CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 giugno 2022
Cassazione n. 30925/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Martino, che ha concluso richiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del patrocinio del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli che lo aveva condannato alla pena di anni dieci di reclusione ed euro 40.000 di multa ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre in ordine al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 D.P.R. n. 309/90, per aver, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] - per il quale si è proceduto separatamente - trasportato da Napoli a Cagliari kg 2,325 di cocaina occultandoli su una Fiat 500; con la recidiva specifica reiterata. 2. Avverso tale decisione il ricorrente deduce i motivi di seguito indicati. 2.1. Violazione di legge processuale ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. quanto a mancata declaratoria dell'incompetenza per territorio ai sensi degli artt. 8, comma 3, e 24, comma 1, cod. proc. pen.. A fronte di reiterata questione posta in tutte le fasi processuali, la Corte di merito avrebbe errato nell'individuazione dell'autorità giudiziaria territorialnnente competente in favore di quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; il reato contestato al ricorrente di trasporto di sostanza stupefacente doveva ritenersi integrato con l'acquisto e conseguente disponibilità della sostanza da trasportare, avvenuta tra i comuni di Castellammare di Stabia e Pompei dove, nell'immediatezza dei fatti, venivano svolte ulteriori indagini; sarebbe stato impensabile che, in considerazione dell'occultamento della sostanza stupefacente di significativo peso di cocaina all'interno del silenziatore della marmitta dell'autovettura (tanto che per il sequestro si rendeva necessaria l'opera di un ausiliario che impiegava circa due ore per il recupero della sostanza previo taglio della marmitta) potesse essere stata occultata nel porto di Napoli all'atto dell'imbarco del mezzo. 2.2. Vizi di motivazione in ordine alla valutazione della prova indiziaria. La sentenza impugnata avrebbe operato la diretta valutazione complessiva degli elementi processuali, omettendone il preliminare doveroso esame circa la certa consistenza di ogni singolo elemento teso a verificarne certezza e valenza dimostrativa sotto i profili della gravità, precisione e concordanza. Si sarebbero così poste a base della decisione circostanze non certe, deducendo, ad esempio, la partecipazione del ricorrente nella condotta criminosa dalla presunta titolarità di un'utenza telefonica a lui non riconducibile e così integrando un'evidente violazione del parametro valutativo di cui all'art. 192 cod. proc. pen. 2.3. Violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. in ordine alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. Il teste veniva escusso senza le necessarie garanzie difensive pur a fronte di indizi di reità che emergevano dalla sua sottoposizione ad attività di indagine della [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reperimento della sostanza stupefacente nel silenziatore della marmitta dell'auto usata dagli indagati. 2.4. Vizi cumulativi di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva. La motivazione risulterebbe meramente apparente avendo la Corte giustificato l'applicazione della recidiva facendo riferimento ai precedenti penali non conformi a quelli emergenti dal casellario giudiziario, alla gravità del fatto e all'intensità del dolo, omettendo di argomentare in merito; non sarebbe stata apprezzata l'esistenza di una relazione qualificata tra detti precedenti e il reato contestato tale da inferire la maggiore inclinazione a delinquere del soggetto. La motivazione in ordine alla recidiva, laddove richiama i precedenti penali, risulterebbe altresì contradditoria, essendo l'ultimo delitto risalente a quindici anni prima e di natura e indole differente rispetto a quello in esame. 2.5. Violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale fondato il loro diniego sulla presenza della recidiva. 2.6. Vizi di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Con motivi aggiunti trasmessi il 6 giugno 2022, il ricorrente rimarca la fondatezza dei motivi (primo e terzo) inerenti all'incompetenza territoriale e all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], allegando i relativi atti processuali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni. 2. Manifestamente infondato, reiterativo di identica censura e declinato in fatto risulta il primo motivo attraverso cui il ricorrente deduce l'incompetenza territoriale. Deve premettersi che la contestazione che ha interessato [OSCURATO:PERSONA] è relativa al trasporto, in concorso con altro soggetto, di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina di oltre due chilogrammi, occultata all'interno della sezione dello scarico di una autovettura; il mezzo, condotto dal complice, era stato imbarcato nel porto di Napoli direzione Cagliari, dove, a seguito di controlli da parte dei militari della Guardia di Finanza, veniva rinvenuto lo stupefacente. La condotta di trasporto di sostanza stupefacente di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, ha in comune con quella di detenzione la disponibilità di fatto della sostanza tanto che questa Corte ha avuto modo di affermare che qualora il soggetto detenga la droga per uso personale e contestualmente la porti con sé, il trasporto resta assorbito nella condotta lecita di detenzione a fini individuali (Sez. 3, n. 28919 del 20/02/2013, Fileccia, Rv. 255592). Poiché il delitto di trasporto illecito di sostanze stupefacenti è reato permanente (Sez. 4, n. 8665 del 22/01/2010, Carbone, Rv. 246851), quando è ignoto il luogo in cui ha avuto inizio l'azione criminosa, il giudice competente per territorio deve essere individuato in relazione al luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione, utilizzando i criteri residuali di cui all'art. 9 cod. proc. pen.. Detto principio (che il ricorrente esamina ed interpreta al di fuori del relativo contesto possessorio) deve essere letto insieme ad altro, egualmente importante, secondo cui, in ipotesi di trasporto di sostanze stupefacenti, la competenza territoriale è determinata in base al luogo di accertamento del "corpus" del possesso, qualora quello di inizio della consumazione non sia stato individuato con certezza (Sez. 3, n. 35396 del 23/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282329 - 01). Ciò che rileva, pertanto, ai fini della competenza territoriale, è che la relativa condotta direttamente declinata al possesso, sia nota e, in assenza di certezza in ordine al luogo in cui ci sia stata la relazione con lo stupefacente trasportato, lo stesso va individuato in base ai dati certi a disposizione. Corretta, pertanto, risulta la decisione dei Giudici di merito che hanno confutato la deduzione processuale facendo riferimento agli elementi processuali certi ed alla contestazione del delitto così come operata in sentenza e non diversamente dimostrato dal ricorrente, negando che il contributo fornito dall'Immobile per l'acquisto dell'auto potesse assumere valen2:a in ordine all'inizio della condotta illecita, specie se si osserva che tale condotta è stata sempre negata da Immobile. Priva di pregio risulta, pertanto, l'articolazione del motivo con cui si reitera la deduzione in ordine alla competenza territoriale del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], da un canto tentando di accreditare la versione che vedrebbe il venditore dell'autovettura autore dell'occultamento dello stupefacente (dato chiaramente espresso nei motivi aggiunti depositati, laddove il ricorso fa invece riferimento al luogo di residenza del concorrente), mentre sotto altro aspetto vorrebbe assegnare rilevanza alla condotta tesa all'acquisto del mezzo che viene intesa come condotta inscindibilmente connessa al trasporto. Il ricorrente, proprio partendo da presupposto, in realtà indimostrato, che l'occultamento dello stupefacente non poteva essere effettuato in concomitanza con l'imbarco al Porto di Napoli, in quanto detta attività avrebbe richiesto una particolare competenza meccanica, esclude che la condotta possa essere stata commessa in Napoli. Così facendo, però, seppure vengano prospettati possibili scenari, alcuni dei quali percorsi solo in sede di legittimità (il collegamento tra l'officina di carrozziere del venditore e la possibilità che proprio costui possa aver occultato lo stupefacente), secondo cui l'operazione di occultamento sarebbe stata effettuata in territorio di competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in realtà non riesce a superare il dato oggettivo che ha visto l'autovettura con lo stupefacente essere stata imbarcata in Napoli, evenienza che non è ex se idonea a confutare che lo stupefacente possa essere stato occultato in qualsiasi altro luogo. Involge il precluso merito, inoltre, la parte del motivo che poggia sulla tesi secondo cui solo l'opera di un esperto avrebbe potuto occultare lo stupefacente ove rinvenuto, facendo non utile riferimento alla circostanza che l'ausiliario avrebbe avuto la necessità di sezionare il silenziatore dell'autovettura. Innanzitutto, lo stesso verbale che il ricorrente ha allegato a sostegno, fa riferimento al tempo impiegato per l'intero controllo del veicolo e non solo per lo smontaggio del silenziatore o della marmitta; ma, soprattutto, l'illazione secondo cui il tempo per il recupero degli involucri di stupefacente (nella loro integrità) avrebbe richiesto analogo impegno e perizia rispetto al precedente occultamento e, pertanto, impossibile da effettuare prima dell'imbarco, costituisce mera prospettazione ed ipotesi priva di alcun dato oggettivo a sostegno. In conclusione, è proprio la prospettazione di possibili e mai provati scenari secondo cui la sostanza stupefacente sequestrata non sarebbe stata occultata presso il porto di Napoli a costituire conferma della correttezza della motivazione della Corte territoriale che ha, invece, assegnato dirimente rilievo alla circostanza che lo stupefacente fosse stato occultato sicuramente prima dell'imbarco del mezzo avvenuto a Napoli. 3. Generico risulta il secondo motivo attraverso il quale si contesta la valutazione complessiva del compendio probatorio effettuato dalla Corte di merito. Deve essere ribadito il principio reiteratamente enunciato da questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità dei motivi allorché sia mancante ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945), dovendosi ritenere generico il ricorso i cui motivi non contengano la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980). Seppure il motivo di ricorso contenga principi di diritto che il Collegio condivide in ordine alla necessità di un attento vaglio degli elementi indiziari ed ai presupposti di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., pur prospettando in generale che la Corte di appello si sarebbe allontanata da tali canoni analizzando meri dati ipotetici privi del carattere della certezza, il ricorrente non indica sotto quale aspetto e quale parte della decisione abbia violato i citati principi, limitandosi ad un rinvio alle sole pagine della decisione (testualmente: «cFr. pagina 4, 5 6 e 7 della sentenza»). 5 [OSCURATO:PERSONA] realtà, la Corte di merito ha ritenuto esistenti i plurimi elementi convergere per la combinata operazione di trasporto della sostanza stupefacente da Napoli a Cagliari posta in essere in concorso con il complice da parte dell'Immobile; ha valorizzato la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], venditore della Fiat 500, ritenuto attendibile, ha apprezzato il contributo dell'Immobile nell'acquisto materialmente effettuato dal Sarcinelli, dell'auto che sarebbe servita per il trasporto e occultamento degli stupefacenti, le modalità di acquisto dei biglietti di viaggio presso la stessa agenzia di Pompei a distanza di pochi minuti, ha reso logica motivazione in ordine alle ragioni che portavano a ritenere che i due, nonostante avessero acquistato distinte tipologie di viaggio in nave (poltrona e cabina per quattro persone), avessero effettuato il viaggio insieme, dando conto dei conformi contatti tra i rispettivi telefoni. A fronte di motivazione esente da illogicità che dà adeguatamente conto delle ragioni del concorso nel delitto contestato di trasporto di sostanza stupefacente del tipo cocaina e dell'assenza di una differente lettura dei dati processuali, le censure del ricorrente, attraverso un non consentito parcellizzato esame di alcuni elementi, forniscono una lettura alternativa delle correttamente apprezzate risultanze probatorie, operazione preclusa in sede di legittimità, specie allorché si fa diretto riferimento agli atti processuali la cui analisi è riservata ai giudizi di merito. 4. Indeducibile ex art. 603, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen. risulta il terzo motivo attraverso il quale si rileva l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sul prospettato presupposto (anche in tal caso attraverso il diretto riferimento agli atti processuali ed una parcellizzata lettura delle relative emergenze indiziarie) che lo vedrebbe implicato quale indagato nello stesso reato, in quanto sottratto al vaglio dei giudici di appello. 5. Manifestamente infondato e generico risulta il quarto motivo con cui il ricorrente censura la motivazione in ordine alla ritenuta recidiva. Secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte, l'applicazione della recidiva facoltativa richiede adeguata motivazione del giudice, che può anche essere adempiuto implicitamente, ove però si faccia riferimento alla riprovevole condotta e alla pericolosità del suo autore (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130). È stato anche precisato che detta motivazione è indispensabile sia che affermi sia che escluda la sussistenza della stessa, potendo comunque essere adempiuto detto obbligo motivazionale per mezzo di argomentazione succinta che dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782). Il vincolo motivazionale che incombe sul giudice di merito, che deve dare atto della valutata esistenza di elementi tali da poter inferire una maggiore riprovevolezza della condotta e la sussistenza di elementi che denotino un'aumentata pericolosità sociale, risulta rispettato dalla Corte di appello che, a fronte della censurata applicazione della recidiva, ha reso palesi le ragioni che portavano a ritenere che il delitto contestato in ragione dell'ingente quantitativo di droga trasportato, della gravità del fatto e della richiamata propensione a delinquere denotasse, a cagione dei plurimi precedenti che la difesa contesta in maniera generica, costituisse indice di accresciuta pericolosità tale da imporre la applicazione della recidiva contestata. 6. Egualmente generici risultano il quinto ed il sesto motivo che attengono complessivamente alla parte della motivazione che ha inteso confermare l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche sulla base di motivazione esente da manifesta illogicità e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419); non è, infatti, necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011., Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Seppure la Corte di appello abbia fatto riferimento allo stato di recidivo dell'Immobile, ha giustificato l'esclusione delle circostanze attenuanti da parte del primo giudice valutando complessivamente tutti i presupposti di cui all'art. 133 cod. pen. con particolare riferimento alla apprezzata prognosi negativa ed alla propensione a delinquere, così ritenendo congrua la quantificazione della pena. A fronte di motivazione logica che, come detto, non è censurabile, il ricorrente omette di prospettare elementi a sostegno di un differente apprezzamento - se del caso - lacunoso o preternnesso. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, c:omma 1, cod. proc.