Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1990
ECLI:EU:C:1990:255
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61989CJ0048_IT
[OSCURATO:PERSONA] causa C-48/89,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . S . Fabro, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, in persona del prof . [OSCURATO:PERSONA], capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dall' avvocato dello Stato P.G . Ferri, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare, ai sensi dell' art . 169 del Trattato CEE, che la Repubblica italiana non ha rispettato gli obblighi che le derivano dalla direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti ( GU L 194, pag . 39 ), della direttiva del Consiglio 6 aprile 1976, 76/403/CEE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili ( GU L 108, pag . 41 ), della direttiva del Consiglio 20 marzo 1978, 78/319/CEE, relativa ai rifiuti tossici e nocivi ( GU L 84, pag . 43 ) nonché dall' art . 5 del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, F.A . Schockweiler e M . Zuleeg, presidenti di sezione, G.F . Mancini, R . Joliet, T.F . [OSCURATO:PERSONA], J.C . Moitinho de Almeida, G.C . [OSCURATO:PERSONA] e F . Grévisse, giudici,
( motivazione non riprodotta )
dichiara e statuisce :
[OSCURATO:PERSONA]
1 ) Non avendo fornito i programmi e le relazioni di cui agli artt . 3, n . 2, e 12 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, all' art . 10 della direttiva del Consiglio 6 aprile 1976, 76/403/CEE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili, ed agli artt . 12, n . 2, e 16 della direttiva del Consiglio 20 marzo 1978, 78/319/CEE, relativa ai rifiuti tossici e nocivi, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di queste direttive .
2 ) Il ricorso è respinto per il resto .
3 ) La Repubblica italiana è condannata alle spese .