CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 1970
Cassazione n. 42526/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/10/1970 avverso la sentenza del 16 gennaio 2023 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto avverso la condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto l'unico motivo del ricorso, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non si confronta con la completa, coerente e adeguata motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, il quale, con corretti argomenti giuridici, ha valorizzato la gravità della condotta, l'intensità del dolo nonché i plurimi precedenti penali. Elementi, questi, pienamente idonei a sorreggere la valutazione in ordine al disconoscimento delle attenuanti generiche. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] siden