 giugno 2015 il sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva, avverso tale sentenza del Tribunale, un’impugnazione che veniva respinta con ordinanza del 14 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( 7 ). IV. Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata 23. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 giugno 2017, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso diretto a ottenere la condanna della [OSCURATO:PERSONA] a versargli un indennizzo per l’ammontare stimato, in via provvisoria, in EUR 1000000 a titolo di risarcimento del danno, in particolare morale, che lo stesso avrebbe subìto a seguito di asseriti comportamenti illeciti della [OSCURATO:PERSONA] e dell’OLAF, connessi alla sua cessazione dalle funzioni quale membro della [OSCURATO:PERSONA] il 16 ottobre 2012. 24. A sostegno di tale ricorso, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere sette censure relative all’illiceità del comportamento dell’OLAF, fondate, in primo luogo, sull’illegittimità della decisione di avviare l’indagine; in secondo luogo, su vizi nella definizione dell’indagine e nella sua portata; in terzo luogo, su una violazione dei principi in materia di assunzione della prova e sullo snaturamento nonché sulla falsificazione di elementi di prova; in quarto luogo, su una violazione dei diritti della difesa, dell’articolo 4 della decisione 1999/396/CE ( 8 ) e dell’articolo 18 delle istruzioni dell’OLAF al suo personale in merito alle procedure d’indagine (in prosieguo: le «istruzioni dell’OLAF»); in quinto luogo, su una violazione dell’articolo 11, paragrafo 7, del regolamento n. 1073/1999 e dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento interno; in sesto luogo, su una violazione del principio della presunzione di innocenza, dell’articolo 8 del regolamento n. 1073/1999, dell’articolo 339 TFUE e del diritto alla protezione dei dati a carattere personale e, in settimo luogo, su una violazione dell’articolo 4 del regolamento n. 1073/1999, dell’articolo 4 della decisione 1999/396 e del protocollo di accordo riguardante un codice di condotta per garantire tempestivamente uno scambio di informazioni tra l’OLAF e la [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle indagini interne dell’OLAF in seno alla [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto due censure relative all’illiceità del comportamento della [OSCURATO:PERSONA]. 25. Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 settembre 2017, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un’eccezione di irricevibilità. 26. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tale eccezione di irricevibilità respingendo poi il ricorso proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in quanto infondato. 27. Il Tribunale ha innanzitutto considerato che gli aspetti di diritto e di fatto relativi ai pretesi comportamenti illeciti dell’OLAF e della [OSCURATO:PERSONA] non erano stati esaminati nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e che tale sentenza non era quindi munita dell’autorità di cosa giudicata a questo proposito. 28. Esso ha poi respinto l’insieme delle censure dedotte dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’OLAF e della [OSCURATO:PERSONA]. 29. Esso ha infine dichiarato, ad abundantiam, che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato né l’esistenza di un nesso di causalità sufficientemente diretto tra i comportamenti contestati e il danno asserito, né l’esistenza di quest’ultimo. V. Conclusioni formulate dalle parti e procedimento dinanzi alla Corte 30. Nel suo atto d’impugnazione, il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte: – di annullare la sentenza impugnata; – di ingiungere il risarcimento del danno – in particolare morale – da lui subito e stimabile, in via provvisoria, in EUR 1000000, e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese dei due gradi di giudizio. 31. [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare il sig. [OSCURATO:PERSONA] alle spese sostenute dinanzi alla Corte e al Tribunale. 32. Non si è svolta alcuna udienza. VI. Analisi A. Sull’irricevibilità del ricorso dinanzi al Tribunale 33. [OSCURATO:PERSONA] afferma, nella sua comparsa di risposta, di nutrire dubbi circa l’esattezza del ragionamento del Tribunale che lo ha condotto a respingere l’eccezione di irricevibilità dinanzi ad esso formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] e attinente all’autorità di cosa giudicata annessa alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]. 34. Innanzitutto, debbo precisare che è pur vero che la [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto un’impugnazione incidentale per contestare la ricevibilità del ricorso dinanzi al Tribunale, tuttavia i motivi di irricevibilità relativi all’autorità della cosa giudicata sono di ordine pubblico e debbono essere sollevati d’ufficio dai giudici dell’Unione ( 9 ). Di conseguenza, occorre verificare se legittimamente il Tribunale abbia dichiarato che il ricorso dinanzi ad esso proposto era ricevibile fondandosi sull’assenza di autorità di cosa giudicata annessa alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]. 35. Dopo aver rilevato l’importanza che presenta, sia nell’ordinamento giuridico dell’Unione, sia negli ordinamenti giuridici nazionali, il principio dell’autorità della cosa giudicata ( 10 ), il Tribunale ha sottolineato che l’autorità della cosa giudicata può ostare alla ricevibilità di un ricorso se quello che ha dato origine alla sentenza in questione ha opposto le stesse parti, ha avuto lo stesso oggetto ed è stato fondato sul medesimo titolo ( 11 ). Esso ha ricordato che l’oggetto di un ricorso corrisponde alle pretese dell’interessato, mentre il titolo del ricorso corrisponde al fondamento di diritto e di fatto delle pretese fatte valere ( 12 ). Il Tribunale ha dichiarato che le condizioni relative all’identità delle parti e dell’oggetto tra il ricorso che ha dato origine alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e il ricorso dinanzi ad esso proposto sono soddisfatte ( 13 ). 36. Tuttavia, per quanto riguarda la condizione relativa all’identità di titolo dei due ricorsi, il Tribunale ha ricordato che, con il suo primo ricorso, il ricorrente aveva fatto valere che gli illeciti asseriti nell’ambito della domanda di annullamento configuravano una violazione qualificata di una norma di diritto intesa a conferire diritti ai singoli. Nondimeno, il Tribunale ha anche ricordato che era stato dichiarato, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], che l’esistenza degli atti contestati nell’ambito della domanda di annullamento non era dimostrata, cosicché nessun illecito poteva comportare l’insorgere della responsabilità dell’Unione ( 14 ). Di conseguenza, il Tribunale ha rilevato che, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], esso non si era pronunciato sui comportamenti illeciti della [OSCURATO:PERSONA] e dell’OLAF fatti valere e aveva semplicemente accertato l’inesistenza della decisione contestata ( 15 ). 37. Orbene, il Tribunale ha precisato che l’autorità della cosa giudicata si annette alle sole questioni di fatto e di diritto effettivamente e necessariamente decise da una pronuncia giurisdizionale ( 16 ). Non avendo esso esaminato le pretese relative ai comportamenti illeciti della [OSCURATO:PERSONA] e dell’OLAF nel primo ricorso, il Tribunale ha considerato che tali questioni di fatto e di diritto non erano state effettivamente o necessariamente decise dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cosicché tale sentenza, a questo proposito, non aveva acquisito l’autorità di cosa giudicata. 