CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 giugno 2019
Cassazione n. 05034/2025
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30729/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro VI.[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' MAURO -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2383/2019 depositata il 03/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorreva con tre motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Milano aveva riformato la sentenza di primo grado di accoglimento della domanda proposta da essa ricorrente nei confronti della spa Vi.Ma., per l’arretramento, a termini dell’art. 9 del d.m. 1444/1968, di un “armadio metallico contenente una centrale termica”, realizzato dalla VI.MA. sul lastrico solare dell’edificio limitrofo a quello della ricorrente. La Corte di Appello, qualificato il manufatto come “costruzione”, riteneva che non vi fossero i presupposti per l’applicazione del primo comma, n. 2, del citato art. 9 d.m. 1444/1968, e che il manufatto, essendo a distanza superiore a quella prevista dall’art. 873 c.c. dalla costruzione della Damonte, potesse restare dove era stato eretto. [OSCURATO:PERSONA].Ma. proponeva ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi, contro il passaggio della sentenza della Corte di Appello con cui il manufatto era stato ritenuto una costruzione; 2. il 27 novembre 2024 le parti depositavano atto di rinuncia al ricorso e al ricorso incidentale, dando conto di avere definito consensualmente la controversia; 3. in ragione di ciò che precede deve dichiararsi l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. senza alcuna pronuncia sulle spese, stante l’adesione dell’altra parte; PQM dichiara estinto il gi