CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 marzo 2023
Cassazione n. 08346/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2254-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed ANTONINO SAVARINOgiusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; -controricorrenti - nonché Ric. 2022 n. 02254 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -2- [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 2118/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il07/ 12 /202 0 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie dei ricorrenti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Avola, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procedere alla divisione dell’immobile caduto in successione a seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente marito della Buonvicino e padre di tutte le altre parti in causa. Deducevano altresì di essere stati spogliati del possesso da parte dei convenuti, i quali dovevano essere condannati anche al ristoro della mancata percezione dei frutti del bene. Si costituivano i convenuti che contestavano l’avvenuta occupazione violenta del bene, assumendo al contrario di avere apportato significative migliorie allo stesso, a loro cura e spese, chiedendo il rimborso delle somme impiegate a tal fine. Chiedevano altresì di procedere alla divisione, con assegnazione ad ognuno dei condividenti di una quota in natura. Ric. 2022 n. 02254 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -3- Il giudice adito, con sentenza non definitiva n. 27/2013, dichiarava lo scioglimento della comunione e con successiva sentenza definitiva n. 1499/2018 assegnava il bene sito in Rosolini alla via Perpetua 21 in comunione agli attori, a carico dei quali poneva il pagamento dell’eccedenza in favore dei convenuti, rigettando le domande riconvenzionali. Avverso tali sentenze proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e Salvatore, cui resistevano gli appellati, e la Corte d’Appello di Catania, con la sentenza n. 2118 del 7 dicembre 2020, ha rigettato il gravame, con la condanna degli appellanti al rimborso delle spese del grado. Osservava la Corte distrettuale che la sentenza di primo grado aveva concluso per la non comoda divisibilità del bene comune, pervenendo pertanto all’attribuzione agli attori, che ne avevano fatto richiesta in maniera congiunta. Infatti, ancorché la sentenza non definitiva avesse inizialmente disposto la vendita all’incanto, per non essere stato manifestato interesse da alcuno dei condividenti all’attribuzione, quella definitiva aveva preso atto della successiva richiesta degli attori, reputandola meritevole di accoglimento. La conclusione in parte qua non era censurabile, avendo il giudice di legittimità reputato possibile avanzare istanza ex art. 720 c.c. anche in grado di appello. Passando alle ulteriori censure, rilevava che non erano contestate le quote ereditarie dei condividenti, occorrendo Ric. 2022 n. 02254 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -4- tenere conto che la Buonvicino era già titolare della quota del 50% del bene. A detta degli appellanti però sarebbe stato possibile pervenire alla divisione in natura dell’immobile, o altrimenti si sarebbe dovuta privilegiare la richiesta di attribuzione avanzata dai convenuti, in quanto titolari del diritto di abitazione ex art.1022 c.c. Tali deduzioni erano però da disattendere. Il bene era stato correttamente assegnato agli attori in quanto titolari, in maniera congiunta, della maggior quota pari a 13/15 del compendio e ciò a seguito di specifica richiesta avanzata dal nuovo difensore in sede di precisazione delle conclusioni. Il Tribunale era correttamente pervenuto alla soluzione della non comoda divisibilità in natura, avvalendosi dell’apporto dell’ausiliario d’ufficio, essendosi esclusa la materiale possibilità di formare delle quote autonome proporzionali ai diritti vantati dai condividenti. La diversa soluzione proposta dal perito di parte prevedeva la creazione di unità distribuite su più piani, con superfici non corrispondenti alle quote astratte dei condividenti, ma soprattutto con la presenza di numerose parti in comune e con la necessità di dover affrontare ingenti lavori edilizi. Trattavasi di soluzione che contrastava con la nozione di comoda divisibilità quale ribadita in sede di legittimità, non potendosi far riferimento alla sola possibilità del frazionamento materiale, occorrendo invece tenere conto Ric. 2022 n. 02254 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -5- anche dell’incidenza sul valore dei beni dei costi e delle opere necessari per assicurare il frazionamento. In conseguenza dell’indivisibilità, bisognava accedere alla richiesta di attribuzione avanzata dagli attori, e ciò anche avendo questi richiesto l’attribuzione congiunta. La deduzione dei convenuti di esser titolari di un diritto di abitazione ex art. 1022 c.c. era priva di fondamento, così come del pari era priva di fondamento la deduzione circa la sottostima del bene, avendo il CTU offerto una esauriente risposta anche alle critiche degli appellanti. Circa, infine, la domanda di rimborso delle spese asseritamente sostenute dai conventi, la Co rte d’Appello rilevava che questi si erano limitati solo ad esibire delle fatture asseritamente idonee a comprovare i lavori effettuati. Tuttavia, la mera descrizione dei beni come necessitanti di interventi di manutenzione non comprovava altresì che tali interventi fossero stati effettuati, stante anche la genericità del contenuto delle fatture che non recavano l’indicazione del luogo di esecuzione delle attività fatturate. Inoltre, il diritto al rimborso presuppone che il comunista previamente interpelli gli altri comproprietari, ma alcuna prova era stata fornita sul punto dagli appellanti. Non poteva poi farsi applicazione dell’art. 1150 c.c., trattandosi di no r ma non suscettibile di applicazione nel caso di interventi posti in essere da un comunista, nell’inerzia degli altri contitolari. Ric. 2022 n. 02254 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -6- 2. Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, illustrati da memorie. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa fase. 3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 720 c.c., in quanto la norma presuppone la non comoda divisibilità dell’immobile oggetto di divisione, non avendo la Corte d’Appello altresì tenuto conto del contrapposto interesse dei ricorrenti, a conseguire un’unità immobiliare da destinare a propria abitazione. Si ribadisce che in realtà l’immobile oggetto di causa poteva essere diviso in natura. Ancora, si sostiene che la stima del bene non sia stata adeguata al decorso del tempo, anche in questo caso trascurando gli esiti della perizia di parte. Infine, è stata male applicata la n orma che prevede che l’attribuzione debba essere preferenzialmente effettuata in favore dei condividenti che abbiano la maggiore quota, trascurando il contrapposto interesse dei ricorrenti, che ormai sono gli occupanti del bene, essendo per gli stessi l’unica proprietà suscettibile di utilizzazione ad uso abitativo. Il motivo è inammissibile. La censura nel suo complesso investe plurimi apprezzamenti di fatto, riservati al giudice di merito, e nella fattispecie Ric. 2022 n. 02254 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -7- compiuti con motivazione adeguata e coerente sia dal punto di vista logico che giuridico. Né deve dimenticarsi che, essendosi al cospetto di un’ipotesi di cd. doppia conforme, ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c. è preclusa la deduzione del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 , co. 1, c.p.c., essendo quindi esclusa la possibilità di ricondurre le critiche dei ricorrenti nella previsione da ultimorichiamata. Questa Corte ha reiteratamente affermato che, in tema di divisione giudiziale di un compendio immobiliare ereditario, l'art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi - secondo un accertamento riservato all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa - non siano "comodamente" divisibili e, cioè, allorché sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, ri sulterebbero sensibilmente Ric. 2022 n. 02254 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -8- deprezzate in proporzione al valore dell'intero (cfr. da ultimo Cass. n. 21612/2021). Inoltre è stato affermato che, allorché nella comunione ereditaria sia compreso un immobile non comodamente divisibile, oggetto di contrapposte richieste di attribuzione, occorre distinguere l'ipotesi in cui uno dei coeredi sia titolare, a monte, di una quota maggiore rispetto agli altri, nel qual caso lo stesso, in applicazione del principio del "favor divisionis" ex art. 720 c.c., prevale sugli altri condividenti, anche qualora essi, formulando una richiesta congiunta di attribuzione, superino, con l'accorpamento delle proprie quote, il valore della quota del coerede antagonista, dall'eventualità nella quale i coeredi siano titolari, "ab origine", di quote identiche, ove l'attribuzione del bene è rimessa al giudice sulla base di ragioni di opportunità e convenienza ex art. 720 c.c., che consentono di apprezzare, come idoneo ad orientare tale scelta, il diverso criterio legale della richiesta congiunta, trovando il rimedio residuale della vendita all'incanto applicazione solo se non sia ravvisabile alcun criterio obiettivo di preferenza e senza che, peraltro, l'individuazione del condividente assegnatario del bene possa dipendere dalla maggiore offerta, che uno di essi faccia, rispetto al prezzo di stima, non caratterizzandosi il procedimento divisionale come una gara tra i coeredi (Cass. n. 7869/2019). Il giudice di appello, peraltro in maniera conforme a quanto statuito dal tribunale, ha accertatoche la condizione oggettiva Ric. 2022 n. 02254 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -9- del bene non permetteva la formazione di quote in natura omogenee al valore delle quote ideali vantate dai condividenti (circostanza già questa idonea a confermare la non divisibilità dell’immobile), non senza sottolineare come la diversa ipotesi suggerita imponesse di sostenere costi rilevanti per opere edili che avrebbero reso le quote scaturenti dalla divisione in natura di valore significativamente inferiore rispetto al valore della cosa indivisa, occorrendo invece tenere conto dei costi necessari a tal fine. La sentenza ha adeguatamente tenuto conto anche delle risposte fornite dal CTU alle osservazioni del perito di parte appellante, il che esclude che possa sostenersi la ricorrenza di vizi anche solo di motivazione della decisione, vizi, come detto, nemmeno suscettibili di deduzione ai sensi dell’art. 360, co. 1,n. 5, c.p.c. Come per la valutazione di non comoda divisibilità, altrettanto la critica alla stima del bene scaturisce da una non condivisa ricostruzione delle emergenze istruttorie, e passa quindi per una pretesa rivalutazione