38. Il Tribunale ha concluso che non occorreva pertanto esaminare la questione se il titolo dei due ricorsi fosse identico. 39. Nella sua comparsa di risposta, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che il fatto che il Tribunale non avesse esaminato le domande di risarcimento danni relative al comportamento della [OSCURATO:PERSONA] e dell’OLAF non era rilevante. Essa ha ritenuto che tali domande fossero già state effettivamente o necessariamente decise dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], dato che esse erano state respinte in tale sentenza in quanto «infondate» per il motivo che esse non «[erano] dimostrat[e] sufficientemente in diritto» ( 17 ). Il secondo ricorso proposto dinanzi al Tribunale sarebbe stato soltanto diretto a riavviare una controversia già decisa dai giudici dell’Unione, il che non è consentito dal principio dell’autorità della cosa giudicata. 40. Tuttavia, sono del parere che il ragionamento svolto dal Tribunale nella sentenza impugnata non sia contestabile. Il Tribunale ha giustamente rilevato che il rigetto della domanda di risarcimento danni proposta nell’ambito del primo ricorso era esclusivamente fondato sull’inesistenza degli atti contestati. Ciò implica necessariamente che nessun esame delle pretese del ricorrente relative al comportamento illecito della [OSCURATO:PERSONA] era necessario né è stato quindi effettuato. Le questioni di diritto e di fatto sottese a tali pretese non possono pertanto essere considerate come effettivamente o necessariamente decise da detta sentenza e non potrebbero, di conseguenza, essere coperte dall’autorità di cosa giudicata. 41. Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale il fatto che il Tribunale abbia dichiarato, nella sua sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], che le pretese del ricorrente «non [sono state] dimostrat[e] sufficientemente in diritto», implicherebbe che con tale sentenza sia stata necessariamente presa una decisione in merito a tali pretese. In altri termini, il Tribunale avrebbe implicitamente statuito sulle questioni di fatto e di diritto relative a dette pretese. 42. Tale soluzione renderebbe possibile, nel diritto dell’Unione, un’estensione irragionevole dell’autorità della cosa giudicata al giudicato implicito, il che non mi sembra auspicabile ( 18 ). Inoltre, una siffatta estensione non mi pare applicabile nella fattispecie, dato che non può sostenersi che una questione di fatto o di diritto sia stata implicitamente decisa da una sentenza, quando invece risulta chiaramente da quest’ultima che tale questione non è stata neppure esaminata. 43. Di conseguenza, la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] non può avere autorità di cosa giudicata per quanto riguarda pretese non esaminate dal Tribunale in tale sentenza. 44. Pertanto, sono del parere che il Tribunale non abbia commesso errori dichiarando ricevibile il ricorso. B. Sul primo motivo 1. Sulla prima parte del primo motivo 45. Con la prima parte del primo motivo, il ricorrente contesta l’affermazione del Tribunale secondo la quale né l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 1073/1999, né l’articolo 5 delle istruzioni dell’OLAF costituiscono norme che conferiscono diritti ad un singolo ( 19 ). 46. A questo proposito, ricordo che l’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione per comportamento illecito dei suoi organi è subordinato al soddisfacimento di un insieme di condizioni, tra le quali la condizione relativa all’illegittimità del comportamento contestato all’istituzione ( 20 ). Tale condizione richiede la violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ad un singolo ( 21 ). Occorre pertanto verificare se il Tribunale abbia correttamente dichiarato che le norme fatte valere non conferiscono diritti ai singoli, cosicché il ricorso per risarcimento danni basato su tali disposizioni era infondato. 47. Per quanto riguarda l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 1073/1999, il Tribunale ha dichiarato che tale disposizione si limitava ad enunciare gli obiettivi e le funzioni dell’OLAF nell’ambito di indagini amministrative e non conferiva quindi diritti ai singoli. Il ricorrente sostiene che la suddetta disposizione limita le competenze dell’OLAF e gli consente di avviare un’indagine solo se ricorrono due condizioni, e cioè se esistono «fatti gravi» e «sospetti sufficientemente seri». Poiché tali due condizioni garantiscono alla persona interessata che una prima valutazione del caso è stata effettuata, la disposizione in questione conferirebbe diritti ad un singolo. 48. Un ragionamento del genere non mi pare accoglibile. Da un lato, sia dal contenuto sia dal titolo dell’articolo 1 del regolamento n. 1073/1999 risulta che tale disposizione mira semplicemente ad enunciare, in maniera generale, gli obiettivi perseguiti dall’OLAF nella conduzione delle indagini e le funzioni che gli sono attribuite a tal fine. Anche la struttura del regolamento n. 1073/1999 indica che l’articolo 1, paragrafo 3, di quest’ultimo non mira a disciplinare le modalità delle indagini dell’OLAF, né la situazione giuridica delle persone interessate da tali indagini, dato che tale tipo di prescrizioni è essenzialmente contenuto nelle disposizioni successive di tale regolamento, le quali definiscono, in maniera pratica, le modalità con cui le indagini dell’OLAF debbono essere condotte. L’obiettivo essenziale dell’articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento è non quello di istituire, di per sé stesso, una forma di tutela degli interessi dei singoli, ma quello di definire il ruolo dell’OLAF nella conduzione delle sue indagini. 49. Dall’altro lato, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, nella formulazione dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 1073/1999 nulla impone, per l’avvio di un’indagine da parte dell’OLAF, il soddisfacimento di due condizioni cumulative quali l’esistenza di «fatti gravi» e quella di «sospetti sufficientemente seri», sospetti che non sono neppure menzionati da tale disposizione. 50. Inoltre, se è vero che tale condizione dell’esistenza di sospetti sufficientemente seri come presupposto per l’avvio di un’indagine amministrativa da parte dell’OLAF risulta dalla giurisprudenza della Corte, ai sensi della quale «la decisione del direttore dell’OLAF di aprire un’indagine (…) non può intervenire in assenza di sospetti sufficientemente seri» ( 22 ), nondimeno una condizione del genere non si ricollega alla disposizione di ordine generale, enunciata all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 1073/1999, relativa allo scopo e alle funzioni dell’OLAF. La necessità dell’esistenza di sospetti sufficientemente seri dev’essere collegata alla disposizione di ordine particolare relativa all’avvio da parte dell’OLAF delle indagini, ossia l’articolo 5 del regolamento n. 1073/1999 ( 23 ). 51. Pertanto, sono del parere che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 1073/1999 non è una norma intesa a conferire diritti ai singoli. 