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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18651/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 20 giugno 2022, ha confermato la decisione del Gup di Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ad esito di giudizio abbreviato, pronunciata in data 12 ottobre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per più episodi del reato di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen.

Considerato che il primo motivo dì ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti dalla presenza di ampia argomentazione, sostenuta da corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685) ed esente da criticità giustificative (si veda pag. 5 sugli ulteriori danni non patrimoniali in ragione della particolare lesività delle minacce); ritenuto che anche la seconda censura, con la quale si contesta il giudizio di comparazione tra le opposte circostanze, è manifestamente infondata perché si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e, in particolare, con la preclusione di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., a norma della quale vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sull'aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.; osservato che l'ultima doglianza, in punto di dosimetria della pena, è priva di specificità e manifestamente infondata alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si vedano pagg. 5 e 6 sulla congruità della pena irrogata, individuata in misura inferiore alla media edittale, in ragione della gravità dei fatti e della capacità a delinquere dell'imputato, già condannato altre tre volte per rapina); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 20 giugno 2022, ha confermato la decisione del Gup di Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ad esito di giudizio abbreviato, pronunciata in data 12 ottobre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per più episodi del reato di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen. Considerato che il primo motivo dì ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti dalla presenza di ampia argomentazione, sostenuta da corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685) ed esente da criticità giustificative (si veda pag. 5 sugli ulteriori danni non patrimoniali in ragione della particolare lesività delle minacce); ritenuto che anche la seconda censura, con la quale si contesta il giudizio di comparazione tra le opposte circostanze, è manifestamente infondata perché si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e, in particolare, con la preclusione di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., a norma della quale vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sull'aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.; osservato che l'ultima doglianza, in punto di dosimetria della pena, è priva di specificità e manifestamente infondata alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si vedano pagg. 5 e 6 sulla congruità della pena irrogata, individuata in misura inferiore alla media edittale, in ragione della gravità dei fatti e della capacità a delinquere dell'imputato, già condannato altre tre volte per rapina); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis