CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 2023
Cassazione n. 48992/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania in data 13 aprile 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 582 e 583, comma 1, cod. pen. (fatto commesso in Castel di ludica il 2 luglio 2015); [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che censura l'affermazione di responsabilità dell'imputato, non è consentito in questa sede, giacché deduce, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, mere doglianze in punto di fatto, dirette a suggerire una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime; lo stesso è, oltretutto generico, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto come - alla luce del compendio probatorio specificatamente descritto - non vi fosse spazio per riconoscere l'operatività della legittima difesa non sussistendone gli elementi costitutivi); - che il secondo motivo, che lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244), come nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha valorizzato, nel corpo della motivazione, in maniera non manifestamente illogica, la spiccata inclinazione a delinquere dell'imputato, siccome desunta dal suo agire spregiudicato e violento a fronte del semplice rifiuto oppostogli ad una richiesta di una sigaretta (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 novembre 2023 Il consiglier