52. Per quanto riguarda l’articolo 5 delle istruzioni dell’OLAF, il Tribunale ha dichiarato che si tratta di norme interne all’OLAF che sono dirette a garantire che le indagini dell’OLAF siano condotte in maniera logica e coerente. Secondo il Tribunale, tale disposizione descrive il processo di selezione dei casi e non conferisce, da sola, alcun diritto a vantaggio dei singoli. Il ricorrente sostiene che il carattere interno di una norma non significa che non possa trattarsi di una norma che conferisce diritti ad un singolo. A suo dire, l’articolo 5 delle istruzioni dell’OLAF impone a quest’ultimo un certo numero di condizioni quando valuta le informazioni ai fini dell’eventuale avvio di un’indagine. Tali condizioni, che creano obblighi a carico dell’OLAF, conferirebbero diritti alla persona interessata dall’indagine. 53. L’argomento del ricorrente relativo all’articolo 5 delle istruzioni dell’OLAF non mi convince. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il Tribunale non si è fondato esclusivamente sul carattere interno ad un’istituzione delle istruzioni dell’OLAF per escludere che queste ultime possano conferire diritti ai singoli, ma ha anche studiato il contenuto della norma fatta valere dal ricorrente. Orbene, tale ragionamento mi appare giuridicamente fondato. 54. Il carattere interno ad un’istituzione di una norma costituisce, a mio modo di vedere, un indizio del fatto che tale norma non conferisce diritti ai singoli. Infatti, una norma interna ad un’istituzione è innanzitutto rivolta al personale di tale istituzione, così da garantire un funzionamento ottimale di quest’ultima, e non produce quindi, in linea di principio, alcun effetto all’esterno della stessa. 55. Sono tuttavia del parere che un siffatto indizio debba essere corroborato da un esame più preciso del contenuto della disposizione di cui trattasi, esame al quale ha appunto proceduto il Tribunale nella sentenza impugnata ( 24 ). Così, il Tribunale ha rilevato che l’articolo 5 delle istruzioni dell’OLAF riguardava il processo di selezione delle indagini e, più in particolare, l’elaborazione del parere sull’avvio o meno di un’indagine. Tale disposizione sancisce pertanto i criteri presi in considerazione da detto Ufficio a tal fine, nonché il termine entro il quale il parere dev’essere emesso. In altri termini, detta disposizione mira innanzitutto ad orientare il personale dell’OLAF così da rendere prioritari taluni casi e da consentire, come rileva la [OSCURATO:PERSONA], un’utilizzazione efficace delle risorse dell’OLAF. La stessa disposizione non è quindi diretta a fornire garanzie procedurali ai singoli interessati e, di conseguenza, non conferisce loro, a mio modo di vedere, diritti soggettivi su cui possa fondarsi un ricorso per risarcimento danni. 56. Di conseguenza, ritengo che il Tribunale non abbia commesso errori di diritto dichiarando che né l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1073/1999, né l’articolo 5 delle istruzioni dell’OLAF sono norme intese a conferire diritti ai singoli. 57. Pertanto, la prima parte del primo motivo d’impugnazione dev’essere respinta. 2. Sulla seconda parte del primo motivo 58. Con la seconda parte del primo motivo, il ricorrente sostiene, con vari argomenti, che il Tribunale ha snaturato i fatti, ha violato l’obbligo di motivazione e ha commesso un errore di diritto respingendo la tesi relativa alla violazione del dovere di diligenza da parte dell’OLAF. a) Sullo snaturamento dei fatti 59. Il ricorrente fa valere che qualificando come «molto breve» l’intervallo tra la trasmissione della denuncia al direttore dell’OLAF e la decisione di avvio dell’indagine, mentre erano trascorse solo alcune ore, il Tribunale ha snaturato i fatti. 60. Un argomento del genere non mi pare fondato, dato che un lasso di tempo di alcune ore può correttamente essere qualificato come «molto breve». Nessuno snaturamento dei fatti può dunque essere contestato al Tribunale al riguardo. b) Sulla violazione dell’obbligo di motivazione 61. Il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, l’unità «responsabile della selezione e dell’esame delle indagini» non ha condotto l’esame della denuncia e non ha raccolto ulteriori informazioni al riguardo. 62. Si deve necessariamente constatare che tale affermazione è relativa a valutazioni in punto di fatto operate dal Tribunale. Orbene, la valutazione dei fatti e degli elementi di prova non costituisce, salvo il caso del loro snaturamento, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione ( 25 ). Poiché il ricorrente non asserisce, al riguardo, uno snaturamento dei fatti da parte del Tribunale, sono del parere che tale argomento debba essere respinto in quanto irricevibile. 63. A sostegno di tale secondo argomento, il ricorrente sottolinea altresì che, respingendo l’argomento secondo il quale l’OLAF non ha proceduto alla necessaria valutazione delle informazioni ricevute, senza spiegare perché la valutazione del comitato di vigilanza non sia stata presa in considerazione, il Tribunale ha violato il suo obbligo di motivazione. 64. Tuttavia, conformemente ad una giurisprudenza costante, il Tribunale non è tenuto a rispondere in modo esaustivo a ciascuno degli argomenti addotti dalle parti dinanzi ad esso ( 26 ). Più precisamente, il Tribunale non è tenuto a fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia, purché la motivazione consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali esso non ha accolto i loro argomenti ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo giurisdizionale ( 27 ). 65. Orbene, ciò avviene nel caso di specie. Infatti, il Tribunale ha respinto l’argomento formulato dinanzi ad esso secondo il quale l’OLAF non ha proceduto alla necessaria valutazione delle informazioni ricevute rilevando, da un lato, che tale valutazione non deve confondersi con l’esame da effettuare nell’ambito dell’indagine, dopo il suo avvio, e che, dall’altro, sulla base degli elementi di fatto dinanzi ad esso presentati, tale valutazione era effettivamente stata operata dall’OLAF. 66. Di conseguenza, non può essere contestato al Tribunale il fatto di non aver motivato la sua decisione, di modo che tale argomento dev’essere respinto. c) Sull’errore di diritto 67. Il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che l’OLAF non aveva violato il suo dovere di diligenza in quanto aveva proceduto ad un esame corretto e sufficiente degli elementi contenuti nella denuncia prima di avviare l’indagine riguardante il ricorrente. Esso fa valere al riguardo vari argomenti. 68. In primo luogo, il Tribunale avrebbe dichiarato che, nell’ambito del processo di selezione delle indagini, l’OLAF deve verificare se le informazioni di cui esso dispone siano sufficienti, senza però che ciò implichi una valutazione approfondita di tali informazioni, dato che tali elementi devono essere esaminati o accertati in esito all’indagine ( 28 ). Secondo il ricorrente, il Tribunale ha commesso un errore di diritto non individuando precisamente gli elementi controversi e non spiegando la ragione per la quale essi non potevano essere valutati nella fase del processo di selezione. 69. Tale argomento non è, a mio modo di vedere, accoglibile. Il ricorrente poteva pienamente individuare gli elementi di fatto controversi, dato che esso fonda in parte tale argomento dell’impugnazione sulla valutazione errata di detti elementi da parte del Tribunale. Inoltre, come sottolinea la [OSCURATO:PERSONA], ritengo che l’argomento secondo cui il Tribunale non spiegherebbe in che modo tali elementi dovessero formare oggetto di esame approfondito non nella fase del processo di selezione ma nell’ambito dell’indagine miri in realtà a rimettere in discussione valutazioni in punto di fatto operate dal Tribunale. Poiché una pretesa del genere non configura, salvo il caso di un loro snaturamento, una questione di diritto assoggettata, in quanto tale, al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, tale argomento dovrebbe essere respinto in quanto irricevibile. 