delle medesime, che però non può essere assentita in sede di legittimità. Analoga conclusione deve trarsi quanto alla valutazione della preferenza accordata agli attori per l’attribuzione, in quanto, anche a voler tacere del fatto che nel mezzo di impugnazione non si rinviene la chiara formulazione, avanzata in sede di merito, di una concorrente richiesta di attribuzione dell’intero da parte dei ricorrenti, sembrando piuttosto che la censura miri esclusivamente a conseguire l’assegnazione di un quota Ric. 2022 n. 02254 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -10- in natura di valore corrispondente alla quota ideale vantata, esito questo però precluso dal confermato giudizio di indivisibilità del bene, ove anche una richiesta siffatta fosse stata avanzata in grado di appello, la stessa risulterebbe evidentemente inammissibile. In tal senso, si è, infatti, affermato che (cfr. Cass. n. 10856/2016) nel giudizio di divisione sebbene la richiesta di attribuzione di beni determinati non costituisce domanda nuova e possa essere proposta per la prima volta in appello, ciò non è possibile ove sia stata già formulata, nel corso del giudizio di primo grado, da uno dei condividenti, restando in tal caso preclusa la possibilità, per gli altri, atteso che, diversamente, il diritto a conseguire l'attribuzione verrebbe a dipendere dalla mera impugnazione della sentenza con cui si sia disposto al riguardo, e non dalla proposizione della domanda (conf. Cass. n. 10624/2010). Ne consegue pertanto che la richiesta di attribuzione eventualmente avanzata dai ricorrenti in grado di appello è da reputarsi inammissibile e non poteva quindi indurre ad una valutazione di tipo comparativo con quella già proposta in primo grado dalla controparte. Infine, alla luce del richiamato principio, l’utilizzo dell’avverbio “preferibilmente” da parte del legislatore sottende appunto un’opzione a favore della richiesta congiunta ovvero proveniente da parte del maggior quotista, requisiti che sono entrambi presenti nella richiesta degli attori, atteso che il cumulo delle loro quote è superiore al valore della quota Ric. 2022 n. 02254 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -11- congiunta dei ricorrenti, e che tra i primi vi è anche la Buonvicino che singulatim è titolare della quota maggiore, anche ove si abbiano a riferimento i diritti vantati sulla sola successione del coniuge, e non anche la quota vantata iure proprio. Inoltre, come si ricava anche dalle espressioni verbali adottate dalla legge, anche la possibilità di optare per una soluzione diversa da quella che il legislatore indica come preferenziale, implica l‘esercizio di una valutazione discrezionale del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può essere denunciato in sede di legittimità. 4.Il secondo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e l‘erronea o inadeguata valutazione di risultanze istruttorie con la violazione dell’art. 115 c.p.c., quanto al mancato riconoscimento del rimborso delle spese di manutenzione asseritamente sostenute per l’immobile oggetto di causa. Si contesta la mancata presa in esame della perizia di parte e l’erronea valutazione delle fatture in atti, lamentandosi altresì che non si sia tenuto conto del fatto che la condotta degli attori, a fronte delle richieste dei convenuti, avallava l’implicito riconoscimento di una situazione di urgenza che giustificava l’esecuzione delle opere di manutenzione. Il motivo è inammissibile. Ribadita la non deducibilità del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., la censura si risolve, come si ricava dalla stessa rubrica Ric. 2022 n. 02254 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -12- in una contestazione, non ammissibile in sede di legittimità, alla complessiva valutazione delle emergenze probatorie, come invece operata in sede di merito. Né appare meritevole di diversa sorte la deduzione della violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. Infatti, pur dovendosi rilevare che tale deduzione appare essenzialmente riferita alla mancata contestazione circa la sussistenza del requisito dell’urgenza dei lavori da eseguire, senza che però il mezzo si periti di confutare la diversa affermazione del giudice di appello secondo cui le fatture versate in atti non erano univocamente riferibili ai lavori asseritamente eseguiti dai ricorrenti, sicché non era stata in ogni caso fornita la prova del quantum delle somme sborsate, il motivo pecca evidentemente di specificità, in quanto si limita apoditticamente a riferire di una non contestazione ad opera della controparte, omettendo però di riportare in ricorso sia il preciso contenuto della comparsa di risposta, per quanto in questa sede rileva, sia il contenuto degli altri scritti difensivi delle controparti dai quali poter inferire l’assenza di contestazione, soprattutto a fronte dell’affermazione contenuta in sentenza che una delle fatture prodotte era stata ripetutamente contestata nel corso del giudizio (così pag. 14). Il ricorso è pertanto inammissibile. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, nulla dovendosi disporre quanto alla parte rimasta intimata. Ric. 2022 n. 02254 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -13- 6. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile , sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al rimborso delle spese che liquida in complessivi € 4.300,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed a