CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2023
Cassazione n. 50577/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Considerato che con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna resa nei confronti dell'odierno ricorrente, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui al capo a) (artt. 56, 423, 425, 61 n. 1 cod. pen.). Reputato che i motivi dedotti, a mezzo del difensore, avv. L. Rella (vizio di motivazione e violazione degli artt. 423 e 425 cod. pen., con omessa e errata valutazione delle prove - primo motivo; vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art.62-bis cod. pen.- secondo motivo) sono inammissibili in quanto si devolvono censure non consentite in sede di legittimità (primo motivo) perché costituite da mere doglianze in punto di fatto e riproduttive di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché volte a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità. Considerato, quanto al secondo motivo, che la censura è inammissibile in quanto relativa al trattamento sanzionatorio, benché sorretto da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, circa le ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato su ragionamento non arbitrario (cfr. p. 6 dove si sottolinea la particolare gravità della condotta in addebito, l'esistenza di precedenti penali, la commissione del fatto dopo essere stato sottoposto a misura del divieto di avvicinamento alla parte lesa per altro episodio). Rilevato, peraltro, in relazione al primo motivo, che la censura, in parte, fonda su enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, quanto alla qualificazione giuridica del fatto (la bombola posta vicino al fuoco acceso, era piena, in parte, dunque in grado di esplodere e, comunque, di far divampare il fuoco in maniera da procurare pericolo per la pubblica incolumità: si tratta, quindi, di condotta posta in essere dall'agente con coscienza e volontà di cagionare un fatto di entità tale da assumere le dimensioni di un fuoco di non lievi proporzioni: cfr. p. 5 della sentenza di appello). Considerato che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere estens