70. In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto dichiarando che l’OLAF poteva avviare un’indagine sulla base di informazioni contenute in una denuncia senza procedere a verifiche per accertare la credibilità di tali informazioni, qualora esse fossero precise e circostanziate. Il ricorrente ritiene che l’OLAF, in forza del principio di diligenza, debba esaminare con cura e imparzialità l’affidabilità e la credibilità delle accuse e che il fatto che tali informazioni fossero precise e circostanziate non possa bastare a dimostrare tale affidabilità e tale credibilità. 71. A questo proposito, benché il regolamento n. 1073/1999 non preveda condizioni specifiche per l’avvio di un’indagine, ricordo che, secondo la giurisprudenza della Corte, l’apertura di un’indagine da parte dell’OLAF non può avvenire in assenza di sospetti sufficientemente seri ( 29 ). L’OLAF non dispone quindi di un potere discrezionale per decidere l’avvio di un’indagine, ma bensì di un margine di valutazione limitato dalla condizione relativa all’esistenza di sospetti sufficientemente seri. In altri termini, una denuncia trasmessa all’OLAF non può automaticamente dar luogo all’avvio di un’indagine, dato che l’OLAF deve ancora accertarsi del carattere sufficientemente serio delle accuse presentate dinanzi ad esso. 72. Resta allora da determinare se una siffatta esigenza implichi che l’OLAF debba sistematicamente procedere a verifiche relativamente alle informazioni contenute in una denuncia ovvero se, come ha rilevato il Tribunale, in taluni casi, le informazioni contenute nella denuncia possano bastare a stabilire il carattere sufficientemente serio dei sospetti e a giustificare, con ciò stesso, l’avvio di un’indagine. 73. Tale seconda ipotesi dovrebbe a mio parere essere accettata. Ritengo che una denuncia fondata su informazioni precise e circostanziate, quali individuate dal Tribunale, basti a rivelare sospetti sufficientemente seri e a permettere così l’avvio di un’indagine. In altri termini, in presenza di siffatte informazioni, e a meno che la loro credibilità non sia manifestamente dubbia, l’OLAF dovrebbe poter procedere all’avvio di un’indagine. 74. Infatti il processo di selezione, che precede l’indagine, non dovrebbe essere confuso con la procedura d’indagine stessa. Mentre l’indagine mira ad accertare la veridicità delle affermazioni contenute in una denuncia, il processo di selezione deve consistere solo in un esame più sommario di tali informazioni. Le verifiche effettuate in tale fase non possono pertanto condurre l’OLAF a dover operare un esame completo delle informazioni contenute nella denuncia. Di conseguenza, a parte i casi in cui le informazioni appaiono manifestamente prive di credibilità o insufficienti, ritengo che il carattere sufficientemente serio dei sospetti che esse rivelano possa essere stabilito sulla base di informazioni precise e circostanziate ( 30 ). Pertanto, tale argomento dovrebbe essere respinto. 75. Infine, in terzo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto dichiarando che l’OLAF doveva esaminare la possibilità di un conflitto di interessi tra l’autore della denuncia e il ricorrente solo ove tale conflitto fosse manifestamente accertato sulla base del semplice esame delle informazioni comunicate all’OLAF. Orbene, benché la verifica dell’esistenza di sospetti sufficientemente seri preliminarmente all’avvio di un’indagine dell’OLAF implichi anche la necessità di accertarsi che la persona all’origine della denuncia non sia in una situazione di conflitto di interessi, ciò non obbliga tuttavia l’OLAF a procedere ad un esame approfondito di tale ipotesi ove essa non sia manifesta. Un siffatto esame dev’essere condotto nella fase dell’indagine, mentre, nella fase del processo di selezione, l’OLAF deve semplicemente operare verifiche sommarie, a meno di non confondere le fasi di indagine e di selezione. Non può pertanto contestarsi all’OLAF il fatto di non aver considerato la possibilità di un conflitto di interessi ove l’esistenza di un conflitto del genere non apparisse in maniera palese, cosicché il Tribunale non ha commesso errori di diritto al riguardo. 76. Da tutto quanto precede risulta che il primo motivo dev’essere respinto. C. Sulla prima parte del terzo motivo 77. Con la prima parte del terzo motivo, il ricorrente fa valere diversi argomenti diretti a dimostrare l’esistenza di errori di diritto nel ragionamento del Tribunale in ordine all’assunzione della prova da parte dell’OLAF. 78. Con i suoi primi due argomenti, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso errori di diritto dichiarando che l’imparzialità oggettiva dell’OLAF non era stata compromessa dalla partecipazione all’indagine da parte del suo direttore nonché di un membro di un’autorità nazionale e del comitato di vigilanza dell’OLAF. 79. Per quanto riguarda il primo argomento relativo alla partecipazione all’indagine da parte del direttore dell’OLAF, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che esso è inconferente dato che non rimette in discussione tutte le ragioni addotte dal Tribunale per escludere una violazione dell’obbligo di imparzialità a seguito della partecipazione del direttore dell’OLAF. 80. Tale argomento non mi pare accoglibile. Infatti, gli altri elementi del ragionamento del Tribunale non considerati dall’impugnazione, figuranti al punto 103 della sentenza impugnata, non sono elementi che hanno permesso, da soli, di respingere l’argomento del ricorrente, ma sono piuttosto accertamenti di fatto operati dal Tribunale. Il rigetto dell’argomento da parte del Tribunale è fondato sul solo fatto che il ruolo di direzione di un’indagine non esclude la partecipazione a quest’ultima da parte del direttore dell’OLAF. 81. Inoltre, occorre constatare che il ragionamento del Tribunale al riguardo va approvato. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il fatto che l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1073/1999 preveda che il direttore dell’OLAF dirige l’esecuzione delle indagini non può essere interpretato, in assenza di espresse disposizioni in tal senso, come preclusivo di ogni partecipazione diretta da parte sua all’indagine. Rilevo al riguardo che neppure le altre funzioni attribuite al direttore dell’OLAF dalle disposizioni del regolamento n. 1073/1999 possono impedirgli di partecipare ad un’indagine. Al contrario, il fatto che la relazione d’indagine sia redatta sotto la sua autorità indica già una certa forma di partecipazione all’indagine. Lo stesso vale per il suo obbligo di controllare che le persone che agiscono sotto la sua autorità rispettino le disposizioni relative alla protezione dei dati a carattere personale, che fa pensare ad un coinvolgimento nella conduzione delle indagini dell’OLAF. Inoltre, non riesco a comprendere come il direttore dell’OLAF potrebbe utilmente dirigere un’indagine se gli fosse nel contempo impedito di partecipare a tutte le fasi della stessa. 82. Di conseguenza, sono del parere che l’imparzialità oggettiva dell’OLAF non potesse essere messa in discussione dalla partecipazione del suo direttore ad un’indagine, di modo che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto al riguardo. 83. Per quanto riguarda il secondo argomento relativo alla partecipazione all’indagine di un membro dell’Anti-[OSCURATO:PERSONA] (AFCOS) (servizio di coordinamento antifrode) maltese, neppure tale partecipazione mi sembra che rimetta in discussione l’imparzialità dell’OLAF. Infatti, nessuna disposizione del regolamento n. 1073/1999 impone una rigida separazione tra l’OLAF e le autorità nazionali nello svolgimento delle indagini. Al contrario, queste ultime autorità e l’OLAF sono chiamate a condurre le indagini insieme ( 31 ), di modo che la partecipazione all’indagine da parte del membro di un’autorità nazionale non può mettere in discussione l’imparzialità dell’OLAF, e ciò tanto più qualora, come rileva il Tribunale, tale membro non sia intervenuta nello svolgimento dell’audizione alla quale ella ha partecipato. Il Tribunale non può aver commesso errori di diritto al riguardo. 84. Il fatto che tale membro dell’AFCOS sia nel contempo membro del comitato di vigilanza dell’OLAF appare a prima vista più problematico. Il Tribunale ha rilevato, al riguardo, che la presenza di un membro del comitato di vigilanza dell’OLAF all’audizione di un testimone è «increscioso alla luce del ruolo conferito a tale comitato dall’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 1073/1999» ( 32 ), che prevede che il comitato di vigilanza non interferisce nello svolgimento delle indagini in corso. Secondo il ricorrente, una tale partecipazione testimonia la mancanza di imparzialità oggettiva dell’OLAF. 85. Sono tuttavia del parere che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto dichiarando che l’obbligo di imparzialità non era stato violato dall’OLAF malgrado la presenza di un membro del comitato di vigilanza all’audizione di un testimone. Infatti, è vero che l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 1073/1999 dispone che il comitato di vigilanza non interferisce nelle indagini in corso. Tale obbligo permette di garantire che l’OLAF eserciti le sue funzioni in maniera indipendente. Nondimeno, la sola presenza di un membro del comitato di vigilanza all’audizione di un testimone non può essere considerata come un’interferenza di tale membro nello svolgimento dell’indagine ove quest’ultimo non abbia effettivamente preso parte all’indagine. Orbene, il Tribunale ha accertato che il membro del comitato di vigilanza di cui trattasi era presente all’audizione a fini di interpretazione e di traduzione. Di conseguenza, non poteva ritenersi che tale membro avesse effettivamente partecipato ad atti di indagine, di modo che il ragionamento del Tribunale dev’essere approvato. 86. Con il suo terzo argomento, il ricorrente fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto respingendo l’argomento secondo il quale l’utilizzazione, l’acquisizione e la conservazione delle informazioni ottenute a seguito delle richieste di tabulati telefonici da parte dell’OLAF alle autorità maltesi costituivano un’illecita ingerenza da parte di un’autorità pubblica nell’esercizio del diritto alla vita privata. In particolare, egli rileva che il fondamento giuridico fatto valere dall’OLAF per chiedere tali tabulati alle autorità maltesi era errato e non poteva pertanto legittimare un’ingerenza del genere. 87. Tuttavia, da una parte, anche se le richieste di tabulati telefonici contengono un’indicazione errata circa la disposizione del regolamento n. 1073/1999 su cui esse si fondano, risulta nondimeno chiaramente dall’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento n. 1073/1999 che le autorità nazionali sono tenute ad un più generale obbligo di leale cooperazione nei confronti dei funzionari dell’OLAF per l’assolvimento dei loro compiti. Pertanto, il Tribunale ne ha correttamente dedotto che l’OLAF disponeva effettivamente di un fondamento giuridico per chiedere tali tabulati alle autorità maltesi. 88. Dall’altra parte, quand’anche tali tabulati non potessero essere acquisiti secondo la legge maltese, non per questo se ne potrebbe dedurre che l’OLAF debba essere considerato responsabile dell’acquisizione di tali informazioni e dell’incompatibilità di tale acquisizione con la legge dello Stato membro interessato, in quanto detta acquisizione è stata operata dalle autorità maltesi. 89. Di conseguenza, il Tribunale ha correttamente dichiarato che tale richiesta dell’OLAF non costituiva un’illecita ingerenza nella vita privata, dato che l’OLAF poteva validamente chiedere alle autorità maltesi i tabulati telefonici e che l’incompatibilità di tali richieste con il diritto maltese non può essere imputata all’OLAF. 90. Infine, con il suo quarto argomento, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che, poiché il ricorrente non era una delle persone la cui conversazione era stata intercettata e registrata, il suo diritto al rispetto della vita privata e alla riservatezza delle comunicazioni non è stato violato. 91. A questo proposito, ricordo che l’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione per comportamento illecito dei suoi organi è subordinato al soddisfacimento di un insieme di condizioni, tra cui quella relativa all’illegittimità del comportamento contestato all’istituzione. Tale condizione presuppone la violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ad un singolo ( 33 ). 92. Una siffatta condizione implica che la tutela offerta dalla norma invocata debba essere effettiva nei confronti della persona che la invoca e che questa persona sia tra quelle alle quali la norma in questione attribuisce diritti. Non si può ammettere come fonte di risarcimento una norma che non tutela la persona contro l’illecito che ella denuncia, ma un’altra persona ( 34 ). Ne consegue che il ricorrente non può validamente invocare un illecito relativo alla pretesa violazione del diritto alla vita privata di un terzo, cosicché il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto al riguardo. 93. Pertanto, sono del parere che la prima parte del terzo motivo debba essere respinta. D. Sul quinto motivo 94. Con il suo quinto motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso errori di diritto e uno snaturamento dei fatti dichiarando che, informando il comitato di vigilanza alla vigilia della trasmissione della sua relazione alle autorità maltesi, l’OLAF non aveva violato gli obblighi derivanti dall’articolo 11, paragrafo 7, del regolamento n. 1073/1999, che impone al direttore dell’OLAF di informare il comitato di vigilanza della trasmissione di informazioni alle autorità giudiziarie di uno Stato membro, e dall’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento interno, in forza del quale il comitato di vigilanza chiede l’accesso alle indagini interessate al fine di accertarsi del rispetto delle garanzie procedurali e dei diritti fondamentali. 95. Innanzitutto, il ricorrente fa valere che, dopo aver informato il comitato di vigilanza della trasmissione di informazioni alle autorità giudiziarie di uno Stato membro, l’OLAF doveva rispettare un termine di cinque giorni lavorativi prima della trasmissione di tali informazioni. Anche se un termine più breve può eccezionalmente essere ammesso, sarebbe tuttavia necessario il relativo consenso del comitato di vigilanza. Il Tribunale avrebbe pertanto commesso un errore di diritto dichiarando che l’OLAF beneficiava di un margine di discrezionalità riguardo al termine di trasmissione alle autorità giudiziarie nazionali una volta informato il comitato di vigilanza. 96. Rilevo che, pur prevedendo che il direttore dell’OLAF informi il comitato di vigilanza dei casi che richiedono la trasmissione di informazioni alle autorità giudiziarie, l’articolo 11, paragrafo 7, del regolamento n. 1073/1999 non prevede però alcun termine minimo da rispettare prima della trasmissione effettiva delle informazioni in questione. Il termine di cinque giorni al quale si riferisce il ricorrente è previsto dall’accordo provvisorio di lavoro concluso tra l’OLAF e il comitato di vigilanza nel mese di settembre 2012. Tale accordo di lavoro prevede che i documenti che formeranno oggetto di trasmissione ad autorità giudiziarie nazionali devono essergli comunicati «in linea di massima» cinque giorni prima di tale trasmissione. 97. Risulta quindi chiaramente, sia dalla formulazione dell’articolo 11, paragrafo 7, del regolamento n. 1073/1999 sia da quella dell’accordo provvisorio di lavoro concluso tra l’OLAF e il comitato di vigilanza nel mese di settembre 2012, che nessun termine tassativo è imposto all’OLAF per la trasmissione di informazioni alle autorità giudiziarie di uno Stato membro. Nessun errore di diritto può dunque essere imputato al Tribunale alla luce della sua conclusione secondo la quale l’OLAF disponeva di un margine di discrezionalità relativamente al termine. 98. Ne risulta altresì che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il consenso del comitato di vigilanza per una riduzione di tale termine non era necessario, in quanto tale termine era, come ha dichiarato il Tribunale, indicativo. 99. Il ricorrente sostiene poi che il Tribunale ha proceduto ad uno snaturamento dei fatti prendendo in considerazione la circostanza, fatta valere dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale il presidente del comitato di vigilanza era stato informato della necessità di una trasmissione rapida delle informazioni alle autorità giudiziarie nazionali e aveva dato il suo consenso ad una tale trasmissione, mentre invece non esiste alcuna prova che permetta di suffragare l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA]. 100. Sono del parere che un siffatto argomento debba essere respinto in quanto inconferente. Infatti, dato che l’OLAF dispone di un margine discrezionale in ordine al termine per la trasmissione delle informazioni alle autorità giudiziarie, il fatto che il presidente del comitato di vigilanza abbia dato o meno il proprio consenso per una trasmissione rapida di tali informazioni non è rilevante. 101. Infine, il ricorrente fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che la trasmissione delle informazioni alle autorità giudiziarie poteva essere effettuata prima che il comitato di vigilanza avesse adempiuto alle sue funzioni, quali definite nel suo regolamento interno. 102. Vero è che l’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento interno dispone che, «prima dell’invio delle informazioni, il comitato di vigilanza chiede l’accesso alle indagini in questione onde verificare se le garanzie procedurali e i diritti fondamentali siano rispettati». Nondimeno, come giustamente rileva il Tribunale, il regolamento interno non può imporre all’OLAF obblighi non previsti dal legislatore, in particolare nel regolamento n. 1073/1999. 103. Orbene, risulta dall’articolo 11 del regolamento n. 1073/1999 che il comitato di vigilanza opera un controllo regolare delle attività dell’OLAF, inteso a rafforzare l’indipendenza dell’OLAF ( 35 ), senza tuttavia interferire nelle indagini in corso. Il controllo del comitato di vigilanza deve pertanto essere inteso come un controllo sistemico delle attività dell’OLAF. 104. Di conseguenza, anche se l’articolo 11, paragrafo 7, del regolamento n. 1073/1999 prevede che il comitato di vigilanza sia informato dei casi che rendono necessaria la trasmissione di informazioni alle autorità giudiziarie, nulla indica però che la trasmissione sia subordinata all’esame da parte del comitato di vigilanza di dette informazioni, dato che un siffatto carattere sospensivo è d’altronde contrario al ruolo del comitato di vigilanza, che esercita un controllo sistemico delle attività dell’OLAF. 105. Inoltre, sottolineo che nessuna disposizione del regolamento n. 1073/1999 permette al comitato di vigilanza di opporsi alla trasmissione di informazioni alle autorità giudiziarie di uno Stato membro. Di conseguenza, l’obbligo sancito all’articolo 11, paragrafo 7, del regolamento n. 1073/1999 dev’essere inteso nel senso che pone a carico del direttore un mero obbligo di informazione, che nella fattispecie è stato assolto. 106. Tale interpretazione è confermata dall’analisi delle disposizioni del regolamento n. 883/2013, che disciplina ormai le questioni relative alle indagini effettuate dall’OLAF. L’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera b), di tale regolamento prevede così che il direttore informa periodicamente il comitato di vigilanza, in particolare dei casi in cui le informazioni siano state trasmesse alle autorità giudiziarie degli Stati membri. Risulta quindi chiaramente da tale disposizione che il controllo operato dal comitato di vigilanza è non sistematico ma sistemico e che, inoltre, tale comitato deve soltanto essere informato a posteriori delle informazioni trasmesse. 107. Mi è quindi difficile capire come possa immaginarsi che, in vigenza del regolamento n. 1073/1999 e in base alle disposizioni del regolamento interno, l’obbligo di informazione del comitato di vigilanza possa essere esteso a tal punto che la trasmissione delle informazioni sia subordinata all’esame completo di tali informazioni da parte del comitato di vigilanza. 108. Di conseguenza, sono del parere che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto dichiarando che l’articolo 11, paragrafo 7, del regolamento n. 1073/1999 e le disposizioni del regolamento interno non sono stati violati. 109. Pertanto, occorre respingere il quinto motivo. E. Sul settimo motivo 110. Innanzitutto, rilevo che tale motivo, relativo all’esistenza di un pregiudizio in capo al ricorrente, dovrebbe essere respinto in quanto inconferente se la Corte giungesse a considerare che tutte le pretese del ricorrente per quanto riguarda errori nel ragionamento del Tribunale relativo ad illeciti nel comportamento dell’OLAF dovessero essere respinte. 111. Il settimo motivo è relativo ad un errore di diritto e ad uno snaturamento degli argomenti delle parti in quanto il Tribunale avrebbe dichiarato che il ricorrente non era riuscito a dimostrare che il comportamento contestato, per la sua gravità, era atto a causargli un danno. 112. In primo luogo, l’argomento relativo allo snaturamento del ricorso non mi pare accoglibile. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il Tribunale non ha ignorato gli elementi di prova presentati dal ricorrente dinanzi ad esso, ma ha considerato che tali elementi non bastavano a dimostrare che il comportamento contestato fosse atto a causargli un pregiudizio. 113. In secondo luogo, il ricorrente fa valere un errore di diritto derivante, a suo parere, da una definizione errata del danno morale. 114. Il Tribunale ha dichiarato, nella sentenza impugnata, che, per soddisfare la condizione relativa all’esistenza di un danno morale, il ricorrente doveva «quanto meno (...) dimostrare che il comportamento contestato, per la sua gravità, fosse atto a causargli un danno siffatto» ( 36 ), cosa che il ricorrente non era riuscito a dimostrare. 115. Ritengo che tale ragionamento derivi da un errore di diritto, frutto di un’erronea interpretazione della giurisprudenza fatta valere dal Tribunale. 116. A questo proposito, ricordo che la Corte ha dichiarato che «per quanto la presentazione di un’offerta di prova non sia necessariamente considerata come una condizione per il riconoscimento di un siffatto danno, la parte ricorrente è quanto meno tenuta a dimostrare che il comportamento contestato all’istituzione interessata fosse atto a procurarle il danno stesso» ( 37 ). 117. La condizione relativa all’esistenza di un danno, per quanto riguarda un danno morale, può quindi essere soddisfatta in due modi. Da un lato, il ricorrente può addurre elementi di prova atti a dimostrare l’esistenza e la portata di un danno morale. 118. Dall’altro lato, anche in assenza di tali elementi di prova, la condizione relativa all’esistenza di un danno può essere soddisfatta se il ricorrente dimostra che dal comportamento contestato discendeva necessariamente un danno morale. In altre parole, la giurisprudenza consente un riconoscimento facilitato del danno morale a seguito di taluni comportamenti. 119. Ciò si verifica, in particolare, per quanto riguarda le valutazioni negative prive di fondamento relative alla condotta e alle competenze professionali di un funzionario contenute in un rapporto informativo ( 38 ). Analogamente, la giurisprudenza ammette che qualora una persona sia associata pubblicamente ad un comportamento considerato riprovevole a seguito dell’illegittimo inserimento in un elenco di soggetti destinatari di misure restrittive, con la conseguenza di suscitare disdegno e diffidenza, una siffatta associazione è atta a causargli un danno morale ( 39 ). 120. Pur fondandosi, in apparenza, su tale giurisprudenza, il Tribunale se ne è tuttavia discostato. Infatti, anziché dichiarare che taluni comportamenti si risolvono, per loro natura, in un danno morale per la persona interessata, il Tribunale ha considerato che il comportamento contestato doveva essere, per la sua gravità , atto a provocare un danno del genere. 121. Orbene, non risulta in nessun modo dalla giurisprudenza su cui si fonda il Tribunale che la sua applicazione sia subordinata alla dimostrazione da parte del ricorrente della gravità del comportamento controverso. Aggiungendo tale condizione, il Tribunale ha ridotto la possibilità per una persona il cui danno morale derivi necessariamente dal comportamento contestato di ottenerne riparazione. Il ragionamento del Tribunale, se dovesse essere seguito, priverebbe di effetto utile tale giurisprudenza, diretta appunto a facilitare il riconoscimento del danno morale a seguito di taluni comportamenti. 122. Inoltre, tale ragionamento non si concilia facilmente con la giurisprudenza più generale sulle condizioni relative all’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, in particolare quanto alla condizione attinente all’esistenza di una violazione di una norma giuridica che conferisce diritti ad un singolo, la quale dev’essere, secondo la giurisprudenza, «sufficientemente qualificata». Orbene, il criterio decisivo per considerare sufficientemente qualificata una violazione del diritto dell’Unione è quello del travalicamento manifesto e grave , da parte dell’istituzione interessata, dei limiti imposti al suo potere discrezionale ( 40 ). 123. Di conseguenza, è chiaro che la gravità del comportamento dell’istituzione è già valutata nella fase dell’esame di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ad un singolo. La reintroduzione del criterio della gravità del comportamento nella fase dell’esame del danno morale non mi pare pertinente, a meno di ritenere che talune violazioni qualificate di una norma giuridica siano, in realtà, di gravità relativa. 124. Pertanto, sono del parere che il ragionamento del Tribunale relativo alla definizione del danno morale sia viziato da errore di diritto, di modo che il settimo motivo, purché sia conferente, dovrebbe essere accolto. 125. Risulta dall’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea che, quando l’impugnazione è fondata, la Corte può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. 126. Nella fattispecie, il Tribunale ha accertato l’assenza di danno morale in capo al ricorrente, in quanto quest’ultimo non era riuscito a dimostrare che il comportamento contestato fosse atto, per la sua gravità, a procurargli un danno. 127. Orbene, come ho già rilevato al paragrafo 124 delle presenti conclusioni, siffatta conclusione si basa su un criterio errato nella definizione del danno morale. 128. Al fine di valutare il motivo relativo all’esistenza di un danno morale, è pertanto necessario procedere ad una nuova valutazione dei fatti alla luce della giurisprudenza individuata nelle presenti conclusioni, al fine di determinare se i comportamenti contestati nel caso di specie siano atti a causare un danno morale al ricorrente, senza che possa essere richiesto a quest’ultimo di dimostrare la loro gravità. 129. Ne consegue che lo stato degli atti non consente che la controversia venga decisa dalla Corte, di modo che occorre rinviare l’esame del ricorso del ricorrente al Tribunale perché quest’ultimo statuisca sul motivo vertente sull’esistenza di un danno morale. VII. Conclusione 130. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che il primo motivo, la prima parte del terzo motivo, nonché il quinto motivo debbano essere respinti. Salvo il rigetto da parte della Corte dei motivi relativi all’illiceità del comportamento dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), sono del parere che il settimo motivo debba essere respinto in quanto inconferente. Nell’ipotesi in cui la Corte giungesse ad accogliere uno dei motivi relativi all’illiceità del comportamento dell’OLAF, sono del parere che anche il settimo motivo dovrebbe essere accolto e che, pertanto, il ricorso dovrebbe essere rinviato dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) ( GU 1999, L 136, pag. 1 ). ( 3 ) Tale regolamento è stato sostituito dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio ( GU 2013, L 248, pag. 1 ), il quale è entrato in vigore il 1 o ottobre 2013. ( 4 ) GU 1995, L 281, pag. 31 . ( 5 ) GU 2011, L 308, pag. 114 . ( 6 ) Decisione del Consiglio europeo del 9 febbraio 2010, recante nomina della [OSCURATO:PERSONA] europea ( GU 2010, L 38, pag. 7 ). ( 7 ) C‑394/15 P , non pubblicata, EU:C:2016:262 . ( 8 ) Decisione CECA, Euratom, della [OSCURATO:PERSONA], del 2 giugno 1999, riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità ( GU 1999, L 149, pag. 57 ). ( 9 ) V. ordinanza del 1o aprile 1987, Ainsworth e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 159/84, 12/85 e 264/85 , non pubblicata, EU:C:1987:172 ); sentenza del 1o giugno 2006, P & O [OSCURATO:PERSONA] (Vizcaya) e [OSCURATO:PERSONA] de Vizcaya/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑442/03 P e C‑471/03 P , EU:C:2006:356 , punto 45 ), nonché conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda e a. ( C‑89/08 P , EU:C:2009:298 , paragrafo 63 ). Su questo punto, v. Wathelet, M., e Wildemeersch, J., Contentieux européen , Larcier, Bruxelles, 2014, (2 a ed.), pag. 484. ( 10 ) Punto 27 della sentenza impugnata. V., altresì, sentenza del 6 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑40/08 , EU:C:2009:615 , punti 35 e 36 ). ( 11 ) Punto 28 della sentenza impugnata. V., altresì, sentenza del 25 giugno 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑66/01 , EU:T:2010:255 , punto 197 ). ( 12 ) Punti 33 e 34 della sentenza impugnata. ( 13 ) Punti 32 e 33 della sentenza impugnata. Sottolineo, al riguardo, che nutro qualche dubbio circa l’identità dell’oggetto del ricorso. Infatti, mentre il primo ricorso era inteso, in particolare, al risarcimento del preteso danno subito a seguito delle dimissioni imposte al ricorrente dalla [OSCURATO:PERSONA], il secondo ricorso mira al risarcimento del danno subito a seguito di atti d’indagine illegittimi condotti dall’OLAF. Di conseguenza, le ragioni per le quali il Tribunale ha dichiarato che i due ricorsi avevano un oggetto identico non mi appaiono chiare, dato che le finalità dei due ricorsi sono diverse. ( 14 ) Punto 36 della sentenza impugnata. ( 15 ) Punto 37 della sentenza impugnata. ( 16 ) Punto 30 della sentenza impugnata. ( 17 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (punti 163 e 164). ( 18 ) V., sui rischi dell’autorità della cosa implicitamente giudicata quanto al rispetto del principio del contradditorio, Turmo, A., L’autorité de la chose jugée en droit de l’Union européenne , Bruylant, Bruxelles, 2017, pag. 177, o, sulla strumentalizzazione dell’autorità della cosa giudicata come mezzo di concentrazione del contenzioso, Deshayes, O., «L’autorité de la chose jugée», Procédures , 2012, n. 3, pagg. da 33 a 36. ( 19 ) L’articolo 5 delle istruzioni dell’OLAF, intitolato «Processo di selezione», in particolare ai suoi paragrafi da 3 a 5, prevede quanto segue: «3. (...) Il parere sull’apertura di un’indagine o di un caso di coordinamento dovrà basarsi sui tre elementi seguenti: se le informazioni rientrino o meno nella sfera di competenza dell’OLAF, se siano o non siano sufficienti per giustificare l’apertura di un’indagine o di un caso di coordinamento, se rientrino o meno nelle priorità della politica investigativa, stabilite dal direttore generale. 4. Nel valutare se l’OLAF è competente ad agire, si dovrà tenere conto dei regolamenti, delle decisioni e degli accordi interistituzionali pertinenti dell’UE e di altri strumenti giuridici relativi alla tutela degli interessi finanziari dell’UE, nonché di qualsiasi altro interesse dell’UE la cui protezione rientri nelle competenze dell’OLAF. Nel valutare se le informazioni siano sufficienti per giustificare l’apertura di un’indagine o di un caso di coordinamento, si dovrà considerare l’affidabilità della fonte e la credibilità delle accuse. Tutte le informazioni raccolte durante il processo di selezione dovranno essere considerate per giustificare l’apertura di un’indagine o di un caso di coordinamento. Le priorità della politica investigativa fissano i criteri da applicare per determinare se talune informazioni rientrino in una priorità investigativa fissata. 5. L’unità responsabile della selezione e dell’esame delle indagini emette un parere sull’avvio o sull’archiviazione senza seguito di un caso destinato al direttore generale entro due mesi dalla registrazione delle informazioni ricevute». ( 20 ) Sentenze del 29 settembre 1982, [OSCURATO:PERSONA]/CEE ( 26/81 , EU:C:1982:318 ), e del 10 luglio 2014, Nikolaou/Corte dei conti ( C‑220/13 P , EU:C:2014:2057 , punto 53 ). ( 21 ) La giurisprudenza è, al riguardo, costante a partire dalla sentenza del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑352/98 P , EU:C:2000:361 , punti 42 e segg.), che ha adeguato le condizioni di applicazione della responsabilità dell’Unione a quelle che disciplinano la responsabilità dello Stato per i danni causati ai singoli a seguito della violazione del diritto dell’Unione. V., più recentemente, sentenza del 30 maggio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑45/15 P , EU:C:2017:402 , punto 30 ). Su tale problematica, v., altresì, Kawczyńska, M., Pozaumowna odpowiedzialność odszkodowawcza [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2015, pagg. da 313 a 316. ( 22 ) Sentenze del 10 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/BCE ( C‑11/00 , EU:C:2003:395 , punto 141 ), del 10 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/BEI ( C‑15/00 , EU:C:2003:396 , punto 164 ). ( 23 ) Il regolamento n. 883/2013, che abroga e sostituisce il regolamento n. 1073/1999, conferma del resto tale interpretazione, dato che il suo articolo 5 relativo all’avvio delle indagini precisa, questa volta, che queste ultime sono avviate in presenza di un sufficiente sospetto. ( 24 ) Infatti, il solo carattere interno di una norma non permette di garantire che essa non sia intesa a conferire diritti ad un singolo. Penso in particolare all’ipotesi in cui una norma interna miri in realtà a concretizzare, in seno all’istituzione interessata, una disposizione più generale che conferisca diritti ad un singolo. ( 25 ) Sentenze del 28 novembre 2019, LS Cable & System/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑596/18 P , non pubblicata, EU:C:2019:1025 , punto 24 ) e del 13 febbraio 2020, Grecia/[OSCURATO:PERSONA] (Pascoli permanenti) ( C‑252/18 P , EU:C:2020:95 , punto 59 ). ( 26 ) Ordinanza del 19 giugno 2014, [OSCURATO:PERSONA]/ultra air ( C‑450/13 P , EU:C:2014:2016 , punto 49 ) e sentenza del 14 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑100/15 P , non pubblicata, EU:C:2016:254 , punto 50 ). ( 27 ) Sentenze del 2 aprile 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑431/07 P , EU:C:2009:223 , punto 42 ); del 22 maggio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑36/12 P , EU:C:2014:349 , punto 31 ), nonché del 26 gennaio 2017, Villeroy & Boch/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑625/13 P , EU:C:2017:52 , punto 72 ). ( 28 ) Sentenza impugnata, punto 70. ( 29 ) Sentenze del 10 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/BCE ( C‑11/00 , EU:C:2003:395 , punto 141 ), e del 10 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/BEI ( C‑15/00 , EU:C:2003:396 , punto 164 ). ( 30 ) Una siffatta interpretazione mi sembra confermata dall’articolo 5 del regolamento n. 883/2013 che viene oggi a precisare le condizioni di avvio di un’indagine da parte dell’OLAF. Così, tale disposizione codifica la giurisprudenza relativa all’esistenza di sospetti sufficienti, e sottolinea che questi ultimi possono essere fondati su informazioni, fornite da terzi, che inducano a supporre l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. In altri termini, l’OLAF non è tenuto, al fine di avviare una procedura d’indagine, ad accertare che le informazioni ricevute dimostrino la comprovata esistenza di frodi, corruzione o di altre attività illecite, dato che l’esistenza di queste ultime deve semplicemente essere supposta. ( 31 ) Articolo 6, paragrafo 6, articolo 7, paragrafo 2, e articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1073/1999. ( 32 ) Sentenza impugnata, punto 105. ( 33 ) V. paragrafo 46 delle presenti conclusioni. ( 34 ) Sentenza del 3 dicembre 2015, CN/Parlamento ( T‑343/13 , EU:T:2015:926 , punto 86 ). ( 35 ) Considerando 17 del regolamento n. 1073/1999. ( 36 ) Sentenza impugnata, punto 225. ( 37 ) Sentenze del 16 luglio 2009, SELEX [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑481/07 P , non pubblicata, EU:C:2009:461 , punto 38 ); del 16 ottobre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑297/12 , non pubblicata, EU:T:2014:888 , punto 31 ), nonché del 29 aprile 2020, Tilly-Sabco/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] ( T‑707/18 , non pubblicata, EU:T:2020:160 , punto 125 ). ( 38 ) Sentenza del 13 dicembre 2005, Cwik/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑155/03, T‑157/03 e T‑331/03 , EU:T:2005:447 , punto 206 ). ( 39 ) Sentenza del 25 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑384/11 , EU:T:2014:986 , punti da 82 a 85 ). ( 40 ) Sentenze del 30 maggio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C-45/15 P , EU:C:2017:402 , punto 30 ), e del 10 settembre 2019, HTTS/Consiglio ( C-123/18 P , EU:C:2019:694 , punto 33 ).
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1073/2020 — Fons Iuris — Fons Iuris