CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06801/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce, con unico motivo, deduce la manifesta illogicità della motivazione in merito alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche per omessa considerazione dei parametri normativi previsti dall'art. 133 cod. pen.; Considerato che il motivo appare inammissibile, in quanto il ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si limita, invero, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione su punti della decisione già adeguatamente vagliati con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (alla pag. 2 della sentenza impugnata), anche in considerazione dei precedenti penali specifici dell'imputato e della scarsa rilevanza delle dichiarazioni rese sotto il profilo investigativo; Rilevato che il ricorrente si è limitato a riprodurre nel ricorso alcune massime della giurisprudenza di legittimità in ordine alla funzione delle attenuanti generiche e ai criteri che presiedono alla loro concessione, senza, tuttavia, in nessun punto, illustrarne la specifica valenza nel caso di specie ed impedendo così al gravame proposto di assolvere la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ot